n.25 del 23.01.2019 periodico (Parte Seconda)

Rideterminazione delle tariffe per prestazioni di emergenza sanitaria per pazienti non residenti erogate dalle strutture pubbliche della Regione Emilia-Romagna, applicabili a decorrere dall'1.1.2018

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

− l'art. 8 sexies del Decreto legislativo n. 502 del 30-12-1992 e successive modificazioni che disciplina la remunerazione delle attività assistenziali delle strutture che erogano assistenza ospedaliera e ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale;

− il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135 - cosiddetto spending review – e, in particolare, l’art.15 che dispone, ai commi 15 – 19, che il Ministero della Salute determini le tariffe massime per la remunerazione dell’attività di assistenza ospedaliera, che tali tariffe costituiscono il riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio Sanitario Nazionale, che gli importi tariffari fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime, restino a carico dei bilanci regionali;

− il Decreto Ministeriale 18 ottobre 2012, “Remunerazione prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2013, che dà attuazione alle disposizioni del sopra citato decreto-legge n. 95 del 2012, determinando le tariffe massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, di assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché i criteri generali in base ai quali le Regioni adottano il proprio sistema tariffario, nel rispetto dei principi di appropriatezza e di efficienza;

− il Patto per la Salute per gli anni 2014-2016 di cui all’Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano - Rep. 82/CSR del 10 luglio 2014 - e, in particolare il comma 2 dell’art. 9 “Sistema di remunerazione delle prestazioni sanitarie”, con il quale le Regioni hanno convenuto che gli accordi per la compensazione della mobilità interregionale prevedano la valorizzazione dell’attività sulla base della tariffa regionale relativa ai singoli erogatori vigente nella regione in cui vengono erogate le prestazioni, fino a concorrenza della tariffa massima nazionale definita sulla base della normativa vigente;

− il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, art. 6 comma 3, che proroga a tutto il 2016 la validità delle tariffe stabilite dal DM 18 ottobre 2012 per le strutture che erogano assistenza ospedaliera (convertito in legge dall’art. 1 della Legge 25 febbraio 2016 n. 21);

− la legge 27 dicembre 2017, n. 205 articolo 1 comma 420, che proroga al 28 febbraio 2018 la validità delle tariffe stabilite dal DM 18 ottobre 2012 per le strutture che erogano assistenza ospedaliera;

Visti altresì:

- il D.P.R. 27/3/1992 “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria in emergenza”;

- le Linee guida n. 1/1996 in applicazione del sopra richiamato D.P.R. 27/3/1992, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 114 del 17/5/1996;

Rilevato che sul territorio regionale è attivo il sistema sanitario di emergenza-urgenza territoriale 118, realizzato ai sensi del D.P.R. 27/3/92, delle Linee guida attuative n. 1/1996 e dei Piani Sanitari Regionali, coordinato e gestito dalle Aziende Sanitarie. tramite le Centrali Operative 118;

Richiamate:

- la DGR 556/2000, recante approvazione di linee guida per l’attuazione del Piano Sanitario Regionale 1999-2001 in riferimento al ruolo della rete ospedaliera regionale;

- la DGR 1267/2002 recante approvazione di linee guida per l’organizzazione delle aree di attività di livello regionale secondo il modello Hub and Spoke, in attuazione del Piano Sanitario Regionale 1999/2001;

- la DGR 264/2003 la quale approva linee di indirizzo per il miglioramento delle cure urgenti e della accessibilità ed appropriatezza delle attività di pronto soccorso;

- la DGR 1349/2003 la quale in attuazione del Piano Sanitario Regionale 1999/2001 approva linee guida per l’organizzazione del sistema emergenza urgenza sanitaria territoriale e centrali operative 118 secondo il modello Hub and Spoke;

Dato atto che la Regione Emilia-Romagna garantisce i servizi di trasporto sanitario di emergenza con ambulanza ed elisoccorso, ricompresi nei Livelli Essenziali di Assistenza a tutti i cittadini residenti e non in Regione Emilia-Romagna;

Considerato che gli Accordi Interregionali per la compensazione della mobilità sanitaria prevedono fra le attività da porre in compensazione interregionale le prestazioni di trasporto di emergenza in ambulanza ed in elisoccorso;

Richiamata la propria deliberazione n. 2465 del 21 dicembre 1999, recante “Determinazione delle tariffe per le attività di trasporto sanitario con Elisoccorso ai fini della regolazione della mobilità sanitaria interregionale”;

Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 1673 del 20 ottobre 2014, recante “Determinazione delle tariffe per prestazioni di assistenza ospedaliera in strutture pubbliche e private accreditate della Regione Emilia-Romagna applicabili a decorrere dall’1.1.2014”, con la quale, tra l’altro, all’Allegato 2 “Specifiche tecniche per l’applicazione delle tariffe”, al paragrafo 16 – Prestazioni di emergenza per non residenti in Emilia-Romagna, viene stabilito quanto segue:

- in considerazione del fatto che il costo del servizio 118 è totalmente a carico del Fondo Sanitario Regionale e di quanto concordato a livello interregionale, viene definita una tariffa per gli interventi a favore di non residenti in Emilia-Romagna da addebitarsi alla Regione competente attraverso la procedura della mobilità, anche nel caso in cui l’intervento sia seguito da ricovero.

Elisoccorso attraverso il servizio 118: € 107,50/minuto da applicare sulla base dell’effettivo tempo di volo;

Autoambulanza attraverso il servizio 118: tariffa forfettaria per trasporto di € 225,00.

Sono da considerarsi trasporti di emergenza, e pertanto da rilevare al fine della mobilità, solo i trasporti che si originano per una chiamata diretta alla Centrale Operativa 118 con intervento di soccorso disposto dalla Centrale stessa.

Considerato che tali tariffe sono state stabilite con propria deliberazione n. 1920 del 10/12/2007, e non sono state successivamente aggiornate;

Verificato che, in base alla valutazione sull’incremento dei costi, così come previsto dalla DGR 2465/1999, è necessario aggiornare la tariffa per le attività di trasporto sanitario con elisoccorso definita nella medesima deliberazione, ed in base all’analisi dei dati di contabilità analitica la tariffa per i trasporti con autoambulanza, nei seguenti importi:

Elisoccorso attraverso il servizio 118: € 125,50/minuto da applicare sulla base dell’effettivo tempo di volo;

Autoambulanza attraverso il servizio 118: tariffa forfettaria per trasporto di € 257,00;

Richiamati:

− la L.R. n. 19/1994 “Norme per il riordino del servizio sanitario regionale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517“ e successive modifiche;

− la L.R. n. 29/2004 “Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale”, e successive modifiche, con la quale, nell’esercizio dell’autonomia conferitale dalla riforma del Titolo V della Costituzione, la Regione Emilia-Romagna definisce i principi ed i criteri generali di organizzazione e di funzionamento del Servizio sanitario regionale;

− la L.R. n. 43/2001 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

− il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;

Vista e richiamata la propria deliberazione n. 2344 del 21/12/2016 recante “Completamento della riorganizzazione della Direzione Generale Cura della Persona, Salute e Welfare”;

Vista la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”, e successive modifiche, per quanto applicabile;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna” e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- n. 93 del 29 gennaio 2018 di “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”, ed in particolare l’allegato B) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

- n. 1123 del 16 luglio 2018 “Attuazione Regolamento (UE) 2016/679: definizione di competenze e responsabilità in materia di protezione dei dati personali. Abrogazione appendice 5 della delibera di giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii.”;

Richiamate infine le proprie deliberazioni n. 193/2015, n. 516/2015, n. 628/2015, n. 1026/2015, n. 2189/2015, n. 56/2016, n. 106/2016, n. 270/2016, n. 622/2016, n. 702/2016, n. 1107/2016, n. 2123/2016, n. 2344/2016, n. 3/2017, n. 161/2017, n. 477/2017 e n. 578/2017 relative alla riorganizzazione dell’Ente Regione e alle competenze dirigenziali;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di ridefinire, a far data dall’1.1.2018, per le ragioni espresse nelle premesse del presente atto che qui si intendono integralmente richiamate, le tariffe di cui al paragrafo 16 – Prestazioni di emergenza per i non residenti in Emilia-Romagna, di cui all’Allegato 2 “Specifiche tecniche per l’applicazione delle tariffe” della propria deliberazione n. 1673 del 20 ottobre 2014, come segue:

Elisoccorso attraverso il servizio 118: € 125,50/minuto da applicare sulla base dell’effettivo tempo di volo;

Autoambulanza attraverso il servizio 118: tariffa forfettaria per trasporto di € 257,00;

2. di confermare in ogni altra sua parte il sopra richiamato paragrafo 16 – Prestazioni di emergenza per i non residenti in Emilia-Romagna, di cui all’Allegato 2 “Specifiche tecniche per l’applicazione delle tariffe” della propria deliberazione n. 1673 del 20 ottobre 2014;

3. di dare atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (B.U.R.E.R.T.).

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