n. 41 del 14.03.2012 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento provvisorio della struttura per trattamento delle dipendenze patologiche Centro Residenziale Accoglienza, ubicata a Maiolo (RN)

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Considerato che ai sensi del comma 7 dello stesso articolo, nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l’accreditamento può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;

Richiamati:

- il comma 3 dell’art. 2 della L.R. 29/04 e successive modifiche, l’art. 2 della L.R. 34/98 e successive modifiche, i quali stabiliscono che le strutture sanitarie pubbliche e private, in possesso di autorizzazione, che intendono erogare prestazioni nell’ambito o per conto del Servizio Sanitario regionale debbano ottenere preventivamente l’accreditamento, secondo le modalità stabilite dalla medesima legge 34/98;

- il comma 2 dell’articolo 9 della L.R. 34/98 così come modificato dall’articolo 24 della L.R. 4/08 che attribuisce all’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;

- il comma 4 dell’articolo 9 della L.R. 34/98 così come modificato dall’articolo 24 della L.R. 4/08 che stabilisce che il Direttore generale competente in materia di sanità, o suo delegato, conceda o neghi l’accreditamento con propria determinazione;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 con la quale la Giunta regionale ha approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

- la deliberazione n. 894 del 10 maggio 2004 con la quale la Giunta regionale ha dettato ulteriori precisazioni relative all’applicazione della sopracitata propria deliberazione n. 327/04, con specifico riferimento alle strutture residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 17 gennaio 2005, che, a parziale modifica della citata deliberazione 327/04, approva i requisiti specifici per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento istituzionale dei Sert e delle strutture di trattamento residenziali e semiresidenziali per persone dipendenti da sostanze d’abuso;

Vista la nota pervenuta a questa Amministrazione in data 19 luglio 2011, protocollata con n. PG.2011.0174802, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri, con la quale il legale rappresentante di Comunità Papa Giovanni XXIII cooperativa sociale Arl”, con sede legale a Rimini, Via Valverde n.10/B, chiede l’accreditamento di “Centro residenziale accoglienza” struttura per il trattamento delle dipendenze patologiche a tipologia pedagogico-riabilitativa per una ricettività complessiva di 11 posti residenziali, ubicata in Via Cavallara 344, Maiolo (RN); 

Preso atto che la struttura “Centro residenziale accoglienza” risulta in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato dall’Ente Comune competente;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1891 del 6 dicembre 2010, che definisce il fabbisogno di assistenza residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale per la psichiatria adulti, dipendenze patologiche, neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, da soddisfare con nuovi accreditamenti di strutture, ovvero attraverso l’ampliamento e la riconversione di posti in strutture private già accreditate;

Considerato che la suddetta struttura rientra nel fabbisogno regionale per l’area salute mentale, così come attestato dalla sopra citata deliberazione 1891/10;

Tenuto conto delle risultanze della verifica documentale effettuata dall’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale circa i requisiti generali e specifici previsti in relazione alle attività di cui alla domanda;

Vista la relazione in ordine all’accreditamento provvisorio della struttura formulata dall’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, inviata con protocollo n. NP/2011/11662 del 12 ottobre 2011, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

Dato atto che ai sensi dell’art. 8-quater, comma 2 la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies;

Richiamato il DPR 252/98;

Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Salute mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Su proposta del Responsabile del Servizio Salute mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri, dott.ssa Mila Ferri;

Dato atto del parere allegato;

determina:

1. di concedere l’accreditamento provvisorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, secondo i fabbisogni e le priorità attestati dalla deliberazione 1891/10, nei confronti di “Centro residenziale accoglienza” struttura per il trattamento delle dipendenze patologiche a tipologia pedagogico-riabilitativa per una ricettività complessiva di 11 posti residenziali, ubicata in Via Cavallara n.344, Maiolo (RN), e gestita da Comunità Papa Giovanni XXIII cooperativa sociale a.r.l.”, con sede legale a Rimini, Via Valverde n.10/B;

2. di dare mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare entro i prossimi quindici mesi la verifica dei requisiti generali e specifici di accreditamento per l’attività di cui sopra, ai sensi dell’art. 9 della L.R. 34/98 e successive modifiche, ai fini della verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati;

3. di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e che, ai sensi del comma 7 dell’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, l’eventuale verifica negativa di cui al precedente punto 2) comporta la sospensione automatica dell’accreditamento temporaneamente concesso;

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/98, e successive modificazioni, ha validità quadriennale, salvo quanto previsto al precedente punto 3);

6. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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