n.279 del 18.10.2017 periodico (Parte Seconda)

Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui agli artt. 38 e 39 della L.R. n. 24/2001 - Criteri anno 2017 e riparto e concessione delle risorse finanziarie a titolo di trasferimento per l'anno 2017

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

  • la Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24 “Disciplina generale dell’intervento pubblico nel settore abitativo”, e s.m.i. e in particolare gli artt. 38 e 39 che hanno istituito il Fondo regionale per l’accesso alle abitazioni in locazione demandando alla Giunta regionale la definizione dei criteri di gestione delle risorse disponibili;
  • la L.R. n. 26 del 23 dicembre 2016 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 (legge di stabilità regionale 2017)”;
  • la L.R. n.27 del 23 dicembre 2016 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”;
  • la propria deliberazione n. 2338 del 21 dicembre 2016 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019” e s. m.;
  • la Legge Regionale 1 agosto 2017, n. 18 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”
  • la Legge Regionale 1 agosto 2017, n. 19 “Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”

Dato atto che con la predetta L.R. n. 19/2017 “Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019” si è provveduto a stanziare la somma di € 3.720.000,00 sul capitolo 32038 “Contributi per l'accesso all'abitazione in locazione - Fondo regionale (art. 38, L.R. 8 agosto 2001, n.24).” del bilancio finanziario regionale 2017-2019, anno di previsione 2017;

Richiamate:

  • la propria deliberazione n. 1414 del 23/7/2014 che ha provveduto a ripartire le risorse disponibili per l’anno 2014 sul Fondo regionale per l’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 38 della legge regionale n. 24/2001, a titolo di trasferimento, per un importo complessivo di € 10.785.474,76 e la determinazione del Servizio regionale Qualità urbana e Politiche abitative di concessione con imputazione della spesa al n. 4445 di impegno sul capitolo 32038 “Contributi per l’accesso all’abitazione in locazione - Fondo regionale (art. 38, L.R. 8 agosto 2001, n.24).”, afferente UPB 1.4.1.2.12290 del bilancio per l’esercizio finanziario 2014 e al n. 4446 di impegno sul capitolo 32040 “Contributi integrativi di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione (art. 11 L. 9 dicembre 1998, n. 431) Mezzi Statali” di cui all'UPB 1.4.1.2.12301 del bilancio per l’esercizio finanziario 2014;
  • la propria deliberazione 1214 del 6/8/2015 che ha provveduto a concedere ed impegnare le risorse disponibili per l’anno 2015 sul Fondo regionale per l’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 38 della legge regionale n. 24/2001, a titolo di trasferimento, per un importo complessivo di € 10.785.474,76 con imputazione della spesa al n. 3409 di impegno sul capitolo 32038 “Contributi per l’accesso all’abitazione in locazione - Fondo regionale (art. 38, L.R. 8 agosto 2001, n.24).” del bilancio per l’esercizio finanziario 2015 e al numero di impegno 3410 sul capitolo 32040 “Contributi integrativi di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione (art. 11 L. 9 dicembre 1998, n. 431) Mezzi Statali” del bilancio per l’esercizio finanziario 2015;

Preso atto che per gli anni 2016 e 2017 il Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’art. 11 della legge n. 431/1998 non è stato finanziato;

Considerato che:

  • la crisi economica ha ridotto la disponibilità economica di molte famiglie e che tale riduzione del reddito ha reso sempre più difficile reperire alloggi in locazione nel mercato privato ed adempiere all’obbligo di corrispondere il canone di locazione;
  • nei Comuni di maggiore dimensione si esprime principalmente il disagio abitativo a causa sia del più elevato importo dei canoni (determinato dalla dinamica domanda - offerta) sia del numero elevato di famiglie in locazione nel mercato privato;
  • la legge regionale n. 24/2001, artt. 38 e 39, demanda alla Giunta della Regione Emilia-Romagna la definizione dei criteri di utilizzo delle somme disponibili sul fondo regionale;
  • le risorse disponibili per l’annualità 2017, riconducibili per intero a risorse proprie della Regione, per la assenza della quota di finanziamento statale sono ridotte in modo significativo rispetto alle annualità precedenti; e che pertanto diviene particolarmente importante consentire massima flessibilità di azione ai Comuni al fine di intercettare nelle forme più efficaci le situazioni di bisogno sui propri territori, fermo restando che le risorse assegnate debbano essere finalizzate a favorire l’accesso al mercato in locazione;

Ritenuto pertanto:

  • di utilizzare le somme disponibili sul fondo regionale al fine di aiutare le famiglie maggiormente in difficoltà nel reperire alloggi nel mercato della locazione, nelle forme che i comuni riterranno più opportune;
  • di individuare come beneficiari dei finanziamenti stanziati sul Fondo regionale per il sostegno all'accesso all'abitazione di cui agli artt. 38 e 39 della legge regionale n. 24/2001 i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti di cui all'allegato B) parte integrante del presente atto deliberativo;
  • di ripartire a favore dei Comuni le risorse presenti sul fondo regionale complessivamente pari a € 3.720.000,00 in base ai seguenti parametri e criteri:

a) per 1/2 in base al numero complessivo di famiglie residenti nel Comune al 31/12/2016 (Fonte: Regione Emilia-Romagna);

b) per 1/2 in base al numero di famiglie presenti nelle graduatorie ERP nell’anno 2016 o, in comunque del dato più recente disponibile (Fonte: Ervet);

Preso atto che il Comune di Cesena con nota (ns protocollo n. 0478360 del 28/06/2017) ha comunicato di avere conferito la funzione in materia di Politiche abitative all’Unione di Comuni Valle del Savio chiedendo contestualmente che pertanto la concessione dei fondi avvenga a favore non dei Comuni ma della Unione di Comuni;

Ritenuto al fine di consentire un più efficiente utilizzo delle risorse, di accogliere la richiesta del Comune di Cesena e di concedere il contributo di cui al presente atto all’Unione di Comuni Valle del Savio;

Ritenuto quindi di concedere a favore dei Comuni e all’Unione di Comuni Valle del Savio di cui all'allegato B) le risorse finanziarie a titolo di trasferimenti per il sostegno al pagamento del canone di locazione di cui agli artt. 38 e 39 della legge regionale n. 24/2001 relativamente all’anno 2017 secondo il riparo di cui all’allegato B), parte integrante della presente deliberazione, (colonna “risorse finanziarie trasferite”) comportante un onere finanziario complessivo a carico della Regione pari a € 3.720.000,00;

Ritenuto altresì:

  1.  di stabilire che i fondi concessi ai Comuni e all’Unione di Comuni Valle del Savio con il presente atto deliberativo possono essere utilizzati per:

a) la concessione ai conduttori di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione (“fondo affitto”);

b) favorire l’accesso alla locazione abitativa sia con il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canoni concordati sia con la stipula di contratti a canone inferiore, attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti, con il supporto delle organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini. Tali finalità possono essere altresì raggiunte con la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o attraverso attività di promozione del mercato della locazione, anche in convenzione con imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali o cooperative edilizie per la locazione (“altri interventi”);

2. di demandare ai Comuni e all’Unione di Comuni Valle del Savio la determinazione della quota di risorse sia regionali sia comunali (di cui al successivo punto 6.) che possono essere utilizzate per gli interventi di cui alle precedenti lettere a) ("fondo affitto") e b) ("altri interventi");

3. di stabilire che i fondi eventualmente destinati dal Comune e dall’Unione di Comuni Valle del Savio all’intervento di cui alla precedente lettera a) ("fondo affitto") dovranno essere utilizzati secondo i criteri stabiliti nell’allegato A) al presente atto deliberativo;

 4. di demandare ai Comuni e all’Unione di Comuni Valle del Savio la determinazione dei criteri di accesso e le modalità di gestione degli eventuali fondi destinati dal Comune agli interventi di cui alla precedente lettera b) ("altri interventi");

