n.82 del 04.04.2018 periodico (Parte Seconda)

L.R. n. 4/2016 - Approvazione modifiche alla delibera di Giunta regionale n. 786/2017

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.;

Vista la legge regionale 25 marzo 2016 n. 4 “Ordinamento turistico regionale – Sistema organizzativo e politiche di sostegno alla valorizzazione e promo-commercializzazione turistica. Abrogazione della Legge regionale 4 marzo 1998, n. 7 (Organizzazione turistica regionale – Interventi per la promozione e la commercializzazione turistica)” e ss.mm.;

Richiamate la seguente propria deliberazione n. 786/2017 “L.R. 4/2016 e s.m. art. 5 - Modalità, procedure e termini per l'attuazione degli interventi regionali per la promo-commercializzazione turistica”, così come modificata dalla propria deliberazione n. 1360/2017, in particolare il paragrafo 3 “Modalità procedurali e misura del finanziamento regionale” del Capitolo 3 “Modalità, procedure e termini per il finanziamento delle attività delle Destinazioni Turistiche” dell’Allegato 1);

Valutata l’opportunità di ridefinire alcune procedure sulla base delle esigenze effettivamente rilevate;

Ritenuto pertanto opportuno modificare, come evidenziato nella parte dispositiva, l’Allegato 1) alla propria deliberazione n. 786/2017 e s.m.;

Visti:

- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.;

- la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 “Approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020”, ed in particolare l’allegato B) “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni ed integrazioni;

Richiamate infine le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 56/2016, n. 270/2016, n. 622/2016, n. 702/2016, n. 1107/2016, n. 1949/2016, n. 468/2017, e n. 975/2017;

- n. 2416 del 29/12/2008, avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e s.m., per quanto applicabile;

Vista la determinazione dirigenziale n. 19445 del 1/12/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell’Assessore Regionale al Turismo e Commercio

A voti unanimi e palesi

delibera

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di apportare al paragrafo 3 “Modalità procedurali e misura del finanziamento regionale” del capitolo 3 “Modalità, procedure e termini per il finanziamento delle attività delle Destinazioni Turistiche” dell’Allegato 1) alla propria deliberazione n. 786/2017 “L.R. 4/2016 e s.m. art. 5 - Modalità, procedure e termini per l’attuazione degli interventi regionali per la promo-commercializzazione turistica” e s.m., le seguenti modifiche:

a) al capoverso “Il finanziamento regionale al Programma di promo-commercializzazione turistica può essere concesso quale contributo in misura fino all’80% della spesa complessiva ammissibile, limitatamente alle risorse disponibili sul Cap. 25585 “Contributi alle Destinazioni turistiche per progetti di marketing e di promozione turistica in particolare per il mercato italiano (artt. 7 e 12 L.R. 25 marzo 2016, n. 4”)”, sostituire le parole “all’80% della spesa complessiva ammissibile” con le parole “al 90% della spesa complessiva ammissibile, comprensiva delle spese generali forfettarie di cui al successivo capoverso”;

b) dopo il capoverso di cui al punto precedente, aggiungere l’ulteriore capoverso: “Per la realizzazione del Programma di promo-commercializzazione turistica sono ammesse spese generali forfettarie in misura fino al 10% della spesa ammissibile relativa alle azioni progettuali del medesimo programma”;

2. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative richiamate in parte narrativa;

3. pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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