n.121 del 08.05.2013 periodico (Parte Seconda)

Accreditamento Centro per la sperimentazione ed applicazione di protesi e presidi ortopedici - INAIL - Vigorso di Budrio (BO)

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamata la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all’art. 9:

  • Pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione dell’accreditamento con propria determinazione;
  • Stabilisce che l’accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l’autorizzazione, su richiesta dell’interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna almeno sei mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale;

Viste:

La deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l’altro approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture e la deliberazione 419/12;

La nota pervenuta a questa amministrazione in data 23/12/2010, Prot. n. PG 2010/0319208, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante della Direzione Centrale Riabilitazione e Protesi presso INAIL, con sede legale in Roma, Piazzale Giulio Pastore n. 6. chiede il rilascio dell’accreditamento per il Centro per la sperimentazione ed applicazione di protesi e presidi ortopedici, sito in Via Rabuina n.14, Vigorso di Budrio (BO);

La deliberazione di Giunta regionale n. 53 del 21 gennaio 2013 recante le indicazioni operative per la gestione delle Strutture sanitarie in materie di accreditamento;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Budrio (BO), prot. n. 8101/15087 del 22/7/1998 e prot. n. 30243/3480 del 9/2/2006;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti, effettuata in data 13/11/2012;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2012/15999 del 28/12/2012, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato l’art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuino ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all’entrata in vigore della legge regionale medesima;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

Dato atto del parere allegato;

determina:

di concedere l'accreditamento istituzionale per attività ambulatoriali e di degenza per 90 posti letto, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura: Centro Protesi, con sede in Via Rabuina 14, Vigorso di Budrio (BO);

Attività di Riabilitazione in regime di ricovero non ospedaliero ex art. 26 L. 833/78 (posti letto 90)

Funzioni ambulatoriali esercitate in autorizzazione

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del D. Lgs. 502/1992 e successive modifiche;

l’accreditamento decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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