5. di stabilire che le eventuali economie realizzate a qualsiasi titolo e relative ai fondi ripartiti con propria deliberazione n. 1414 del 23/07/2014 e concessi con determinazione n. 16156 del 10/11/2014 e relative ai fondi concessi con propria deliberazione n. 1214 del 06/08/2015, già a disposizione dei Comuni, possono essere utilizzate per gli interventi previsti dal presente atto deliberativo (“fondo affitto” e “altri interventi”);

6. di stabilire che il contributo complessivo ripartito a favore dei Comuni e all’Unione di Comuni Valle del Savio con il presente atto deve essere integrato con risorse proprie del bilancio comunale nella misura minima del 15% rispetto al totale concesso con il presente atto (allegato B) colonna “Risorse finanziarie trasferite”). Tale integrazione può avvenire con un cofinanziamento pari almeno al 15% del contributo regionale ovvero con azioni assunte dai Comuni di sviluppo di politiche abitative e supporto al mercato della locazione e per le quali è possibile attestare un impegno di spesa di pari importo sull’annualità 2017. L'importo dell'integrazione sarà comunicato dai Comuni nell'ambito del rendiconto di cui al successivo punto 7.;

7. di stabilire che le modalità di rendicontazione delle somme utilizzate dal Comune e dall’Unione di Comuni Valle del Savio per gli interventi del presente atto deliberativo saranno definite con successiva circolare emanata dal Servizio regionale Qualità urbana e Politiche abitative;

Considerato che il presente atto deliberativo determina nel dettaglio le modalità di utilizzo delle risorse per cui non si rendono necessari ulteriori atti di programmazione;

 Viste:

  • la L.R. 15/11/2001 n. 40 per quanto applicabile;
  • la L.R. 26/11/2001 n. 43 e s.m.;
  • il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto:

  • di procedere, in base al riparto di cui sopra, alla concessione a favore dei Comuni E all’Unione di Comuni Valle del Savio di cui all'allegato B) delle somme specificate nel medesimo allegato (colonna “Risorse finanziarie trasferite”), per l'importo complessivo di € 3.720.000,00 a titolo di trasferimento;
  • di assumere il relativo impegno di spesa a favore dei Comuni e dell’Unione di Comuni Valle del Savio di cui all'alinea precedente, per la somma di Euro 3.720.000,00 in quanto ricorrono gli elementi di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., in ragione della tipologia di spesa trattandosi di risorse finanziarie attribuite a titolo di trasferimento per la costituzione di fondi destinati al sostegno al pagamento del canone di locazione nelle abitazioni private ed avuto riferimento al processo decisionale di liquidazione della spesa disposto con il presente atto;

Dato atto che:

  • tale importo di € 3.720.000,00 trova copertura finanziaria sul capitolo 32038 “Contributi per l’accesso all’abitazione in locazione - Fondo regionale (art. 38, L.R. 8 agosto 2001, n.24).” del bilancio finanziario gestionale 2017-2019 anno di previsione 2017 approvato con propria deliberazione n. 2338/2016 e succ. mod. che presenta la necessaria disponibilità;
  • alla liquidazione delle risorse finanziarie di cui all'alinea precedente provvederà con proprio atto formale il Dirigente competente ai sensi della normativa contabile vigente al verificarsi della condizione prevista nel dispositivo del presente provvedimento;

Preso atto che la procedura del conseguente pagamento disposto con il presente atto è compatibile con le prescrizioni previste all’art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011;

Considerato che la fattispecie delle attività oggetto del presente provvedimento non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 11 “Codice unico di progetto degli investimenti pubblici” della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”;

Viste:

  • la legge 13 agosto 2010, n.136 avente per oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e s.m.;
  • la determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n.4, avente per oggetto: “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’art.3 della L. 13 agosto 2010, n.136”;
  • il D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;

 Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

  • n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm.ii. per quanto applicabile;
  • n. 2189 del 21/12/2015 avente ad oggetto: “Linee di indirizzo per la riorganizzazione della macchina amministrativa regionale”;
  • n. 56 del 25 gennaio 2016 avente ad oggetto: “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;
  • n. 270 del 29/2/2016 avente ad oggetto: “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera n.2189/2015”;
  • n. 622 del 28/4/2016, avente ad oggetto: “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
  • n. 1107 del 11/7/2016 avente ad oggetto: “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;
  • n. 1681 del 17/10/2016 avente ad oggetto: “Indirizzi per la prosecuzione della riorganizzazione della macchina amministrativa regionale avviata con delibera n.2189/2015”;
  • n. 89 del 30/1/2017 avente ad oggetto: “Approvazione Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
  • n. 486 del 10/4/2017 avente ad oggetto: “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;
  • n. 468 del 10/4/2017 avente ad oggetto: “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;
  • n. 477 del 10 aprile 2017 avente ad oggetto: “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali Cura della Persona, Salute e Welfare; Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e autorizzazione al conferimento dell’interim per un ulteriore periodo sul Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ravenna”;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta della Vicepresidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna Elisabetta Gualmini;

A voti unanimi e palesi

delibera

  1. di individuare come beneficiari dei finanziamenti stanziati per l’anno 2017 sul Fondo regionale per il sostegno all'accesso all'abitazione di cui agli artt. 38 e 39 della legge regionale n. 24/2001 i Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti di cui all'allegato B), parte integrante del presente atto deliberativo; 
  2. di definire i parametri ed i criteri per la ripartizione così come descritti nelle premesse del presente atto, di ripartire le risorse presenti sul fondo regionale complessivamente pari a € 3.720.000,00 e di concedere a favore dei Comuni e all’Unione di Comuni Valle del Savio, secondo quanto indicato in premessa, le risorse finanziarie a titolo di trasferimenti per il sostegno al pagamento del canone di locazione di cui agli artt. 38 e 39 della legge regionale n. 24/2001 relativamente all’anno 2017 secondo il riparto di cui all’allegato B) (colonna “risorse finanziarie trasferite”) comportante un onere finanziario complessivo a carico della Regione pari a € 3.720.000,00;
  3. di imputare la spesa complessiva di € 3.720.000,00 registrata al n. 5127 di impegno sul capitolo 32038 “Contributi per l’accesso all’abitazione in locazione - Fondo regionale (art. 38, L.R. 8 agosto 2001, n.24).” del bilancio finanziario gestionale 2017-2019 anno di previsione 2017 approvato con propria deliberazione n. 2338/2016 e succ. mod. che presenta la necessaria disponibilità;
  4. di dare atto che in attuazione del D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della Transazione elementare, come definita dal citato decreto, in relazione ai soggetti beneficiari ed ai capitoli di spesa, risulta essere la seguente:

Missione 12 - Programma 06 - Codice economico U.1.04.01.02.003 - COFOG 10.6 - Transazioni U.E. 8 - SIOPE 1040102003 - C.U.P. ----------- C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3

-

Missione 12 - Programma 06 - Codice economico U.1.04.01.02.005 - COFOG 10.6 - Transazioni U.E. 8 - SIOPE 1040102005 - C.U.P. ----------- C.I. spesa 3 - Gestione ordinaria 3

5. di stabilire che i fondi concessi ai Comuni e all’Unione di Comuni Valle del Savio con il presente atto deliberativo possono essere utilizzati per:

a) la concessione ai conduttori di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione (“fondo affitto”);

b) favorire l’accesso alla locazione abitativa sia con il reperimento di alloggi da concedere in locazione a canoni concordati sia con la stipula di contratti a canone inferiore, attraverso la rinegoziazione delle locazioni esistenti, con il supporto delle organizzazioni di rappresentanza dei proprietari e degli inquilini. Tali finalità possono essere raggiunte con la costituzione di agenzie o istituti per la locazione o fondi di garanzia o attraverso attività di promozione del mercato della locazione, anche in convenzione con imprese di costruzione ed altri soggetti imprenditoriali o cooperative edilizie per la locazione (“altri interventi”);

6. di demandare ai Comuni e all’Unione di Comuni Valle del Savio la determinazione della quota di risorse sia regionali sia comunali (di cui al successivo punto 10) che possono essere utilizzate per gli interventi di cui al precedente punto 5., lettera a) ("fondo affitto") e b) ("altri interventi");

7. di stabilire che i fondi eventualmente destinati dal Comune e dall’Unione di Comuni Valle del Savio all’intervento di cui al precedente punto 5., lettera a), ("fondo affitto") dovranno essere utilizzati secondo i criteri stabiliti nell’allegato A) al presente atto deliberativo;

8. di demandare ai Comuni e all’Unione di Comuni Valle del Savio la determinazione dei criteri di accesso e le modalità di gestione degli eventuali fondi destinati dal Comune agli interventi di cui al precedente punto 5., lettera b) ("altri interventi");

9. di stabilire che le eventuali economie realizzate a qualsiasi titolo e relative ai fondi ripartiti con propria deliberazione n. 1414 del 23/7/2014 e concessi con determinazione n. 16156 del 10/11/2014 e relative ai fondi concessi con propria deliberazione n. 1214 del 06/08/2015, già a disposizione dei Comuni, possono essere utilizzate per gli interventi previsti dal presente atto deliberativo;

10. di stabilire che il contributo complessivo ripartito a favore dei Comuni e all’Unione di Comuni Valle del Savio con il presente atto deve essere integrato con risorse proprie del bilancio comunale nella misura minima del 15% rispetto al totale concesso con il presente atto (allegato B) colonna “Risorse finanziarie trasferite”). Tale integrazione può avvenire con un cofinanziamento pari almeno al 15% del contributo regionale ovvero con azioni assunte dai Comuni di sviluppo di politiche abitative e supporto al mercato della locazione e per le quali è possibile attestare un impegno di spesa di pari importo sull’annualità 2017. L'importo dell'integrazione sarà comunicato dai Comuni nell'ambito del rendiconto di cui al successivo punto 11.;

11. di stabilire che le modalità di rendicontazione delle somme concesse al Comune e all’Unione di Comuni Valle del Savio con il presente atto saranno definite con successiva circolare emanata dal Servizio regionale Qualità urbana e Politiche abitative;

12. di dare atto che alla liquidazione della spesa provvederà il Dirigente competente sulla base del presente atto ed ai sensi della normativa contabile vigente e della propria deliberazione n. 2416/2008 e s.m.i., ad avvenuta pubblicazione di cui al seguente punto 14;

13. di demandare ad un atto del dirigente competente per materia la correzione di eventuali errori materiali del presente atto deliberativo;

14. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

15. di dare atto infine che si provvederà agli adempimenti previsti dall’art.56 comma 7 del citato D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

16. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Allegato A)

Disposizioni per il funzionamento e l'erogazione del Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione - Anno 2017

Finalità

Il Fondo regionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione è finalizzato alla concessione di contributi integrativi ai conduttori per il pagamento dei canoni di locazione nel mercato privato.

Requisiti per l'accesso

Sono ammessi al contributo i nuclei famigliari ISEE in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

A1) Cittadinanza italiana;

oppure

A2) Cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione europea;

oppure

A3) Cittadinanza di uno Stato non appartenente all'Unione europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno annuale o permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche;

B) Residenza nell'alloggio oggetto del contratto di locazione o dell’assegnazione;

C1) Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo (con esclusione delle categorie catastali A/1, A/8, A/9) redatto ai sensi dell'ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato. In caso di contratto in corso di registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, sono ammessi a contributo i contratti con la relativa imposta pagata;

oppure

C2) titolarità di un contratto di assegnazione in godimento di un alloggio di proprietà di Cooperativa con esclusione della clausola della proprietà differita.

