n.1 del 02.01.2013 periodico (Parte Seconda)

Determinazioni in merito alla richiesta di concordato preventivo INDACOO Soc. Coop. per azioni dichiarato aperto dal Tribunale di Piacenza con decreto del 16 luglio 2012 depositato in data 23 luglio 2012

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso:

 - che la INDACOO Soc. Coop in data 21 giugno 2012 e 12 luglio 2012 ha presentato presso il Tribunale di Piacenza domanda di ammissione al concordato preventivo che prevedeva un piano concordatario che si fonda da un lato sulla continuità aziendale di INDACOO Ramo Lavoro e Ramo Abitare, con mantenimento dei beni strumentali e la salvaguardia delle posizioni lavorative (cd. Ramo continuità) e dall’altro la dismissione del restante patrimonio della società, al fine di distribuire i proventi ai creditori sociali (cd. Ramo concordato); suddivisi in 8 classi omogenee sotto il profilo giuridico ed economico;

- che il Tribunale di Piacenza, Ufficio Fallimentare, con decreto n. 8/2012 R.P.C. del 16 luglio 2012, ha dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo con continuità aziendale proposta da INDACOO Soc. Coop. nei termini di cui al ricorso del piano concordatario, ha nominato il Giudice delegato e i Commissari Giudiziali ed inoltre ha disposto la convocazione dei creditori e ha stabilito che il decreto stesso sia comunicato ai creditori entro il 21 ottobre 2012;

- che i Commissari giudiziali con nota dell’11 ottobre 2012, acquisita agli atti in data 17 ottobre 2012 con prot. PG 243925, hanno comunicato a questo Ente, in quanto ricompresi nell’elenco dei creditori allegata alla proposta di concordato nella classe 8:

- che il Tribunale di Piacenza ha dichiarata aperta la procedura di concordato preventivo della INDACOO Soc. Coop.;

- che la proposta di concordato prevede di scorporare il ramo immobiliare dell’attività attraverso una scissione e mantenere il ramo di impresa denominato “Ramo continuità” che prosegue l’attività limitatamente alle commesse per conto terzi e l’attività degli alloggi in locazione a termine, in godimento o destinati alla vendita agli abitanti, e il “ramo concordato” in cui mediante scissine verrà conferito il patrimonio immobiliare;

- che ogni creditore deve esprimere il proprio voto;

- che i creditori della classe 8 verranno soddisfatti dal “Ramo continuità” e dal “Ramo abitare”;

Rilevato che i crediti regionali, pari a complessivi euro 2.126.115,00 sono ricompresi nella classe 8, quindi sarebbero soddisfatti dal cosiddetto “Ramo continuità” e “ramo abitare”; 

Ritenuto, in virtù del fatto che i crediti regionali sarebbero soddisfatti dal “Ramo continuità, di approvare la proposta di concordato presentata dalla INDACOO Soc. Coop.;

Richiamate:

 - la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante:"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.;

 - le deliberazioni della Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 1954 del 10 dicembre 2007 e n. 2060 del 20 dicembre 2010;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Attività produttive, Piano energetico e Sviluppo sostenibile, Economia verde, Edilizia, Autorizzazione unica integrata, Gian Carlo Muzzarelli;

 A voti unanimi e palesi

delibera:

a) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa che qui si intendono integralmente riportate, la proposta di concordato presentata dalla INDACOO Soc. Coop;

b) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina