n. 178 del 23/12/2010 (Parte prima)

Note

Nota all’art. 2

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’art. 4 della legge regionale n. 42 del 1995, che concerne Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale, è il seguente:

«Art. 4 - Diritto alla indennità di carica. 

1. Il diritto alla indennità di carica decorre dal giorno successivo a quello delle elezioni e cessa alla data delle successive elezioni per il rinnovo del Consiglio, o a quello dell’anticipato scioglimento dello stesso. Ferma tale decorrenza, la corresponsione dell’indennità di carica si effettua dal giorno successivo a quello dell’avvenuta convalida». 

Note all’art. 3

Comma 1

1) il testo della lettera b) del comma 1 dell’art. 6 della legge regionale n. 42 del 1995, che concerne Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale, è il seguente:

«Art. 6 - Rimborso delle spese per la partecipazione alle riunioni istituzionali.

1. Per le spese sostenute in relazione alla presenza alle riunioni del Consiglio regionale della Giunta regionale, dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio, della Conferenza dei Capigruppo, delle Commissioni consiliari istituite a norma degli articoli 16, 18 e 52 dello Statuto, alle riunioni per la Giunta per il regolamento nonché di altri organismi istituzionali identificati in apposita deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio, e per tutte le spese derivanti da attività connesse all’espletamento del mandato è corrisposto ai consiglieri regionali un rimborso spese costituito:

(omissis)

b) da un rimborso delle spese di trasporto determinato annualmente dall’Ufficio di Presidenza. Il rimborso è calcolato moltiplicando il doppio della distanza tra la residenza del consigliere e la sede di riunione per il costo di esercizio al chilometro di un’automobile di cilindrata media e aggiungendo le spese autostradali; la distanza è autocertificata dal consigliere. Il rimborso delle spese di trasporto non spetta ai consiglieri che, in ragione della particolare funzione svolta, fruiscono in via permanente di un’autovettura di servizio o di un’autovettura a guida libera di proprietà dell’Amministrazione regionale».

Comma 2

2) il testo del comma 2 dell’art. 6 della legge regionale n. 42 del 1995, che concerne Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale, è il seguente:

«Art. 6 -Rimborso delle spese per la partecipazione alle riunioni istituzionali.

(omissis)

2. Nel caso in cui le riunioni di cui al comma 1 si tengano in luogo diverso dal capoluogo regionale, il rimborso di cui alla lettera b) del comma 1 compete a tutti i Consiglieri non residenti nel comune in cui ha luogo la riunione, ed è commisurato alla distanza tra questo comune e quello di residenza di ogni Consigliere».

Comma 3

3) il testo del comma 5 dell’art. 6 della legge regionale n. 42 del 1995, che concerne Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale, è il seguente:

«Art. 6 -Rimborso delle spese per la partecipazione alle riunioni istituzionali.

(omissis)

5. Al Consigliere che in un mese risulti assente, anche giustificato, ad oltre dieci delle riunioni di cui al comma 1, non è corrisposto il rimborso di cui alla lettera a) del comma 1, ferme restando le trattenute disposte dal comma 4».

Comma 4

4) il testo del comma 6 dell’art. 6 della legge regionale n. 42 del 1995, che concerne Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale, è il seguente:

«Art. 6 -Rimborso delle spese per la partecipazione alle riunioni istituzionali.

(omissis)

6. Le trattenute di cui ai commi 4 e 5 non sono operate:

a) quando il consigliere assente alla riunione abbia partecipato ad altra riunione, in tutto o in parte contemporanea, di uno degli organismi indicati al comma 1 e quando il consigliere sia inviato in missione in rappresentanza del Consiglio o della Giunta a norma del comma 1 dell’articolo 8

b) quando l’assenza alle riunioni di cui al comma 1 sia compensata dalla presenza a riunioni, anche non concomitanti con quelle per le quali si è verificata l’assenza, di Commissioni consiliari di cui il Consigliere non è componente ma alle quali è intervenuto in sostituzione, a norma del Regolamento interno, di altro componente; o quale proponente di argomenti sottoposti all’esame della Commissione; o quale presentatore di interrogazioni cui si dia risposta in Commissione;

c) quando il Consigliere abbia comunque partecipato, nel mese, a non meno di sedici delle riunioni di cui al comma 1, comprese quelle di cui alla lettera b) del presente comma 6».

Comma 5

5) il testo dei commi 3 e 4 dell’art. 6 della legge regionale n. 42 del 1995, che concerne Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale, è il seguente:

«Art. 6 -Rimborso delle spese per la partecipazione alle riunioni istituzionali.

(omissis)

3. Il rimborso di cui alla lettera b) del comma 1 è liquidato su sedici presenze mensili per tutti i Consiglieri regionali, indipendentemente dalle funzioni e dalle attività svolte a norma di Statuto.

4. Per ogni assenza, anche giustificata, alle riunioni di cui al comma 1 è operata una trattenuta pari ad un sedicesimo dell’importo liquidato a norma del comma 1, lettera b)».

Note all’art. 4

Comma 1

1) il testo del comma 1 dell’art. 12 della legge regionale n. 42 del 1995, che concerne Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale, è il seguente:

«Art. 12 - Misura della indennità di fine mandato.

1. La misura dell’indennità è stabilita, per ogni anno di mandato esercitato, in una mensilità dell’ultima indennità lorda di cui all’art. 2 percepita dal Consigliere regionale, fino ad un massimo di dieci mensilità».

Comma 2

2) il testo del comma 2 dell’art. 12 della legge regionale n. 42 del 1995, che concerne Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale, è il seguente:

«Art. 12 - Misura della indennità di fine mandato.

(omissis)

2. La frazione di anno inferiore o pari a sei mesi non viene computata, mentre quella superiore a sei mesi viene considerata anno intero».

Note all’art. 6

Comma 1

1) il testo del comma 4 dell’art. 5 della legge regionale n. 42 del 1995, che concerne Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale, è il seguente:

«Art. 5 - Indennità di funzione.

(omissis)

4. Qualora una delle funzioni di cui al comma 1 sia prorogata, a norma di legge o di regolamento, per periodi successivi alle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, il Consigliere non rieletto che eserciti tale funzione continua a percepire le indennità di carica e di funzione e ad essere assoggettato alle trattenute di cui all’art. 3, fino alla scadenza della proroga».

2) il testo del comma 3 dell’art. 10 della legge regionale n. 42 del 1995, che concerne Disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale, è il seguente:

«Art. 10 - Uso di autovetture di servizio e abbonamenti a mezzi di trasporto e a percorsi autostradali.

(omissis)

3. L’Ufficio di Presidenza può stipulare a nome dei Consiglieri che ne facciano richiesta, con oneri a carico dei Consiglieri stessi, abbonamenti ferroviari, ovvero a mezzi pubblici di linea sostitutivi di quelli ferroviari, per il percorso dal luogo di residenza dei Consiglieri, anche se ubicato fuori del territorio regionale, alla sede del Consiglio regionale»

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