La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal rappresentante legale della Cooperativa assegnante;

oppure

C3) assegnazione di un alloggio comunale alle seguenti condizioni:

a) contratto stipulato ai sensi della Legge n. 431/98, della Legge n. 392/78 ("equo canone") e dalla Legge n. 359/1992 ("patti in deroga");

b) titolarità di una concessione amministrativa d'uso di un alloggio acquisito in locazione sul mercato privato dal comune oppure da società o agenzie appositamente costituite a questo scopo dal comune stesso a condizione che il canone d'uso mensile sia almeno pari all'ammontare del canone di locazione corrisposto al proprietario dell'alloggio dal comune oppure dalle società o agenzie di cui sopra.

La sussistenza delle predette condizioni deve essere certificata dal dirigente comunale competente oppure dal legale rappresentante della società o agenzia assegnante.

D) valore ISEE del nucleo famigliare non superiore a € 17.154,30.

Il Comune può definire un valore ISEE inferiore a quello sopra riportato.

Il Comune può prevedere un valore ISEE minimo di accesso al contributo, a condizione di sostenere con altri strumenti ed azioni i nuclei famigliari che possiedono un valore ISEE inferiore alla soglia minima stabilita.

Il valore ISEE da prendere in considerazione è quello così detto "ordinario" per le prestazioni sociali agevolate, in corso di validità.

Casi di esclusione dal contributo

Sono causa di esclusione dal contributo le seguenti condizioni del nucleo famigliare ISEE:

  1. avere avuto nell’anno 2017 la concessione di un contributo del Fondo per l’”emergenza abitativa”: deliberazioni della Giunta regionale, n. 817/2012, 1709/2013 e n. 1221/2015;
  2. avere avuto nell’anno 2017 la concessione di un contributo del Fondo per la “morosità incolpevole” di cui all’art. 6, comma 5, del D.L. 31/07/2013, n. 102 convertito con Legge del 28/10/2013, n. 124;
  3. essere assegnatari di un alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica;
  4. avere la titolarità di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione sul medesimo alloggio ubicato in ambito nazionale e adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.

Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:

a) la titolarità dei diritti sopraindicati, nel caso in cui l’alloggio su cui si vanta il diritto risulti inagibile da certificato rilasciato dal Comune. Il proprietario dell’alloggio dichiarato inagibile è tenuto a comunicare tempestivamente al Comune l’avvenuta rimessione in pristino del medesimo alloggio;

b) la nuda proprietà di un alloggio, anche al 100%;

c) il diritto di proprietà su un alloggio oggetto di procedura di pignoramento, a decorrere dalla data di notifica del provvedimento di rilascio dell’alloggio emesso dal Giudice dell’Esecuzione ai sensi dell’art. 560, comma 3, c.p.c.;

d) il diritto di proprietà sull’alloggio assegnato al coniuge per effetto di sentenza di separazione giudiziale o di accordo omologato in caso di separazione consensuale o in base ad altro accordo ai sensi della normativa vigente in materia. In caso di cessazione della convivenza more uxorio il diritto di proprietà su un alloggio non preclude l’accesso al contributo qualora l’alloggio di proprietà rimanga nella disponibilità dell’ex convivente e ciò risulti almeno da scrittura privata autenticata intercorsa tra le parti.

Graduatoria

Le domande vanno collocate nella graduatoria in ordine decrescente di incidenza del canone sul valore ISEE.

In caso di incidenza uguale, ha la precedenza la domanda con valore ISEE più basso.

In caso di domande con medesimo valore ISEE (compreso il caso di domande con valore ISEE 0,00), ha la precedenza la domanda con il canone di locazione di importo più alto.

Il canone da prendere in considerazione è quello riportato nel contratto di locazione, senza le rivalutazioni Istat.

Entità del contributo

Il contributo è pari ad una somma fissa. Il Comune definisce tale somma tenendo conto dei seguenti criteri: da un numero minimo di n. 3 mensilità a un numero massimo di n. 6 mensilità per un massimo di € 3.000,00.

