n.170 del 15.07.2015 periodico (Parte Seconda)

Reg. (UE) n. 1308/2013 e Reg. (CE) n. 1234/2007. Ulteriori disposizioni in materia di trasferimento dei diritti di reimpianto dei vigneti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, nella formulazione definita a seguito del Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 – di modifica dello stesso Regolamento (CE) n. 1234/2007 ed abrogazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 - e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il Titolo I, Capo III, Sezione IV bis in materia di “Potenziale produttivo nel settore vitivinicolo”;

Atteso che la sottosezione II della citata Sezione IV bis recante “Regime transitorio dei diritti di impianto” stabilisce quale termine ultimo per il regime transitorio dei diritti di impianto di viti la data del 31 dicembre 2015, riconoscendo la possibilità agli Stati membri di mantenere il divieto di impianto non oltre il 31 dicembre 2018;

Visto il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 27 giugno 2008 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare gli articoli da 6 a 10 bis (Sezione II) relativi alla ristrutturazione e riconversione dei vigneti e successive modifiche ed integrazioni;

Richiamato il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

Richiamato, in particolare, l’art. 230 del predetto Regolamento (UE) n. 1308/2013, recante “Disposizioni transitorie e finali” che, per quanto riguarda il settore vitivinicolo, prevede:

  • al comma 1 lettera b) punto i) che continuano ad applicarsi secondo le modalità indicate nella stessa norma alcune delle previsioni del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardanti in particolare le disposizioni in materia di impianti illegali e il regime transitorio dei diritti di impianto;
  • al comma 1 lettera b) punto ii, l’applicazione del regime transitorio dei diritti di impianto disciplinato nella parte II, titolo I, Capo III, Sezione IV bis, sottosezione II, del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, fino al 31 dicembre 2015;

Richiamate inoltre le proprie deliberazioni:

  • n. 470 del 7 aprile 2014 con la quale sono state approvate le disposizioni transitorie in materia di trasferimento dei diritti di reimpianto ed i criteri e le modalità per la concessione dei diritti della riserva regionale;
  • n. 297 del 23 marzo 2015 con la quale sono state adeguate le disposizioni della delibera dell'Assemblea legislativa n. 192/2008 e della citata deliberazione n. 470/2014 in applicazione del Decreto MIPAAF n. 1213/2015;

Atteso che con la citata deliberazione n. 297/2015 si è prevista:

  • la possibilità per i produttori titolari di diritti di reimpianto concessi ai sensi dell’art. 85 decies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 validi e non ancora utilizzati al 31 dicembre 2015, di convertirli - entro il 31 dicembre 2020 - in autorizzazioni ai sensi del Regolamento (UE) n. 1308/2013, da utilizzare al più tardi entro il 31 dicembre 2023;
  • la possibilità per i produttori titolari di diritti di reimpianto concessi ai sensi dell'art. 4 del Reg. (CE) n. 1493/1999, validi al 31 dicembre 2015, di convertirli in autorizzazioni da utilizzare entro il 31 luglio 2016;

Considerato che l’allegato 1, parte integrante e sostanziale della deliberazione n. 470/2014 nei paragrafi dedicati al trasferimento dei diritti di reimpianto, prevede che il diritto trasferito deve essere utilizzato entro e non oltre la fine della seconda campagna successiva a quella in cui è stato autorizzato il trasferimento ed entro i limiti di validità del diritto medesimo e che i diritti non utilizzati alla data del 31 dicembre 2015 devono essere convertiti in autorizzazioni;

Preso atto inoltre che il 31 dicembre 2015 termina il regime transitorio dei diritti di reimpianto e che, pertanto, dal 1° gennaio 2016 non sarà più possibile il trasferimento dei diritti di reimpianto tra i produttori;

Ritenuto di rimuovere l’obbligo di utilizzo “entro la fine della seconda campagna successiva a quella dell’autorizzazione dei diritti di reimpianto oggetto di trasferimento” di cui all’ottavo capoverso del paragrafo “Trasferimento dei diritti di reimpianto” dell’Allegato 1 della deliberazione n. 470/2014, al fine di offrire maggiori possibilità ai produttori in merito alle proprie scelte aziendali collegate all’impianto di nuovi vigneti;

Dato atto che i diritti oggetto di trasferimento validi al 31 dicembre 2015 dovranno essere eventualmente convertiti secondo le modalità definite dalla citata deliberazione n. 297/2015 e secondo i limiti in essa previsti;

Ritenuto infine di prevedere che ai procedimenti di trasferimento di diritti di reimpianto già avviati e per i quali le Amministrazioni competenti non abbiano ancora rilasciato l'autorizzazione al reimpianto si applichi quanto previsto dal presente atto;

Viste:

  • la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche, ed in particolare art. 37, comma 4;
  • la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;
  • la propria deliberazione n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante “Revisione della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività produttive, commercio e turismo e della Direzione Generale Agricoltura”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi

delibera

Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

  1. di rimuovere l’obbligo di utilizzo “entro la fine della seconda campagna successiva a quella dell’autorizzazione dei diritti di reimpianto oggetto di trasferimento” già previsto all’ottavo capoverso del paragrafo “Trasferimento dei diritti di reimpianto” dell’Allegato 1 della deliberazione n. 470/2014;
  2. di dare atto che i diritti oggetto di trasferimento validi al 31 dicembre 2015 dovranno essere eventualmente convertiti secondo le modalità definite dalla deliberazione n. 297/2015 e secondo i limiti in essa previsti;
  3. di stabilire che ai procedimenti di trasferimento dei diritti di reimpianto già avviati e per i quali le Amministrazioni competenti non abbiano ancora rilasciato l'autorizzazione al reimpianto si applichi quanto previsto dal presente atto;
  4. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando mandato al Servizio Sviluppo delle produzioni vegetali di assicurarne la diffusione attraverso il sito E-R Agricoltura e pesca.

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