n.71 del 21.03.2013 (Parte Seconda)

Controllo dei progetti strutturali per edifici privati, produttivi e pubblici

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Il Presidente della Giunta Regione Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, in GG.U. n. 131 del 7 giugno 2012, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;

Visto l’articolo 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2012, n.122;

Considerato che gli eventi sismici hanno prodotto danni ingenti al patrimonio edilizio abitativo dei comuni interessati dal sisma, che hanno avuto come conseguenza analisi ed esiti di agibilità compiuti da squadre di tecnici che hanno operato sotto il coordinamento della DICOMAC ed hanno compilato schede AeDES per gli edifici segnalati;

Tenuto conto:

- che alle diverse classificazioni di agibilità corrispondono livelli di gravità del danno diversificati e che si è ritenuto opportuno operare una graduazione degli interventi di riparazione e recupero, favorendone l’avvio a partire da quelli che possono essere eseguiti con maggior rapidità, in modo da agevolare il pronto rientro dei cittadini nelle abitazioni;

- che conseguentemente sono state emanate dal Commissario delegato per la ricostruzione diverse ordinanze che stabiliscono, nel loro complesso, le modalità per interventi, finanziati dalle risorse assegnate al medesimo Commissario delegato, su edifici che necessitano di riparazione, di rafforzamento strutturale locale, di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di edifici;

Considerato che la L.R. n. 19 del 2008 “Norme per la riduzione del rischio sismico” (di seguito L.R. n. 19 del 2008) prevede che per le costruzioni realizzate in zone classificate a bassa sismicità (zona 3) l’inizio dei lavori è subordinato al deposito presso lo sportello unico del “progetto esecutivo riguardante le strutture”. Tali progetti vanno al controllo con metodo a campione. Per le costruzioni realizzate in zone classificate a media sismicità (zona 2) e per gli interventi elencati dall’articolo 11, comma 2, della medesima legge regionale, l’avvio e la realizzazione dei lavori sono subordinati al rilascio di autorizzazione sismica;

Rilevato che la L.R. del 21.12.2012 n. 16 (Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012), detta all’articolo 16 una apposita disciplina in merito ai controlli sui progetti strutturali degli interventi finalizzati alla ricostruzione nei comuni interessati dal sisma, stabilendo in particolare:

- che il controllo di completezza e regolarità dei progetti è svolto nell’ambito della istruttoria formale della documentazione allegata alla richiesta di contributo (comma 2); 

- che le strutture tecniche competenti in materia sismica, costituite in attuazione della medesima L.R. n. 19 del 2008, eseguono controlli a campione di merito sui progetti depositati anche nel caso di progetti che accedono ai contributi pubblici (comma 3);

- che il controllo sistematico di merito sulla conformità dei progetti e delle strutture realizzate alle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 (di seguito NTC 2008) è svolto dal collaudatore statico, nell’esercizio delle funzioni stabilite dal paragrafo 9.1. delle medesime norme tecniche. Nel caso di interventi di riparazione o intervento locale, per i quali non è richiesto il certificato di collaudo, la rispondenza del progetto strutturale e delle opere realizzate alle norme tecniche è attestata dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 19, comma 4, della L.R. n. 19 del 2008. A tale scopo, la relazione sul progetto strutturale, contenuta nel certificato di collaudo statico o nell’attestazione del direttore dei lavori, esamina analiticamente gli elementi essenziali del progetto, così come descritti dal progettista nell’apposita sezione della relazione di calcolo strutturale denominata “illustrazione sintetica degli elementi essenziali del progetto strutturale” ai sensi del paragrafo B.2.2. della Deliberazione della Giunta regionale n. 1373 del 2011 (comma 5);

- che con ordinanza del Commissario delegato sono altresì stabilite le modalità di svolgimento del controllo a campione circa la conformità dei progetti esecutivi presentati alle norme tecniche per le costruzioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008. Con la medesima ordinanza sono definite la quota dei progetti controllati, i criteri di formazione del campione e le modalità di svolgimento delle verifiche (comma 3);

