n.82 del 29.03.2013 (Parte Seconda)

LOCALIZZAZIONE AREE PER STRUTTURE DI EMERGENZA: Integrazioni ed aggiornamenti delle ordinanze: n. 6 del 5 luglio 2012 e ss.mm.ii., n. 15 del 31 luglio 2012 e ss.mm.ii., n. 28 del 24 agosto 2012 e ss.mm.ii., n. 40 del 19 ottobre 2012 e ss.mm.ii. n. 80 del 22 novembre 2012 e ss.mm.ii. AUTORIZZAZIONI SISMICHE PREVENTIVE: Integrazione e modifica delle ordinanze n. 42 del 20 settembre 2012 e n. 83 del 6 dicembre 2012

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità”;

Visto l’art. 3 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto l’art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 maggio 2012 con il quale è stato dichiarato fino al 21 luglio 2012 lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1 agosto 2012 recante “interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;

Visto l’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, “misure urgenti per la crescita del paese”;

Visto in particolare il comma 1 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, che recita: “i Commissari delegati di cui all’art. 1 comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi - destinati all’alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 - ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi”;

Preso atto che il comma 2 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, dispone che i “Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate”;

Viste le proprie ordinanze: n. 6 del 5 luglio 2012 e ss.mm.ii., con la quale sono state localizzate le aree per gli edifici scolastici temporanei, n. 15 del 31 luglio 2012 e ss.mm.ii., relative alle localizzazioni dei prefabbricati modulari scolastici, n. 28 del 24 agosto 2012 e ss.mm.ii., relative alla realizzazione degli edifici municipali temporanei, n. 40 del 19 ottobre 2012 e ss.mm.ii. relative alle localizzazioni delle aree per la realizzazione dei prefabbricati modulari abitativi rimovibili e n. 80 del 22 novembre 2012 e ss.mm.ii, con la quale sono state localizzate le aree per la realizzazione delle palestre scolastiche temporanee;

Vista la legge regionale n. 19 del 30 ottobre 2008 “Norme per la riduzione del rischio sismico” e le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1661 del 2009 e n. 1373 del 2011;

Rilevato che a seguito della localizzazione di alcune aree già individuate, nei Comuni di Mirandola, Soliera, Novi di Modena, Crevalcore, Camposanto e Bomporto, è emersa la necessità di procedere sia ad alcune integrazioni che aggiornamenti come segnalato dagli Enti interessati e come indicato nel prospetto Allegato “A”, parte integrante della presente ordinanza che indica anche i riferimenti catastali;

Ravvisata l’opportunità di accogliere la richiesta formulata dal Comune di Mirandola di realizzare una nuova area di parcheggio in quanto necessaria ad accogliere la sosta di veicoli che fruiscono degli edifici scolastici temporanei, dell’edificio municipale e dei prefabbricati modulari abitativi realizzati in Via Giolitti come indicato nell’allegato “A”, parte integrante della presente ordinanza;

Preso atto che il Comune di Bomporto ha rappresentato la necessità di individuare una nuova area per la palestra scolastica temporanea identificata dal lotto 12 nell’ordinanza n. 80 del 22 novembre 2012 per permetterne la realizzazione sull’area comunale già destinata ad impianto sportivo in prossimità della nuova scuola Sorelle Luppi che sarà edificata nelle vicinanze;

Preso atto che il Comune di Soliera per la localizzazione degli edifici scolastici temporanei individuati dai lotti 25 e 27 con ordinanza n. 6 del 5 luglio 2012 e ss.mm.ii, a seguito del frazionamento dei mappali ha segnalato la necessità di aggiornare i dati catastali dell’area destinata alle scuole, come indicato nell’allegato “A”, parte integrante della presente ordinanza;

Dato atto che i Comuni di Crevalcore e Novi di Modena hanno segnalato la necessità di aggiornare i riferimenti catastali rispettivamente del lotto 4 dei PMS di Crevalcore individuato con ordinanza n. 15 del 31 luglio 2012 e ss.mm.ii. e del lotto 8 dell’EMT di Novi di Modena individuato con ordinanza n. 80 del 22 novembre 2012 che occorre quindi aggiornare come indicato nell’allegato “A”, parte integrante della presente ordinanza;

