n.149 del 13.05.2020 periodico (Parte Seconda)

Sospensione dei termini per effettuare i versamenti a scadenza della tassa automobilistica nel periodo compreso tra il 1 marzo2020 e il 30 aprile 2020 a seguito di eventi eccezionali ed ed imprevedibili

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti: 

- il D. Lgs. n. 504/1992 che nelle previsioni di cui agli articoli 23-27 ha previsto in capo alle Regioni a Statuto ordinario la titolarità del gettito della tassa automobilistica a decorrere dal 1 gennaio 1993;

- la Legge n. 449/1997 che, con la previsione di cui all’articolo 17, comma 10, ha trasferito alle Regioni le competenze in materia di tasse automobilistiche statuendo che a decorrere dal 1°(gradi) gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono svolte dalle Regioni medesime con le modalità stabilite con Decreto del Ministro delle Finanze;

- il D.M. 25 novembre 1998, n. 418, atto avente forza regolamentare che ha dato attuazione alle norme di cui alla sopracitata Legge n. 449/1997;

- il D.L. 124/2019 che all’art.38-ter ha introdotto l’obbligo del versamento della tassa automobilistica regionale esclusivamente attraverso il sistema dei pagamenti elettronici PagoPA a far data dal 1° gennaio 2020;

- la L.R. n. 15/2012 che all’art. 5 stabilisce che la Giunta regionale possa disporre, con propria deliberazione, la rimessione in termini per l'effettuazione di adempimenti tributari, nel caso in cui cause di forza maggiore abbiano impedito ai contribuenti di provvedere al pagamento di un tributo entro la data di scadenza prevista dalla legge e la facoltà di sospendere o differire il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

- la Sentenza n. 122/2019 della Corte Costituzionale che qualifica la Tassa Automobilistica come tributo proprio derivato parzialmente “ceduto” in quanto alle Regioni è riconosciuto un più ampio margine di autonoma disciplina, limitato dal vincolo di non superare il limite massimo di manovrabilità stabilito dalla legge statale. 

Considerato: 

- che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID – 19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

- che il Consiglio dei Ministri del Governo della Repubblica Italiana con delibera del 31 gennaio 2020 ha dichiarato per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

- l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia e il notevole incremento dei casi sul territorio nazionale, sta colpendo profondamente il tessuto sociale ed il sistema economico segnando una crisi di portata epocale nei confronti di cittadini, imprese e famiglie;

Dato atto:

che successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Governo, sono state emanate numerose norme primarie e secondarie sia di carattere nazionale che regionale, aventi ad oggetto misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare: cinque Decreti-Legge (n. 6 del 23 febbraio, n. 9 del 2 marzo, n. 11 del 8 marzo, n. 14 del 9 marzo e n. 18 del 17 marzo); otto Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (23 febbraio, 25 febbraio, 1 marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo e 22 marzo) e sedici Ordinanze del Presidente della Regione Emilia-Romagna nel periodo ricompreso tra il 24 febbraio ed il 21 marzo 2020 (nn.16, 17, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 41, 43, 44, 45);

Atteso:

che il sopracitato Decreto Legge n. 18/2020 al fine di predisporre misure di agevolative per il contenimento degli effetti economici negativi conseguenti la pandemia che sta colpendo l’intero territorio italiano, ha previsto, tra l’altro, all’art. 62 la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi e all’art. 67 la sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori; la sospensione è stabilita nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020;

Considerato che la Giunta regionale, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 15/2012, può disporre, con propria deliberazione la rimessione e la sospensione dei termini, e, in particolare, come precisato nel comma 2, è prevista la facoltà di sospendere i termini relativi alle scadenze di versamento della tassa automobilistica dovuta per l’anno d’imposta 2020, stabiliti nel D.M. 462/1998 “Regolamento recante modalità e termini di pagamento delle tasse automobilistiche, ai sensi dell'articolo 18 della L. 21 maggio 1955, n. 463”;

Dato atto dello stato emergenziale in cui versa il territorio regionale a seguito della pandemia COVID 19 e ritenuto, pertanto: 

- necessario intervenire - in coerenza con quanto previsto dalla norma nazionale - sul tributo proprio regionale della tassa automobilistica provvedendo alla sospensione dei termini dei versamenti in scadenza, il cui adempimento è reso difficile dagli eventi eccezionali ed imprevedibili, come previsto e consentito dall’art. 5 della L.R. 15/2012;

- che, in sede di prima valutazione, appare opportuno procedere a sospendere tutti i termini che scadono nel periodo compreso tra il 1 marzo 2020 e il 30 aprile 2020 e consentire che gli adempimenti fiscali sospesi possano essere effettuati entro la data del 30 giugno 2020, senza alcuna maggiorazione;

Valutato che la sospensione dei termini non impatta sul bilancio regionale rimanendo dovuto il versamento nell’ambito del medesimo esercizio contabile per cui non si rende necessaria alcuna quantificazione di minori entrate; 

Visto il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.; 

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modificazioni;

- n.1059 del 3/7/2018 Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell’ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell’Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) e del Responsabile della Protezione dei dati (DPO);

- n.468 del 10/4/2017 Il Sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna e le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

- n. 83 del 21/1/2020 avente ad oggetto “Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022”, ed in particolare l’allegato D) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi; 

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore al “Bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità”

A voti unanimi e palesi 

delibera: 

- di sospendere, per le motivazioni meglio descritte in premessa, per il periodo compreso tra il 1 marzo 2020 ed il 30 aprile 2020, i termini per effettuare i versamenti a scadenza della tassa automobilistica a seguito di eventi eccezionali ed imprevedibili, come previsto e consentito dalla L.R. n. 15/2012 art. 5, comma 2;

- che i versamenti dovuti nel periodo di sospensione di cui al punto precedente sono effettuati senza sanzioni e interessi entro il 30 giugno 2020 e che non si da luogo a rimborso di quanto eventualmente già versato;

- di dare atto che la sospensione dei termini non impedisce il versamento ordinario volontario alla scadenza dovuta;

- di dare atto, inoltre, che la sospensione non impatta sul bilancio regionale rimanendo dovuto il versamento nell’ambito del medesimo esercizio contabile per cui non si rende necessaria alcuna quantificazione di minori entrate;

- di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

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