n.375 del 28.11.2018 periodico (Parte Seconda)

Utilizzo agricolo sui suoli della regione Emilia-Romagna dei correttivi di cui al D.Lgs 29 aprile 2010, n. 75 ed in particolare del gesso di defecazione da fanghi come definito all'Allegato 3 del medesimo decreto legislativo

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Direttiva 86/278/CEE “Direttiva del Consiglio concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione di fanghi di depurazione in agricoltura”;

- il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2003/2003 relativo ai concimi;

- il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 “Attuazione della direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo, nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;

- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” con riferimento alla sezione IV rifiuti e bonifiche, ed in particolare l’art. 127 che, facendo salva la disciplina di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, prevede che i fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue siano sottoposti alla disciplina dei rifiuti, ove applicabile e alla fine del complessivo processo di trattamento effettuato nell'impianto di depurazione e che i fanghi devono essere riutilizzati ogni qualvolta il loro reimpiego risulti appropriato;

- il decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 “Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;

- il DM 28 giugno 2016 “Modifiche degli allegati 1, 2, 3, 6 e 7 del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante: «Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88.»”;

- la Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo, al Comitato Economico e Sociale e al Comitato delle Regioni “Verso una strategia tematica per la protezione del suolo” (COM 2002)179 del 16/4/2002 con particolare riferimento al paragrafo 3.3.2. Contaminazione diffusa dei suoli;

- la propria deliberazione 30 dicembre 2004, n. 2773 “Primi indirizzi alle Province per la gestione e l’autorizzazione all’uso dei fanghi di depurazione in agricoltura”, come modificata con la deliberazione della Giunta regionale 14 febbraio 2005, n. 285;

- la propria deliberazione 7 novembre 2005, n. 1801 “Integrazione delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;

- la propria deliberazione 23 aprile 2007, n. 550 “Programma di approfondimento delle caratteristiche di qualità dei fanghi di depurazione utilizzati in agricoltura”;

- la propria deliberazione 11 marzo 2009, n. 297 “Adeguamenti e misure semplificative delle disposizioni in materia di gestione dei fanghi di depurazione in agricoltura”;

- il Decreto-Legge 28 settembre n. 109, ed in particolare l’art. 41 “Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione”;

- il Regolamento Regionale 15 dicembre 2017, n. 3, “Regolamento regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue”;

Preso atto:

- che l’art. 41 “Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione” del D.L. n. 109/2018 introduce il limite di ammissibilità all’utilizzazione agronomica dei fanghi relativamente al contenuto di idrocarburi (C10-C40), nelle more di una revisione organica della normativa di settore;

- che all’Allegato 3 del D.lgs. n. 75/2010 i correttivi individuati al numero 23 e denominati “gessi di defecazione da fanghi” sono fertilizzanti ottenuti dalla parziale trasformazione di fanghi di depurazione;

- che tale processo di trasformazione si configura come un’attività di recupero di rifiuti esplicitamente autorizzabile ai sensi della disciplina sui rifiuti di cui alla parte IV del D.lgs. n. 152/06;

Considerato che in applicazione dell’art. 6 punto 2 e dell’art. 12 comma 6 del D.lgs. n. 99/92, la Regione Emilia-Romagna con le proprie deliberazioni sopra citate ha introdotto condizioni di utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione, necessarie anche ai fini di prevenire la presenza di contaminanti nelle acque e nei suoli, in particolare nei terreni destinati alle produzioni agricole regionali;

Atteso che, sulla base di quanto disposto al paragrafo 2 della deliberazione n. 2773/2004, in rapporto all’origine possono essere impiegati in agricoltura esclusivamente i fanghi prodotti dalla depurazione di acque reflue domestiche, delle acque reflue urbane nonché quelli indicati al punto 1 dell’Allegato 2 della citata deliberazione in quanto assimilabili per qualità alle acque reflue domestiche in conformità a quanto stabilito dall’art. 2 del D.lgs. n. 99/92;

