n.192 del 29.06.2016 periodico (Parte Seconda)

Provvedimento di VIA relativo al progetto di ampliamento di un allevamento intensivo esistente di pollame sino a più di 90.000 posti gallina sito in Via Rossare loc. Pieveottoville in comune di Polesine Zibello (PR) presentato dall'Azienda Agricola Casanuova S.S. Agricola di Enrico Usberti & C. (Titolo II della L.R. 9/99)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera: 

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, sul progetto di ampliamento di un allevamento esistente e contestuale richiesta di AIA nel Comune di Polesine Zibello (PR) proposto da Società Agricola Casanuova S.S. Agricola di Enrico Usberti e C., poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 07 aprile 2016, è realizzabile a condizione che siano rispettate le prescrizioni, indicate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale della presente delibera, di seguito sinteticamente riportate: 

  1. dovrà essere istallato un idoneo impianto centralizzato di deferrizzazione, qualora tecnicamente non fosse possibile raggiungere una idonea concentrazione di ferro l’allevamento si allaccerà al pubblico acquedotto. 
  2. Si ritiene opportuno, per garantire il principio d’invarianza idraulica, calcolare una volumetria di laminazione attraverso una Relazione “con stima TR 100 anni” da produrre per conseguire il parere di invarianza idraulica da parte del Consorzio della Bonifica Parmense in fase di rilascio del PdC. 
  3. Dovranno essere rispettate tutte le condizioni contenute nell’ AIA allegata (rif. Allegato n.2) al presente atto quale parte integrante e sostanziale, con particolare riferimento alla sezione D “Sezione di adeguamento dell’impianto e sue condizioni di esercizio”. 
  4. In relazione alle opere di mitigazione e più precisamente in merito alla piantumazione di piante autoctone di basso fusto, a formazione di recinzione perimetrale dell’insediamento, atte alla riduzione e contenimento delle emissioni di materiale particellare PM10, la ditta per la scelta delle stesse dovrà attenersi agli elenchi forniti dalla Regione Emilia-Romagna attinenti al programma di sviluppo rurale 2014/2020. 
  5. In fase di cantiere, andrà inoltre prevista l’adozione di opportune misure di carattere tecnico e gestionali, come quelle di seguito indicate:

a) pulizia periodica e frequente dei tratti di viabilità di cantiere e quelli di accesso allo stesso; 

b) copertura con appositi teli resistenti e impermeabili similmente dei mezzi destinati al trasporto di materiale polverulento; 

c) privilegiare il riutilizzo del materiale derivante dagli scavi per i riempimenti in loco;

d) protezione con barriere e umidificazione se necessario del materiale sciolto, depositato in cumuli, e caratterizzato da frequente movimentazione. I depositi di materiale sciolto con scarsa movimentazione possono essere protetti dal vento con misure come la copertura con stuoie/teli; 

e) impiego, ove possibile, di apparecchi di lavoro a basse emissioni o con motore elettrico; le macchine con motore diesel vanno possibilmente alimentate con carburanti a basso tenore di zolfo; 

f) se previsti, utilizzo di impianti di betonaggio provvisti di schermature e accorgimenti per contenere le emissioni diffuse di polveri. Produzione di calcestruzzo ed il carico delle autobetoniere svolti tramite dispositivi chiusi e gli effluenti provenienti da tali dispositivi captati e convogliati a un sistema di abbattimento delle polveri con filtro a tessuto; 

g) se previsti, silos per lo stoccaggio dei materiali dotati di un sistema di abbattimento delle polveri con filtri a tessuto; 

h) in fase di cantiere dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti atti ad evitare la produzione e la dispersione di polveri; 

i) si dovranno inoltre rispettare i limiti previsti dalla zonizzazione acustica comunale oppure dovrà essere acquisita l’autorizzazione in deroga al rispetto ai limiti acustici secondo le modalità previste dalla normativa regionale e/o dal regolamento comunale". 

b) di dare atto che il Comune di Polesine Zibello ha espresso il proprio parere sulla compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 9/99 all’interno del Rapporto Ambientale che costituisce l’Allegato 1 alla presente delibera; 

c) di dare atto che la Provincia di Parma non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi in data 07 aprile 2016, non ha firmato il Rapporto di Impatto Ambientale che costituisce l’allegato 1 della presente delibera; trova quindi applicazione il disposto dell’art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni; 

d) ARPAE, con determina n.1194 del 26 aprile 2016, ha provveduto a rilasciare l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) in relazione all’impianto oggetto della presente procedura, e che costituisce l’Allegato n. 2 parte integrante e sostanziale della presente delibera; 

e) il Comune di Polesine Zibello, il Consorzio della Bonifica Parmense e l’AUSL hanno espresso il proprio parere sull’AIA ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. all’interno del Rapporto Ambientale che costituisce l’Allegato 1 alla presente delibera; 

f) di determinare le spese per l’istruttoria relativa alla procedura predetta a carico del proponente in euro 1000,00 ai sensi dell’art. 28 della L.R. 9/1999 e della D.G.R. 1238/2002, importo correttamente versato alla Provincia di Parma all'avvio del procedimento; 

g) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione al proponente Ditta Società Agricola Casanuova S.S. Agricola di Enrico Usberti e C.; 

h) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione al SUAP del Comune di Polesine Zibello, alla Provincia di Parma, al Comune di Polesine Zibello, all’AUSL distretto di Fidenza e al Consorzio della Bonifica Parmense; 

i) di stabilire, ai sensi dell’art. 17, comma 10 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, che il progetto dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale; 

j) di pubblicare per estratto nel BURERT, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione; 

k) di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul sito web della Regione.

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