- chela medesima ordinanza del Commissario delegato stabilisce le modalità di rilascio delle autorizzazioni sismiche cui è subordinata la realizzazione degli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione, ai sensi dell’articolo 11, commi 1 e 2, della L.R. n. 19 del 2008 (comma 4);

che per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione, che non accedono ai contributi previsti alle ordinanze del Commissario delegato trovano applicazione le ordinarie modalità di vigilanza e controllo sui progetti esecutivi riguardanti le strutture depositati o soggetti ad autorizzazione sismica, previste dalla L.R. n. 19 del 2008 (comma 7);

Richiamate le proprie ordinanze:

- n. 29 del 28 agosto 2012 e smi “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili”;

- n. 51 del 5 ottobre 2012 e smi “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)”;

- n. 57 del 12 ottobre 2012 e smi “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”;

- n. 86 del 6 dicembre 2012 e smi “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2, E3)”;

le quali rimandano ad una successiva ordinanza la disciplina, ai sensi dell’art. 16 della l.r n. 16/2012, delle modalità di svolgimento dei controlli a campione circa la conformità degli interventi alle Norme Tecniche di cui al d.m 14 gennaio 2008;

Ritenuto pertanto opportuno provvedere con la presente ordinanza a disciplinare le modalità di svolgimento dei controlli di merito sui progetti strutturali allegati alla domanda di contributo, sottoposti alla procedura di deposito ovvero di autorizzazione sismica;

Sentiti il Comitato Tecnico Scientifico in data 24 gennaio 2013, e il Comitato Regionale per la Riduzione del Rischio Sismico in data 12 febbraio 2013;

Visto l’articolo 27, comma 1, della L. 24 novembre 2000, n. 340 e successive modifiche e integrazioni ai sensi della quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di sette giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti; 

DISPONE

Articolo 1

(Oggetto e ambito di applicazione )

1. La presente ordinanza regola, in attuazione dell’articolo 16 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 16 (Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio), le modalità di predisposizione e controllo dei progetti esecutivi riguardanti le strutture, relativi agli interventi di riparazione, rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione su edifici privati, produttivi e pubblici che beneficiano di contributi a valere sul fondo di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legge n. 74 del 2012, convertito con modifiche dalla legge n. 122 del 2012, o erogati dall’art. 3-bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modifiche, dalla legge7 agosto 2012, n. 135 riconosciuti secondo i criteri e le modalità previste dalle ordinanze 29/2012 e smi, 51/2012 e smi, 57/2012 e smi e 86/2012 e smi.

2. Le disposizioni previste dalla presente ordinanza si applicano nei Comuni delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia i cui territori sono stati interessati dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 individuati dall’articolo 1 del decreto-legge del 6 giugno 2012 n. 74 e negli altri Comuni limitrofi, limitatamente agli edifici danneggiati, qualora venga accertato il nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici dal Comitato tecnico da istituire ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Protocollo d’intesa firmato dal Ministero dell’Economia e dai Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in data 4 ottobre 2012.

3. Per gli interventi disciplinati dalla presente ordinanza che sono soggetti ad autorizzazione sismica ai sensi dell’art. 11, commi 1 e 2, della L.R. n. 19 del 2008, trovano applicazione le modalità di controllo sistematico, prima dell’inizio lavori, previste dall’art. 12 della medesima L.R. n. 19 del 2008.

4. Ai sensi dell’articolo 16, comma 7, della L.R. n. 16 del 2012, per gli interventi di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e di ricostruzione, attuati nei Comuni di cui al comma 2 ma che non accedono ai contributi indicati al comma 1, trovano applicazione le ordinarie modalità di vigilanza e controllo sui progetti esecutivi riguardanti le strutture, depositati o soggetti ad autorizzazione sismica, previste dalla L.R. n. 19 del 2008. 

Articolo 2

(Controlli di completezza e regolarità formale)

1. Ai sensi dell’articolo 16, comma 1, della L.R. n. 16 del 2012, i progetti esecutivi riguardanti le strutture, allegati alle domande di contributi previsti dalle Ordinanze del Commissario delegato, sono predisposti secondo i parametri di completezza e regolarità formale definiti dalla deliberazione della Giunta regionale 26 settembre 2011, n. 1373.