Dato atto che il citato Allegato 2 individua quali “Settori/attività produttive con produzione di fanghi potenzialmente idonei per essere destinati all’utilizzo in agricoltura”:

a) preparazione e trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale, ferme restando le vigenti norme relative ai sottoprodotti di origine animale (codice CER 02 02 04);

b) preparazione e trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; dalla produzione di conserve alimentari; dalla produzione di lievito ed estratto di lievito; dalla preparazione e fermentazione della melassa (codice CER 02 03 05);

c) raffinazione dello zucchero (codice CER 02 04 03);

d) industria lattiero - casearia (codice CER 02 05 02);

e) industria dolciaria e della panificazione (codice CER 02 06 03);

f) produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao) (codice CER 02 07 05);

g) produzione e lavorazione di polpa, carta e cartone (codice CER 03 03 11);

h) depurazione biologica degli effluenti di allevamento zootecnico (codice CER 19 08 99 con la dicitura “fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti di allevamento zootecnico”);

Dato atto inoltre che in applicazione dell’art. 6 del D.lgs. n. 99/92 sono stati individuati all’Allegato 4 della propria deliberazione n. 2773/2004, e sue successive modifiche e integrazioni, i valori limite di conformità per la caratterizzazione dei fanghi ai fini del loro utilizzo agronomico nel territorio della Regione Emilia-Romagna;

Atteso che l’Allegato 3 al D.lgs. n. 75/2010 con riferimento al correttivo di cui al numero 23 prevede per la sua produzione che i fanghi in ingresso siano quelli di cui al D.lgs. n. 99/92 e successive modifiche integrazioni, idonei pertanto all’utilizzo agronomico e che comunque, nelle more della revisione complessiva del suddetto decreto legislativo, debbano essere rispettati anche i limiti dei PCB (<0,8 mg/l di s.s.), oltre ai parametri di natura biologica per Salmonella ed Escherichia coli ivi indicati;

Ritenuto opportuno precisare, alla luce di quanto sopra esposto, al fine di garantire buone pratiche di gestione relative all'impiego in agricoltura dei gessi di defecazione da fanghi, nonché per tutelare la qualità delle produzioni agricole, dei suoli e prevenire l'insorgere di fenomeni o processi di degrado e di inquinamento ambientale che i fanghi impiegabili per la produzione dei gessi di defecazione per l’utilizzo sui suoli della Regione Emilia-Romagna siano quelli idonei all’utilizzo agronomico secondo la specifica disciplina, statale e regionale di riferimento sopra evidenziata, nelle more di un intervento statale in materia;

Ritenuto pertanto che non possano essere applicati al terreno agricolo emiliano-romagnolo gessi di defecazione, prodotti da impianti cui sono stati rilasciati in ingresso all’impianto autorizzazioni per il ritiro di fanghi con codice CER diverso da quelli richiamati in premessa, cioè per fanghi che non possono essere utilizzati sul suolo agricolo;

Dato altresì atto che un utilizzo sui suoli regionali di gessi di defecazione derivanti da fanghi non conformi agli standard fissati dalla normativa statale e dalle deliberazioni sopra citate, determina un’attività di gestione dei rifiuti non autorizzata ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs. n. 152/2006;

Ritenuto altresì, per tutelare i suoli e le produzioni primarie, disporre l’acquisizione di informazioni sulla conformità dei correttivi utilizzati sul territorio regionale, attraverso l’obbligo di presentazione di una notifica da parte dell’utilizzatore;

