n.213 del 12.08.2015 periodico (Parte Seconda)

Valutazione di impatto ambientale (VIA) relativa alla derivazione di acque pubbliche superficiali e di sorgente di alimentazione dell'acquedotto Gabellina nell'Alta Valle del fiume Secchia in comune di Collagna (RE). Presa d'atto delle determinazioni della Conferenza di Servizi (Titolo III, L.R. n. 9/99 e successive modifiche ed integrazioni)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, in relazione al progetto relativo alla derivazione di acque pubbliche superficiali e di sorgente di alimentazione dell’acquedotto Gabellina nell’alta valle del fiume Secchia in Comune di Collagna (RE), poiché il progetto in oggetto, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 15 dicembre 2014, è ambientalmente compatibile a condizione che siano rispettate le prescrizioni, indicate ai punti 1.C., 2.C. e 3.C. del Rapporto conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l’ALLEGATO 1 parte integrante e sostanziale della presente delibera, e le ulteriori precisazioni inserite all’interno degli atti connessi al progetto in oggetto, di seguito sinteticamente riportate: 

1. in applicazione del disposto di cui all’art. 58 delle Norme del PTA, approvato con D.A.L. n. 40 del 21 dicembre 2005, e a superamento di quanto disposto dalla D.D. n. 1480/99, il prelievo dalle sorgenti potrà essere ammesso alle seguenti condizioni:

a) per le sorgenti Canalaccio, Dottore Alto e Basso, Crocetta, Polle Gabellina e Ponte Barone – il prelievo dovrà essere inibito per deflussi nell’alveo del Torrente Secchia pari o inferiori a 55 l/s misurati alla sezione di Ponte Barone;

b) per le sorgenti Buzzone 1 e 2 e Ferrari 1 e 2 – il prelievo dovrà essere inibito per deflussi nell’alveo del Torrente Biola pari o inferiori a 20 l/s, misurati alla sezione immediatamente a valle della confluenza col Fosso delle Polle;

c) per le sorgenti Tuagallo Alto (individuata nella cartografia allegata al SIA come Berenice 10), Tuagallo Basso (individuata nella cartografia allegata al SIA come Berenice 6 e 7), Berenice 1 e 2, Vaccareccia, Pollarona e Pollarina – il prelievo dovrà essere inibito per deflussi nell’alveo del Fosso Tuagallo pari o inferiori a 10 l/s, misurati alla sezione immediatamente a valle geograficamente della sorgente Vaccareccia.

2. il prelievo dal Torrente Riarbero potrà essere assentito a condizione che venga lasciato defluire in alveo, a valle del punto di prelievo, un quantitativo minimo pari a 60 l/s;

3. il prelievo dalle sorgenti Tecchia 1 e 2, Ferriere Alta e Bassa e D’Agostino, alternativo al prelievo dal T. Riarbero, potrà essere attivato a condizione che nell’alveo del T. Riarbero, a valle del punto di prelievo, transiti una portata pari e non inferiore ai 60 l/s;

4. fermo restando quanto stabilito relativamente ai quantitativi minimi da lasciar defluire a tutela degli ecosistemi sottesi dalla derivazione di che trattasi, si ritengono congrui i quantitativi di risorsa richiesti, ovvero:

Captazione

Corpo Idrico

Qmax 
(l/s)

1

Polle Gabellina

F. Secchia

83

2

Ponte del Barone

F. Secchia

57

3

Crocetta

Fosso Prà del Duca

6

4

Canalaccio

T. Canalaccio

5

5

Dottore Alto

F. Secchia

3

6

Dottore Basso

F. Secchia

3

7

Ferrari 1

Fosso delle Polle

6

8

Ferrari 2

Fosso delle Polle

6

9

Tuagallo Alto e Basso

Fosso Tuagallo

3

10

Vaccareccia

Fosso Tuagallo

15

11

Pollarone e Pollarina

Fosso Tuagallo

8

12

Berenice 1

Fosso Tuagallo

7

13

Berenice 2

Fosso Tuagallo

2

14

Buzzone 1

Rio Biola

8

15

Buzzone 2

Rio Biola

9

16

Captazione T. Riarbero

T. Riarbero

150

5. si ritiene, in alternativa al prelievo dal T. Riarbero che possa essere concesso il prelievo dalle sotto riportate sorgenti:

Captazione

Qmax (l/s)

17

Sorgente Tecchia 1

5

18

Sorgente Tecchia 2

4

19

Sorgente Ferriere Alta

11

20

Sorgente Ferriere Bassa

5

21

Sorgente Di Agostino

35

 

TOTALE RICHIESTA

60

6. resta fermo che all’attivazione del prelievo dalle predette sorgenti di cui al punto precedente debba corrispondere una pari riduzione del prelievo dal T. Riarbero;

7. il prelievo così assentito non potrà eccedere la portata massima complessiva di 315 l/s;

8. entro 1 anno dall’approvazione della presente procedura, Iren Emilia dovrà produrre al competente Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna per l’approvazione, documentazione inerente le soluzioni tecniche adottate (strumentazione, modalità di registrazione e trasmissione dati) ai fini della verifica dei quantitativi da lasciar defluire in alveo e delle portate derivate;

9. ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 152/06, le risultanze del suddetto monitoraggio, così come approvato, dovranno essere trasmesse con cadenza annuale alla Regione Emilia-Romagna, Servizio Tutela Risanamento Risorsa Acqua ed all’Autorità di Bacino del fiume Po;

10. per quanto riguarda l’occupazione dei terreni appartenenti al demanio idrico:

a) la Ditta concessionaria solleva la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante da eventuali danni alle opere di derivazione ed agli impianti accessori dovuti ad eventi di piena o ad altre cause naturali, rimanendo le stesse tutte ad esclusivo rischio del concessionario;

b) le opere eseguite devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocua ai terzi ed al pubblico generale interesse;

c) ogni caso, è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006;

d) la ditta concessionaria si impegna a mantenere in perfetto stato di conservazione le opere già realizzate in alveo demaniale in modo tale che le stesse non arrechino pregiudizio al buon regime idraulico del corso d’acqua e gestirle correttamente in modo da non arrecare danneggiamenti di sorta alle opere esistenti e all'asta fluviale, subordinando l'esercizio della derivazione e delle opere ad essa connesse, alle esigenze di tutela idraulica;

e) eventuali nuovi lavori in alveo dovranno essere condotti con massima celerità per ridurre al minimo la possibilità di concomitanze con periodi di piena. L’alveo fluviale, dopo l’ultimazione dei lavori, dovrà essere ripristinato secondo le disposizioni che saranno a suo tempo impartite dal Servizio Tecnico di Bacino;

f) la Regione, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o anche il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato;

g) la concessione di occupazione del suolo di demanio fluviale si intende assentita senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell’Ambiente;

h) il concessionario è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione;

i) fanno comunque carico al concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per:

  • la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d’acqua di che trattasi nella località in oggetto nel caso di ponti ed affini: (mantenimento pervia ed efficiente la sezione di deflusso a monte e a valle del ponte/scatolare);
  • la conservazione dei beni concessi;
  • la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l’incolumità pubblica delle persone (tabellazione segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.);

11. è ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale;

12. è a totale cura e spesa del concessionario assicurarsi l’accessibilità alle aree demaniali suddette;

13. inoltre si rappresenta che:

  • nessun compenso o indennizzo potrà essere richiesto dal concessionario per eventuali danni subiti o per la perdita di materiali o per limitazioni all’uso del terreno conseguenti a piene del corso d’acqua, o intervenute a seguito dell’esecuzione di lavori idraulici da parte di questo Servizio;
  • qualora il corso d’acqua, nel tratto interessato dalla concessione, debba essere oggetto di lavori e/o opere idrauliche comportanti l’incompatibilità parziale o totale dell’occupazione dell’area demaniale, l’Amministrazione concedente si riserva il diritto di modificare la superficie dell’area o di revocare la concessione: in tal caso l’area interessata dovrà essere restituita pulita e priva di qualunque materiale, coltivazione o manufatto;
  • non può essere apportata alcuna variazione all’estensione delle occupazioni concesse, come individuate nella cartografia di riferimento, e alla destinazione d’uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente;
  • il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza;
  • l'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse (tra le quali esecuzione di lavori idraulici), di modificare e/o revocare la concessione o parte della stessa e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

14. l’attraversamento delle aree di frana dovrà essere controllato con cura particolare dal concessionario, effettuando le verifiche di tenuta nel caso di movimenti del suolo e soprattutto nelle aree dove fenomeni di rottura sono già avvenuti o dove tale minaccia è nota;

15. il concessionario ATERSIR ai fini di cui al punto precedente potrà utilizzare i fondi previsti per la tutela ambientale dei prelievi acquedottistici di cui alla DGR 933/2012, in particolare per quanto attiene il controllo del dissesto idrogeologico;

16. dovrà essere garantita all’Ente Parco e agli territoriali competenti la consultazione in tempo reale delle portate transitanti nella sezione di Ponte Vaglie sul Fiume Secchia, nonché i dati relativi ai prelievi acquedottistici in corrispondenza del partitore di Collagna;

17. dovrà essere realizzata da ATERSIR, in accordo con il Parco nazionale, un’indagine conoscitiva finalizzata alla raccolta di dati utili a determinare presenza, stato di conservazione, fattori di minaccia e criticità per le specie di invertebrati, di anfibi e di pesci di interesse comunitario e conservazionistico presenti nelle aree interessate dalle derivazioni idriche per l’alimentazione dell’acquedotto Gabellina; tale indagine conoscitiva sarà alla base del progetto di monitoraggio qualitativo di cui al punto successivo;

18. al fine di verificare le eventuali ricadute sugli ecosistemi sottesi dalle derivazioni attuate, dovrà essere presentato apposito piano di monitoraggio qualitativo, entro un anno, per approvazione al Servizio Tutela e Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna, che lo esaminerà congiuntamente all’Ente Parco;