2. La verifica di completezza e regolarità formale dei progetti esecutivi riguardanti le strutture è svolta nell’osservanza di quanto disposto dalle Ordinanze di cui al comma 1 in merito alle modalità di presentazione delle domande di contributo e di istruttoria formale della documentazione allegata alle domande stesse. 

Articolo 3

(Strutture competenti allo svolgimento dei controlli a campione )

1. I controlli a campione di conformità alle NTC 2008 dei progetti esecutivi riguardanti le strutture disciplinati dalla presente ordinanza sono svolti:

a) dalle strutture tecniche competenti in materia sismica costituite dai Comuni che abbiano stabilito di esercitare autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni in materia sismica;

b) dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, limitatamente alle pratiche riferite ai Comuni che, ai sensi dell’articolo 3 della L.R. n. 19 del 2008, non esercitano autonomamente le funzioni in materia sismica.

2. Nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente ordinanza sono indicati, in via esemplificativa, le Strutture tecniche competenti per i Comuni interessati dal sisma individuati dall’articolo 1, comma 1, del Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

Articolo 4

(Criteri per la definizione del campione dei progetti 
sottoposti a controllo nel merito)

1. Al fine di uniformare i controlli sui progetti strutturali degli interventi che accedono ai contributi pubblici, si stabilisce che per l’individuazione del campione delle pratiche sismiche sottoposte a deposito nei Comuni classificati a bassa sismicità (zona 3), si tiene conto della gravità del danno e del tipo di intervento. In particolare:

a) per gli interventi di riparazione con rafforzamento locale di edifici ove sono presenti unità immobiliari ad uso abitativo o produttivo temporaneamente o parzialmente inagibili (schede AeDES con esito B e C), si definisce un campione del 5%;

b) per gli interventi di riparazione e ripristino con miglioramento sismico di edifici ove sono presenti unità immobiliari ad uso abitativo o produttivo dichiarati inagibili (esito E0), si definisce un campione del 7%;

c) per gli interventi di riparazione e ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione di edifici ove sono presenti unità immobiliari ad uso abitativo o produttivo dichiarati inagibili (esito E1, E2 o E3), si definisce un campione del 7%.

d) per gli interventi di riparazione e ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione su edifici ad uso produttivo, si definisce un campione del 7%;

e) per gli interventi di riparazione, di ripristino con miglioramento sismico e di demolizione e ricostruzione sugli edifici pubblici che non siano di interesse strategico e rilevanti, secondo, quanto definito dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 1661/2009, si definisce un campione del 7%. 

Articolo 5

(Determinazione del campione)

1. L’individuazione del campione di progetti sottoposto a controllo di conformità alle NTC 2008 è eseguito in via informatica, mediante piattaforma MUDE, per tutti i progetti che sono presentati in data successiva all’entrata in vigore della presente ordinanza. Contestualmente all’accettazione della pratica, il sistema MUDE comunica al committente e al progettista dell’inserimento del progetto nel campione sottoposto a controllo e provvede altresì alla trasmissione degli elaborati tecnici dei progetti sorteggiati alle Strutture tecniche competenti individuate ai sensi dell’art. 3.

2. Le strutture tecniche di cui all’art. 3, comma 1, possono stabilire di sottoporre a controllo un ulteriore campione di pratiche sismiche rispetto alle quote indicate all’articolo 4, indicando i criteri di definizione del campione aggiuntivo e provvedendo, per esso, agli adempimenti di cui al comma 1 del presente articolo.

3. In via transitoria, fino all’assunzione della determinazione di cui all’art. 9, comma 4, il committente sorteggiato, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, secondo periodo, deve consegnare alla Struttura tecnica competente in materia sismica una copia cartacea del progetto, che presenti i requisiti di regolarità formale e di completezza previsti dalla normativa vigente. La mancata presentazione della copia cartacea comporta la sospensione del procedimento di controllo e di erogazione del contributo. Trascorsi 30 giorni dalla comunicazione della sottoposizione a controllo a campione, di cui al comma 1, secondo periodo, senza che sia stato depositata la copia cartacea del progetto, la domanda di contributo si considera ritirata a tutti gli effetti.