Ritenuto pertanto che l’utilizzatore di gessi da defecazione da fanghi, ferme restando le condizioni di cui al Regolamento Regionale n. 3 del 2017, sia tenuto a notificare almeno dieci giorni lavorativi effettivi prima dell’inizio delle operazioni di applicazione sul suolo, ad ARPAE e ai Comuni interessati, le seguenti informazioni:

a) gli estremi dell’impianto di provenienza dei gessi di defecazione;

b) i valori limite di conformità di cui all’allegato IV della propria deliberazione n. 2773/2004 e successive modifiche e integrazioni nonché di quelli previsti dalla disciplina statale in materia, riportati in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che il fabbricante dovrà produrre e consegnare all’utilizzatore del lotto di fertilizzante da distribuire sul territorio regionale;

c) l’identificazione dei mappali catastali e della superficie dei terreni sui quali si intende applicare i gessi da defecazione;

d) i dati analitici dei terreni per i parametri indicati all’allegato 3 della propria deliberazione n. 2773/2004, nonché di quelli previsti dalla disciplina statale in materia;

e) le colture in atto e quelle previste, le date previste per l’utilizzazione dei gessi nonché il titolo di disponibilità dei terreni e il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola sui terreni sui quali si intendono utilizzare i gessi;

Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche;

- la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 recante “Approvazione Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2018-2020” ed in particolare l’allegato B, “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020”;

Viste:

- la Legge Regionale 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’art. 37 comma 4;

- le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla Delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviate con Delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 "Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 702 del 16 febbraio 2016 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe della stazione appaltante”;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art.43 della L.R. 43/2001”;

- n. 1107 del 11 luglio 2016 "Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con Delibera 2189/2015";

- n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 recante “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

Viste infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, Simona Caselli e dell’Assessore alla Difesa del suolo e della costa, Protezione civile e Politiche ambientali e della montagna Paola Gazzolo;

A voti unanimi e palesi,delibera

Per le ragioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,

1) di precisare che i fanghi impiegabili per la produzione dei correttivi individuati al numero 23 dell’Allegato 3 del D.lgs. n. 75/2010 e denominati “gesso di defecazione da fanghi” per l’utilizzo agricolo sui suoli della Regione Emilia-Romagna siano solo quelli idonei all’impiego agronomico secondo la specifica disciplina, statale e regionale di riferimento riportata in premessa, nelle more di un intervento statale di riordino complessivo della materia;

2) di precisare, altresì, che non possano essere applicati al terreno agricolo emiliano-romagnolo gessi di defecazione prodotti da impianti cui sono stati rilasciati in ingresso all’impianto autorizzazioni per il ritiro di fanghi con codice CER diverso da quelli richiamati in premessa cioè per fanghi che non possono essere utilizzati sul suolo agricolo, evidenziando che un utilizzo sui suoli regionali di gessi di defecazione derivanti da fanghi non conformi agli standard fissati dalla normativa statale e dalle deliberazioni citate in premessa, determina un’attività di gestione dei rifiuti non autorizzata ai sensi dell’art. 256 del D.Lgs. n. 152/2006;

3) di prevedere che l’utilizzatore di gessi da defecazione da fanghi, ferme restando le condizioni di cui al Regolamento Regionale n. 3 del 2017, sia tenuto a notificare almeno dieci giorni lavorativi effettivi prima dell’inizio delle operazioni di applicazione sul suolo, ad ARPAE e ai Comuni interessati, le seguenti informazioni:

a) gli estremi dell’impianto di provenienza dei gessi di defecazione;

b) i valori limite di conformità di cui all’allegato IV della propria deliberazione n. 2773/2004 e successive modifiche e integrazioni nonché di quelli previsti dalla disciplina statale in materia, riportati in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, che il fabbricante dovrà produrre e consegnare all’utilizzatore del lotto di fertilizzante da distribuire sul territorio regionale;

c) l’identificazione dei mappali catastali e della superficie dei terreni sui quali si intende applicare i gessi da defecazione;

d) i dati analitici dei terreni per i parametri indicati all’allegato 3 della propria deliberazione n. 2773/2004, nonché di quelli previsti dalla disciplina statale in materia;

e) le colture in atto e quelle previste, le date previste per l’utilizzazione dei gessi nonché il titolo di disponibilità dei terreni e il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola sui terreni sui quali si intendono utilizzare i gessi;

4) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

5) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico.

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