19. qualora dagli esiti di tale monitoraggio si evidenziasse un decadimento delle caratteristiche di qualità ambientali degli ecosistemi sottesi dalle derivazioni, dovranno essere adottate tutte le misure che verranno indicate dalle Autorità competenti;

b) il Comune di Collagna ha espresso il proprio parere sulla compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 9/99 all’interno del Rapporto Ambientale di cui al punto 3.8 che costituisce l’ALLEGATO 1 alla presente delibera;

c) la Provincia di Reggio Emilia e il Parco dell’Appennino Tosco-Emiliano, in merito al parere sulla compatibilità ambientale ai sensi della L.R. 9/99, non hanno partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi e non hanno pertanto firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l’ALLEGATO 1 della presente delibera; non avendo partecipato alla Conferenza di Servizi finale trova applicazione il disposto dell’art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

d) la Regione Emilia-Romagna, Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa, con determinazione n. 7014 del 08/06/2015, ha provveduto a rilasciare la concessione di derivazione di acque pubbliche superficiali e di sorgente di alimentazione dell’acquedotto Gabellina nell’Alta Valle del Fiume Secchia in Comune di Collagna (RE), che costituisce l’ALLEGATO 2 parte integrante e sostanziale della presente delibera;

e) il Servizio Tecnico di Bacino Reno, con determinazione n. 7634 del 19/06/2015, ha provveduto a rilasciare la concessione per l’attraversamento di aree in demanio idrico, che costituisce l’ALLEGATO 3 parte integrante e sostanziale della presente delibera;

f) la Provincia di Reggio Emilia, in merito al parere sulla concessione di derivazione, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi finale; trova pertanto applicazione il disposto dell’art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

g) l’Autorità di Bacino del Fiume Po, in merito al parere sulla concessione di derivazione, non ha partecipato alla Conferenza di Servizi finale; trova pertanto applicazione il disposto dell’art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

h) il Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna ha espresso il proprio parere sulla concessione di derivazione all’interno della Conferenza di Servizi svolta ai sensi del Titolo III della L.R. 9/1999 e s.m.i.;

i) il Servizio Parchi e Risorse Forestali della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato la valutazione di incidenza relativa alla sorgente Ponte del Barone posta nelle vicinanze del sito SIC/ZPS IT4030001 “Monte Acuto Alpe di Succiso”, ma esternamente al territorio del Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano e le cui conclusioni sono riportate all’interno del Rapporto Ambientale che costituisce l’ALLEGATO 1 alla presente delibera;

j) il Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano ha rilasciato la valutazione di incidenza di propria competenza con determina n. 352 del 17/11/2014 e le cui conclusioni sono riportate all’interno del Rapporto Ambientale che costituisce l’ALLEGATO 1 alla presente delibera; la citata valutazione di incidenza viene comunque allegata alla presente delibera e ne costituisce l’ALLEGATO 4 parte integrante e sostanziale; non avendo partecipato alla Conferenza di Servizi finale trova applicazione il disposto dell’art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

k) ARPA non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi in data 15 dicembre 2014 e non ha pertanto firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l’ALLEGATO 1 della presente delibera; non avendo partecipato alla Conferenza di Servizi finale trova applicazione il disposto dell’art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

l) l’AUSL non ha partecipato alla riunione conclusiva della Conferenza di Servizi in data 15 dicembre 2014 e non ha pertanto firmato il Rapporto Ambientale che costituisce l’ALLEGATO 1 della presente delibera; non avendo partecipato alla Conferenza di Servizi finale trova applicazione il disposto dell’art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni; si prende comunque atto del parere di nulla osta rilasciato con nota n. 66774 del 23/07/2014;

m) in relazione agli aspetti paesaggistici, si prende atto di quanto comunicato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici con note n. 15939 del 17/11/2014 e n. 17239 del 10/12/2014, secondo cui la stessa Soprintendenza “non ha compiti in merito ai temi trattati, tenuto conto che non sono previsti interventi di alcun genere, pertanto non interverrà alla Conferenza”; non avendo la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici partecipato alla Conferenza di Servizi finale trova applicazione il disposto dell’art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

n) con proprio parere prot. n. 12773 del 5/11/2014, acquisito da questa Regione con prot. n. 418009 del 7/11/2014, la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell’Emilia-Romagna ha espresso il proprio nullaosta archeologico alla realizzazione del progetto; non avendo partecipato alla Conferenza di Servizi finale trova applicazione il disposto dell’art. 14-ter, comma 7, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

o) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione al proponente ATERSIR;

p) di trasmettere, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alle Province di Reggio Emilia, al Comune di Collagna (RE), all’ARPA Sez. Prov. Reggio Emilia, all’AUSL di Reggio Emilia;

q) di stabilire, ai sensi dell’art. 17, comma 10 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, che il progetto dovrà essere realizzato entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;

r) di pubblicare per estratto nel BURERT, ai sensi dell’art. 16, comma 4, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione;

s) di pubblicare integralmente la presente deliberazione sul sito web della Regione.

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