Articolo 6

(Controllo di merito dei progetti)

1. Il responsabile del procedimento della Struttura tecnica competente, entro i 20 giorni successivi al ricevimento del progetto esecutivo riguardante le strutture ai sensi dell’articolo 5 può richiedere per una sola volta l’integrazione o la regolarizzazione degli elaborati costitutivi del progetto che risultino assenti o carenti dei contenuti minimi o dei requisiti previsti dalla deliberazione della Giunta regionale 26 settembre 2011, n. 1373.

2. La richiesta di integrazione o di regolarizzazione del progetto, avanzata mediante piattaforma MUDE o in via transitoria tramite PEC, produce l’effetto dell’interruzione del termine di cui al comma 5, il quale ricomincia a decorrere per intero dalla data del completo ricevimento della documentazione richiesta.

3. Nel corso dell’istruttoria del progetto esecutivo la medesima struttura, per una sola volta richiede agli interessati, anche convocandoli per una audizione, i chiarimenti e le integrazioni progettuali che risultino indispensabili per la valutazione completa del progetto depositato. I chiarimenti e le integrazioni istruttorie sono fornite dall’interessato entro il successivo termine di 30 giorni. Prima della scadenza di tale termine il progettista può richiedere, per comprovate esigenze tecniche, una proroga del medesimo termine per un massimo di 15 giorni. Trascorso inutilmente il termine, la struttura tecnica competente conclude il procedimento di controllo in considerazione della documentazione progettuale disponibile.

4. La richiesta di chiarimenti e integrazioni progettuali sospende il termine per la conclusione del procedimento di controllo di cui al comma 5 che riprende a decorrere per il periodo rimanente dalla data di ricevimento degli atti richiesti.

5. L’esito del controllo a campione di conformità del progetto alla NTC 2008 è comunicato dalla struttura tecnica al committente e al Comune tramite piattaforma MUDE o in via transitoria tramite PEC, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento del progetto di cui all’articolo 5, comma 3, fatti salvi i casi di interruzione e di sospensione dello stesso disciplinati dal comma 2, 3 e 4, del presente articolo.

Articolo 7

(Controllo sistematico per interventi su edifici ad uso abitativo e ad uso produttivo)

1. Il controllo sistematico della conformità del progetto depositato alle NTC 2008 è svolto:

a) dal collaudatore statico, nell’esercizio delle funzioni stabilite dal paragrafo 9.1. delle medesime NTC;

b) dal direttore dei lavori, nel caso di interventi per i quali non sia previsto il collaudo statico, ai sensi dell’articolo 19, comma 1 della L.R. n. 19 del 2008.

2. A tal fine, il certificato di collaudo statico e il certificato di regolare esecuzione dei lavori, predisposti nell’esercizio delle funzioni spettanti rispettivamente al collaudatore statico e al direttore lavori secondo la normativa vigente, devono valutare, in un apposito capitolo, la conformità del progetto depositato alle NTC 2008, prendendo in considerazione gli elementi essenziali del progetto stesso, così come indicati dal progettista nell’apposita sezione della relazione di calcolo strutturale denominata “Illustrazione sintetica degli elementi essenziali del progetto strutturale”, di cui al paragrafo B.2.2. della Deliberazione della Giunta regionale n. 1373 del 2011.

3. Il capitolo del certificato di collaudo statico e del certificato di regolare esecuzione dei lavori relativo alla certificazione di conformità alle NTC di cui al comma 2 è inviato, per stralcio,rispettivamente dal collaudatore o dal direttore dei lavori, al Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione, attraverso l’utilizzo della piattaforma MUDE.

Articolo 8

( Monitoraggio dei certificati di collaudo e delle relazioni di rispondenza)

1. Il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli svolge, ai sensi dell’articolo 16, comma 6, della L.R. n. 16 del 2012, il monitoraggio sullo svolgimento dei compiti del collaudatore statico o dal direttore dei lavori, di cui all’art.7 e può richiedere chiarimenti e integrazioni in merito alla certificazione trasmessa.

2. Ai sensi dell’art. 16, comma 6, della L.R. n. 16 del 2012, il Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli esercita le funzioni di vigilanza sui cantieri relativamente alle opere in corso di realizzazione e può svolgere altresì controlli, anche a campione, sugli interventi eseguiti.