Atteso che occorre integrare l’ordinanza n. 6 del 31 gennaio 2013 confermando la localizzazione del lotto 2A dell’edificio municipale temporaneo in Comune di Camposanto ma rettificando la superficie complessiva che deve essere occupata che passa da mq. 2.250 a mq 2.400;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 10 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante delle stesse e produce l’effetto dell’imposizione del vincolo preordinato all’espropriazione;

Sentiti i Sindaci dei comuni interessati;

Considerato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 /2012, occorre procedere, con il presente provvedimento, alla localizzazione di due nuove aree, una destinata ad opere di urbanizzazione connesse agli EST, EMT e PMAR nel comune di Mirandola, e l’altra per la realizzazione di una palestra scolastica temporanea a Bomporto, avendo provveduto ad acquisire la documentazione inviata dai Comuni;

Visto il punto 3.5. dell’allegato b) all’ordinanza n. 42 del 20 settembre 2012 ed il punto 3.6. dell’allegato b) all’ordinanza n. 83 del 6 dicembre 2012 i quali dispongono che “Il progetto trasmesso per il rilascio del visto di congruità tecnico-economica da parte del Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, ha anche valore di istanza di autorizzazione ovvero di deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, ai sensi della normativa statale e regionale citata al precedente punto 1 e dell’art. 8, comma 15 del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, nel caso in cui il Comune territorialmente competente si avvalga dei Servizi tecnici regionali per l’esercizio della funzione sismica, secondo quanto disposto dalla L.R. n. 19 del 2008”;

Viste le ordinanze n. 17 del 2 agosto 2012, n. 37 del 10 settembre 2012, n. 55 del 10 ottobre 2012, n. 90 del 14 dicembre 2012, n. 2 del 15 gennaio 2013, n. 9 del 12 febbraio 2013, n. 16 del 15 febbraio 2013, n. 32 del 19 marzo 2013 con le quali sono stati autorizzati gli interventi provvisionali indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 all’interno dei quali sono previste opere tendenti a restituire l’agibilità alle strutture;

Rilevato che nel caso nel caso di interventi su edifici strategici e rilevanti (di cui all’elenco della DGR Emilia-Romagna n. 1661/2012) tendenti a restituire l’agibilità alle strutture deve essere esaminato il progetto strutturale e rilasciata l’autorizzazione sismica preventiva, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti, prima dell’inizio dei lavori;

Vista l’ordinanza n. 37 del 21 marzo 2013 con la quale sono stati assegnati ai soggetti attuatori i finanziamenti provenienti dalle erogazioni liberali che prevede per gli edifici strategici o rilevanti (di cui all’elenco della DGR 1661/2012) l’esame del progetto ed il rilascio dell’autorizzazione sismica da parte del SGSS;

Ravvisata l’opportunità di individuare le strutture tecniche preposte al rilascio delle autorizzazioni sismiche preventive tenendo conto sia di uniformare le istruttorie sia di provvedere in tempi immediati al rilascio delle suddette autorizzazioni per consentire l’immediato avvio dei lavori;

Ritenuto di affidare l’istruttoria dei progetti strutturali ed il rilascio dell’autorizzazione sismica preventiva, per quanto riguarda gli edifici scolastici finanziati con l’ordinanza n. 42 del 20 settembre 2012 e le chiese finanziate con l’ordinanza n. 83 del 6 dicembre 2012, al Servizio Geologico, sismico e dei suoli della Regione Emilia-Romagna che è stato adeguatamente potenziato al riguardo;

Ritenuto altresì di affidare l’istruttoria dei progetti strutturali ed il rilascio dell’autorizzazione sismica preventiva, per quanto riguarda gli edifici strategici e rilevanti (limitatamente alle strutture sanitarie ed alle chiese) finanziati con le ordinanze per gli interventi provvisionali indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza e con l’ordinanza n. 37 del 21 marzo 2013 per l’assegnazione dei contributi derivanti dalle erogazioni liberali;

Visto l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n.340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci;

