n.324 del 06.11.2013 periodico (Parte Seconda)

Rinnovo dell'accreditamento del Dipartimento Salute Mentale - Dipendenze Patologiche dell'Azienda USL di Ravenna

IL DIRETTORE

Richiamati:

- l’art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli ulteriori indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

- il comma 3 dell'art. 2 della L.R. n. 29/04 e successive modifiche, l’art. 2 della L.R. n. 34/98 e successive modifiche, i quali stabiliscono che le strutture sanitarie pubbliche e private, in possesso di autorizzazione, che intendono erogare prestazioni nell’ambito o per conto del Servizio Sanitario regionale debbano ottenere preventivamente l’accreditamento, secondo le modalità stabilite dalla medesima Legge 34/98;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 con la quale la Giunta regionale ha approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture; 

Richiamata la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultime L.R. n. 4/2008, che all’art. 10: 

  • pone in capo al Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali la competenza di procedere al rinnovo dell’accreditamento con propria determinazione;
  • stabilisce che l’accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l’autorizzazione, su richiesta dell’interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna almeno sei mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale; 

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 53/2013 “Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento”; 

Vista la propria determinazione n. 008317 del 14 luglio 2008 con il quale è stato concesso l’accreditamento del Dipartimento salute mentale - dipendenze patologiche dell’Azienda USL di Ravenna;

Vista la nota trasmessa a questa Amministrazione in data 14 febbraio 2012, e protocollata con n. PG/2012/42601 del 17 febbraio 2012, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri, con la quale il Legale rappresentante dell’Azienda USL di Ravenna, con sede legale a Ravenna, Via De Gasperi n. 8, chiede il rinnovo dell’accreditamento istituzionale del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche, specificando le Unità Operative Complesse oggetto di accreditamento:

- Centro di salute mentale

- Riabilitazione psichiatrica: centro diurno psichiatrico, residenza sanitaria psichiatrica a trattamento protratto, residenza sanitaria psichiatrica a trattamento socio-riabilitativo

- Emergenza-Urgenza: Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC)

- Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza

- Dipendenze patologiche;

Preso atto che l’Azienda USL di Ravenna risulta in possesso dei provvedimenti autorizzativi rilasciati dai Sindaci dei Comuni competenti per le Unità Operative del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 624/2013 “Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie”;

Considerato che le strutture di cui trattasi rientrano nel fabbisogno regionale di strutture finalizzate all’assistenza sanitaria per la salute mentale e le dipendenze patologiche;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e Sociale regionale: esame della documentazione e visite di verifica, effettuate in data 15 e 16 maggio 2012, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale, con protocollo NP/2012/13998 del 15 novembre 2012, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipende Patologiche, Salute nelle Carceri;

Su proposta del Responsabile del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;

Dato atto del parere allegato

determina:

1. di concedere, per quanto in premessa esposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, il rinnovo dell'accreditamento per anni quattro delle Unità Operative Complesse del Dipartimento di Salute Mentale – Dipendenze Patologiche dell’Azienda USL di Ravenna:

- Centro di salute mentale

- Riabilitazione psichiatrica: centro diurno psichiatrico, residenza sanitaria psichiatrica a trattamento protratto, residenza sanitaria psichiatrica a trattamento socio-riabilitativo

- Emergenza-Urgenza: Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura (SPDC)

- Neuropsichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza

- Dipendenze patologiche;

2. di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;

3. l’accreditamento concesso decorre dalla data di scadenza dell’accreditamento già concesso con precedente provvedimento al Dipartimento di salute mentale-dipendenze patologiche, ovvero 14 luglio 2012, e ai sensi dell’art. 10 della L.R. n. 34/1998 e successive modificazioni ha validità quadriennale;

4. di dare atto che, in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale n. 53/2013, l’eventuale domanda di rinnovo dovrà essere presentata nel periodo tra undici e nove mesi prima della data di scadenza dell’accreditamento e, comunque, entro il termine minimo di sei mesi dalla scadenza dell'accreditamento previsto dall’art. 10 della L.R. 34/1998 e s.m.;

5. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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