Articolo 9

(Modifica delle precedenti Ordinanze commissariali e norme transitorie)

1. A seguito dell’approvazione della presente ordinanza, le previsioni delle precedenti Ordinanze del Commissario delegato, relativamente alle modalità di definizione dei controlli delle pratiche sismiche allegate alle domande di contributo sono sostituite a tutti gli effetti da quanto previsto dagli articoli precedenti.

2. Le previsioni della presente ordinanza trovano applicazione per i progetti esecutivi riguardanti le strutture che siano presentati successivamente alla data di efficacia della stessa. I progetti presentati anteriormente alla data di efficacia della presente ordinanza sono sottoposti a controllo di conformità alle NTC secondo la normativa vigente.

3. Fino alla integrazione nella piattaforma MUDE delle modalità di presentazione dei progetti esecutivi riguardanti le strutture e per le comunicazioni previste dalla presente ordinanza, le stesse sono svolte con le altre modalità previste dalla normativa vigente.

4. Il Responsabile del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli accerta, con apposita determinazione, che le strutture tecniche competenti allo svolgimento dei controlli a campione sono fornite delle dotazioni tecniche necessarie allo svolgimento in via informatica dell’istruttoria dei progetti sorteggiati. Dalla data di assunzione di questa determinazione viene meno l’obbligo della trasmissione della copia cartacea degli elaborati progettuali di cui all’art. 5, comma 3.

La presente ordinanza viene inviata alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della Legge n. 20/1994.

La presente ordinanza è, altresì, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 12 marzo 2013

Il Commissario Delegato 

Vasco Errani

ALLE GATO 1

Strutture tecniche competenti per i Comuni interessati dal sisma individuati dall’articolo 1, comma 1, del Decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 (articolo 3, comma 2)

A. Comuni che esercitano autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni in materia sismica.

1. Comune di Bologna

2. Comune di Modena

3. Comune di Ferrara

4. Comune di Reggio Emilia

5. Associazione intercomunale Alto ferrarese

  1. Comune di Bondeno
  2. Comune di Mirabello
  3. Comune di Poggio Renatico
  4. Comune di Sant’Agostino
  5. Comune di Vigarano Mainarda

6. Unione Bassa Romagna

Comune di Argenta

7. Unione Reno Galliera

Comune di Argelato

Comune di Bentivoglio

Comune di Castello d’Argile

Comune di Castel Maggiore

Comune di Galliera

Comune di Pieve di Cento

Comune di San Giorgio di Piano

Comune di San Pietro in Casale

8. Unione Terre d’Argine

Comune di Carpi

Comune di Campogalliano

Comune di Novi di Modena

Comune di Soliera

9. Nuovo Circondario Imolese

Comune di Molinella

B. Elenco dei Comuni che non esercitano autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni in materia sismica, ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 19 del 2008, e che per i procedimenti di controllo di cui alla presente ordinanza si avvalgono del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Giunta regionale (avente sede operativa in Viale della Fiera n. 8 - Bologna - tel. 051/5274773): 

Provincia Ferrara

Comune di Cento

Provincia Modena

Comune di Bastiglia

Comune di Bomporto

Comune di Camposanto

Comune di Castelfranco Emilia

Comune di Cavezzo

Comune di Concordia sulla Secchia

Comune di Finale Emilia

Comune di Medolla

Comune di Mirandola

Comune di Nonantola

Comune di Ravarino

Comune di San Felice sul Panaro

Comune di San Possidonio

Comune di San Prospero

Provincia di Bologna

Comune di Baricella

Comune di Crevalcore

Comune di Malalbergo

Comune di Minerbio

Comune di Sala Bolognese

Comune di San Giovanni in Persiceto

Comune di Sant’Agata Bolognese

Provincia di Reggio Emilia

Comune di Boretto

Comune di Brescello

Comune di Campagnola Emilia

Comune di Campegine

Comune di Correggio

Comune di Fabbrico

Comune di Gualtieri

Comune di Guastalla

Comune di Luzzara

Comune di Novellara

Comune di Reggiolo

Comune di Rio Saliceto

Comune di Rolo

Comune di San Martino in Rio

Provincia di Piacenza

Comune di Castelvetro Piacentino

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