n. 130 del 17.08.2011 periodico (Parte Seconda)

Esito della procedura di verifica (screening) relativa al progetto di impianto mobile di recupero rifiuti speciali non pericolosi (R5) in comune di Parma (PR) da parte della ditta ITES Srl (Titolo II L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di “Impianto mobile di recupero rifiuti speciali non pericolosi (R5)”in Comune di Parma (PR) da parte della Ditta“Ites Srl” da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

a. l’utilizzo del frantoio mobile deve essere effettuato in conformità alle prescrizioni contenute nell’autorizzazione di cui alla determinazione n. 2217 del 25 giugno 2010 rilasciata dall’Amministrazione provinciale di Parma;

b. per minimizzare gli impatti sull’ambiente, mettere in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto;

c. devono essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a prevenire o ridurre la formazione di polveri durante le fasi di movimentazione e lavorazione dei rifiuti;

d. in particolare, devono essere rispettate le condizioni e prescrizioni previste dalla autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui alla determinazione n. 2913 del 1 luglio 2005 rilasciata dall’Amministrazione provinciale di Parma, eventualmente da aggiornarsi in virtù delle modifiche intervenute;

e. le tipologie e la quantità massima di rifiuti sottoposti ad operazioni di stoccaggio devono ricondursi ai codici CER sotto riportati per complessive 35.000 ton:

  • 170101 Cemento
  • 170102 Mattoni;
  • 170107 Miscugli o scorie di cemento, mattoni e mattonelle e ceramiche diverse da quelle di cui alla voce 170106
  • 170904 Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903

f. le attività di frantumazione devono svolgersi in un numero massimo di 60 giorni;

g. la Ditta è tenuta a verificare la natura e classificazione dei rifiuti, dovendosi tassativamente escludere la possibilità di trattamento di rifiuti pericolosi e di materiale contenente amianto o da esso contaminato;

h. le frazioni inerti ottenute dalla attività di recupero devono avere un eluato del test di cessione (allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i.) conforme a quanto previsto dalla vigente normativa e dovranno essere riutilizzati per quanto più possibile all’interno del comparto durante la realizzazione delle opere di urbanizzazione dell’area;

i. per l’approvvigionamento di acqua per le operazioni di bagnatura dei materiali, la Ditta, compatibilmente con la normativa vigente in materia, deve avvalersi in via prioritaria del pozzo esistente (ex-pozzo antincendio), evitando per quanto possibile l’utilizzo di acqua potabile;

j. tutte le singole movimentazioni devono essere annotate su appositi registri di carico e scarico in conformità con quanto previsto dall’art. 190 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni;

k. tutta l’area deve essere dotata di adeguata recinzione atta ad impedire l’accesso agli estranei;

l. deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei mezzi operativi intervenendo prontamente qualora il deterioramento di parti di essi provochino un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo anche alla sostituzione degli stessi se necessario;

m. al fine di contenere le emissioni in atmosfera dei mezzi d’opera, questi dovranno essere omologati almeno Euro 3;

n. in modo più specifico si formulano le seguenti prescrizioni da mantenere in fase di gestione dei rifiuti:

  • durante tutte le fasi operative e di deposito deve essere evitato ogni danno per la salute, l’incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività e degli operatori addetti;
  • durante le operazioni di carico e scarico di rifiuti devono essere adottate tutte le necessarie misure di sicurezza atte ad evitare l’insorgere di qualsiasi pericolo o inconveniente di ordine ambientale ed igienico sanitario;
  • lo stoccaggio di rifiuti e materie deve avvenire esclusivamente nell’ambito delle zone individuate dal proponente e tali aree devono essere identificate da apposita cartellonistica e mantenute separate tra loro da idonei sistemi di contenimento; analogamente, eventuali contenitori per rifiuti devono essere opportunamente identificati con etichette, targhe o contrassegni ben visibili per dimensioni e collocazione;
  • devono essere usati esclusivamente contenitori in buone condizioni di conservazione, tali da garantire una perfetta tenuta;
  • nelle zone di deposito dei rifiuti deve essere presa ogni precauzione al fine di garantire uno stoccaggio ordinato, prevedendo un’organizzazione dei contenitori dei rifiuti idonea a consentire una sufficiente movimentazione dei rifiuti stessi e un facile accesso in tali zone di stoccaggio;
  • l’impianto deve essere sottoposto a periodiche manutenzioni delle opere che risultano soggette a deterioramento, con particolare riferimento alle pavimentazioni esterne, alla rete fognaria, agli eventuali bacini di contenimento, in modo tale da evitare qualsiasi pericolo di contaminazione dell’ambiente;
  • l’esercizio dell’impianto deve avvenire nel rispetto delle normative in materia di inquinamento acustico, atmosferico e delle acque ed in materia di sicurezza, di igiene e tutela dei lavoratori, di rischi di incidenti rilevanti e di prevenzione incendi, se ed in quanto applicabili;
  • a seguito della dismissione dell’attività, la Ditta dovrà verificare il livello di contaminazione delle aree interessate dalla attività medesima, al fine di provvedere eventualmente alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito nel rispetto delle normative vigenti in materia di bonifica di siti contaminati;

2) che resta fermo l’obbligo di acquisire tutte le eventuali autorizzazioni, concessioni, intese, licenze, pareri, nullaosta e assensi comunque denominati preordinati alla realizzazione del progetto, con particolare riferimento alle disposizioni di cui alla Parte Quarta del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

3) di trasmettere la presente delibera alla Ditta Ites Srl; alla Provincia di Parma; al Comune di Parma; all’ARPA sezione provinciale di Parma; all’AUSL di Parma;

4) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

5) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., il presente provvedimento di assoggettabilità.

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