n.138 del 01.08.2012 periodico (Parte Seconda)

Procedura di verifica (screening) relativa al progetto di ampliamento di capacità produttiva dell'impianto di produzione biodiesel da 198 kt/anno a 230 kt/anno, proposto dalla Novaol srl, in Via Baiona 259 nel comune di Ravenna (RA) (Titolo II L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e DLgs 152/06)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a. di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “ampliamento di capacità produttiva dell’impianto di produzione biodiesel da 198 kt/anno a 230 kt/anno, di proprietà della società Novaol srl, all’interno della sede operativa di Porto Corsini in Via Baiona 259 - Porto Corsini nel comune di Ravenna (RA)” presentato dalla Società Novaol srl da ulteriore procedura di V.I.A. a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. per minimizzare gli impatti sull’ambiente circostante, mettere in atto tutte le azioni di mitigazione previste nel progetto; 

2. in riferimento a quanto disposto dal PSC, RUE, POC 2011 – 2015 e dal PU approvato in data 23/03/2009, per la realizzazione del progetto dovrà essere presentata specifica Variante al Progetto Unitario approvato e vigente, da richiedersi a cura delle società P.I.R. e NOVAOL, e conseguente variante della convenzione stipulata tra esse ed il Comune; nel procedimento di valutazione della suddetta variante si procederà alla verifica dei seguenti aspetti legati alla compatibilità con le disposizioni del RUE:

  • eventuali modifiche delle aree di isodanno e/o aggravio di rischio determinate, ai sensi del DM 09/05/2001, dalla configurazione dell’intero impianto produttivo risultante dal PU approvato (produzione, stoccaggi, interconnessioni), prodotte dall’intervento di incremento produttivo sottoposto a screening;
  • eventuali modifiche alle strutture destinate allo stoccaggio, trasporto ed uso di sostanze con frasi di rischio R11-R12 (come metanolo e metilato di sodio) indotte dall’incremento produttivo in argomento;
  • eventuali modifiche alle capacità e/o alla dislocazione degli stoccaggi delle materie prime e dei prodotti finiti derivanti dall’incremento produttivo in argomento;
  • approfondimenti sull’incremento di traffico indotto nei tronchi stradali prossimi all’impianto, raffrontato con l’analisi dei flussi attuali, eventualmente ricavati/aggiornati con opportuno rilevamento in loco, se non disponibili dati recenti ed attendibili; 

3. nella modifica dell’AIA dovrà essere resa nota l’accettazione dell’aumento di stoccaggio delle materie prime da parte di PIR; 

4. resta fermo che tutte le autorizzazioni, necessarie per la realizzazione delle opere in oggetto della presente valutazione, dovranno essere rilasciate dalle autorità competenti ai sensi delle vigenti disposizioni, in particolare dovrà essere richiesta la modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) alla Provincia di Ravenna;

b. di trasmettere la presente delibera alla Novaol srl, alla Provincia di Ravenna, al Comune di Ravenna, all’ARPA sezione provinciale di Ravenna, all’AUSL di Ravenna;

c. di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

d. di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni il presente provvedimento di assoggettabilità.

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