n.52 del 04.03.2020 periodico (Parte Seconda)

Modifica dello statuto comunale

Il Consiglio Comunale di Fiorenzuola d’Arda con deliberazione n. 79 del 18/12/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato le modifiche ed integrazioni agli artt. nn. 5 e 66, dello Statuto Comunale, riformulandoli come segue:

PRINCIPI FONDAMENTALI

“Art. 5 - Stemma e gonfalone”

1 Lo Stemma del Comune di Fiorenzuola d’Arda raffigura uno scudo rosso con tre rose d’argento, disposte 2 – 1. con ornamenti esteriori da Città raffiguranti nella parte superiore una corona turrita, formata da un cerchio d’oro aperto da otto pusterle (cinque visibili) con due cordonate a muro sui margini sostenente otto torri (cinque visibili), riunite da cortine di muro, il tutto d’oro e murato di nero e nella parte inferiore un ramo di quercia e un ramo d’alloro incrociati fra loro;

2 Il Gonfalone del Comune di Fiorenzuola d’Arda consiste in un drappo trinciato di rosso e bianco, riccamente ornato di ricami d’oro e caricato dello stemma comunale con l’iscrizione centrata in oro con la dicitura dorata “Città di Fiorenzuola d’Arda”. Esso può essere esibito nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze;

3 L’uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, sono vietati salva specifica autorizzazione scritta del Sindaco;

4 Il Regolamento disciplina l’uso del gonfalone e dello Stemma, nonché i casi di concessione in uso dello Stemma ad enti o associazioni, operanti nel territorio comunale e le relative autorizzazioni.

5 Il Comune di Fiorenzuola d’Arda, per le sue tradizioni storiche ed i meriti acquisiti dalla sua comunità è stato insignito del titolo di “ Città ” con Decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1956.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

“Art. 66 - Atti dei responsabili di unità organizzative di massima dimensione. Incarichi a contratto.”

1 I soggetti preposti alla direzione delle unità organizzative rispondono all’attuazione degli obiettivi individuati dagli organi elettivi del Comune e dei programmi da essi approvati.

2 Spetta ai Responsabili dei servizi organizzare e dirigere l’attività del personale addetto alle unità operative che da essi dipendono, secondo i criteri stabiliti nel Regolamento di organizzazione.

3 L a copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, p uò avvenire mediante contratto a tempo determinato. Per i posti di qualifica dirigenziale, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce la quota degli stessi attribuibile mediante contratti a tempo determinato, comunque in misura non superiore al 30 per cento dei posti istituiti nella dotazione organica della medesima qualifica e, comunque, per almeno una unità. Fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, gli incarichi a contratto di cui al presente comma sono conferiti previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie oggetto dell'incarico.

4 Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della dotazione organica dell'ente arrotondando il prodotto all'unità superiore, o ad una unità negli enti con una dotazione organica inferiore alle 20 unità.

5 I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.

6 Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie. Per il periodo di durata degli incarichi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo nonché dell'incarico di cui all'articolo 108 del TUEL, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio. Per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

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