L'entità del contributo è definita dal Comune, previa consultazione con le Organizzazioni sindacali di settore.

L'assegnazione del contributo avverrà scorrendo la graduatoria, fino ad esaurimento dei fondi disponibili.

Presentazione della domanda

La domanda può essere presentata da un componente il nucleo ISEE maggiorenne anche non intestatario del contratto di locazione, purché residente nel medesimo alloggio oggetto del contratto di locazione.

Nel caso di più contratti stipulati nel corso dell'anno 2017, può essere presentata una sola domanda.

Nel caso di una medesima unità immobiliare utilizzata da più nuclei famigliari residenti, ciascun nucleo ISEE può presentare domanda di contributo separatamente per la propria porzione di alloggio.

I requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con autocertificazione.

Beneficiario del contributo

Beneficiario del contributo è il soggetto che ha presentato domanda di contributo.

I Comuni possono prevedere che il contributo sia erogato direttamente al proprietario dell'alloggio, a sanatoria del ritardo nel pagamento del canone.

Bandi

I bandi dovranno essere chiusi entro e non oltre il 15/05/2018.

I Comuni possono stabilire una data di chiusura anteriore al termine di cui sopra.

Controlli

I Comuni effettuano i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, articoli 46, 47, 71 e 72.

Devono essere sottoposte ad un controllo più accurato quelle domande che presentano un valore ISEE inadatto a sostenere il canone di locazione, considerando anche che il valore ISEE è il risultato dell’applicazione sul reddito complessivo (mobiliare e immobiliare) del nucleo famigliare di detrazioni, franchigie e parametrizzazione (in base alle caratteristiche dei componenti il nucleo).

Pertanto:

  • nel caso di domande che presentano un valore ISEE pari a € 0,00 oppure molto inferiore al canone annuo, il Comune, prima della erogazione del contributo, accerta che i Servizi sociali comunali sono a conoscenza dello stato di grave disagio economico - sociale del nucleo famigliare;
  • nel caso di domande che presentano un valore ISEE pari a € 0,00 oppure molto inferiore al canone annuo in seguito a situazioni di difficoltà socio–economica di carattere temporaneo (diminuzione del reddito in seguito a perdita del lavoro etc.), il Comune, dopo un accertamento delle effettive condizioni economiche, può erogare il contributo anche se il nucleo famigliare non è conosciuto dai Servizi sociali.

Gli accertamenti devono essere eseguiti prima dell'erogazione del contributo.

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Il trattamento dei dati è finalizzato allo svolgimento del procedimento amministrativo di concessione del contributo di cui alla L. n. 431/1998 e di cui alla presente deliberazione.

Il trattamento è effettuato con modalità manuali e informatizzate.

il conferimento dei dati è obbligatorio per lo sviluppo del procedimento amministrativo e il mancato conferimento comporta l’annullamento del procedimento per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria.

Il dichiarante può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003: http://www.garanteprivacy.it/

I dati sono trasmessi alla Regione Emilia-Romagna per il raggiungimento degli scopi di legge.

Il Comune e la Regione sono i titolari dei dati.

Procedure del Comune

Il Comune deve:

  • erogare il contributo dopo avere effettuato i controlli previsti dalla normativa vigente e dal presente allegato;
  • rendicontare l'utilizzo delle risorse secondo le specifiche tecniche che verranno emanate con circolare del Servizio regionale competente in materia.

Allegato B)

Enti Beneficiari

Risorse Finanziarie Trasferite

Bologna

865.073,00

Parma

377.188,00

Modena

345.896,00

Reggio nell'Emilia

322.138,00

Ravenna

309.264,00

Rimini

275.581,00

Ferrara

274.534,00

Forlì

218.214,00

Piacenza

195.736,00

Unione di Comuni Valle del Savio

173.449,00

Carpi

130.488,00

Imola

124.048,00

Faenza

108.391,00

Totale

3.720.000,00

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