Ritenuto che l’estrema urgenza di avviare la procedura oggetto della presente ordinanza, dovuta alla necessità di garantire la realizzazione delle strutture temporanee per l’emergenza, è tale da non consentire la dilazione della sua efficacia sino al compimento del prescritto termine di 7 giorni, e che ricorrano quindi gli estremi per dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

1. di integrare le localizzazioni di aree per insediamenti temporanei e connesse opere di urbanizzazione nei territori dei comuni di Mirandola e Bomporto, secondo quanto indicato nell’Allegato “A”, parte integrante della presente ordinanza, nel seguente modo:

a) area per parcheggio in Comune di Mirandola relative al lotto 9b dei PMAR approvato con ordinanza n. 40 del 19 ottobre 2012 e ss.mm.ii.;

b) area per palestra scolastica temporanea in Comune di Bomporto ad integrazione di quella individuata già nel lotto 12 delle PST approvata con ordinanza n. 80 del 22 novembre 2012 e ss.mm.ii.;

2. di aggiornare i riferimenti catastali delle localizzazioni nei territori dei comuni di Soliera, Crevalcore e Novi di Modena, secondo quanto indicato nell’Allegato “A”, parte integrante della presente ordinanza, nel seguente modo:

a) aree in Comune di Soliera relative ai lotti 25 e 27 degli EST approvate con ordinanza n. 6 del 5 luglio 2012 e ss.mm.ii.;

b) area in Comune di Crevalcore del lotto 4 dei PMS approvata con ordinanza n. 15 del 31 luglio 2012 e ss.mm.ii.;

c) area in Comune di Novi di Modena del lotto 8 degli EMT approvata con ordinanza n. 80 del 22 novembre 2012 e ss.mm.ii.;

3. di confermare la localizzazione del lotto 2A degli EMT in Comune di Camposanto approvata con ordinanza n. 6 del 31 gennaio 2013 aumentando l’area complessiva da occupare al foglio 13 mappale 87 parte fino ad una superficie di circa 2.400 mq;

4. di approvare la localizzazione delle aree, di cui al punto 1) della presente ordinanza, ai sensi del comma 1 dell’art. 10 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7/8/2012, comprese nei territori dei comuni di: Mirandola e Bomporto, in corrispondenza delle particelle catastali di cui all’Allegato “A”, che costituisce parte integrante della presente ordinanza;

5. di dare atto chel’approvazione della localizzazione delle aree di cui al punto 4) della presente ordinanza, secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 dell’articolo 10 del Decreto-Legge 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, costituisce variante agli strumenti urbanistici, produce l’effetto dell'imposizione del vincolo preordinato all’espropriazione, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce altresì decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate;

6. ai fini della redazione dello stato di consistenza e dell’immissione nel possesso l’accesso alle aree di cui all’elenco allegato sarà effettuato da tecnici dell’Agenzia delle Entrate designati dal Commissario Delegato a partire dal giorno 2 aprile 2013, dalle ore 8.00;

7. di disporre la pubblicazione della presente ordinanza su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale, nonché la trasmissione ai Sindaci dei Comuni elencati in parte premessa del presente atto per la pubblicazione del medesimo nei rispettivi Albi comunali, oltre che sul portale dell’Agenzia Intercent-ER;

8. di dare atto che, ai fini della sola localizzazione, l’efficacia del presente provvedimento decorre dal momento della pubblicazione all’Albo pretorio dei Comuni interessati dagli interventi, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.L. 83/12, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012;

9. avverso il presente provvedimento ed il verbale di immissione in possesso è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato come disposto dal comma 5 dell’articolo 10 del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012;

10. di modificare quanto disposto al punto 3.5 dell’allegato b) all’ordinanza n. 42 del 20 settembre 2012 ed al punto 3.6. dell’allegato b) all’ordinanza n. 83 del 5 dicembre 2012 prevedendo che contestualmente all’istruttoria sulla congruità tecnico - economica il Servizio Geologico, sismico e dei suoli della Regione Emilia-Romagna, provvede per tutti i progetti finanziati anche al rilascio dell’autorizzazione sismica preventiva;

11. di affidare pertanto l’istruttoria di tutti i progetti esecutivi riguardanti le strutture ed il rilascio dell’autorizzazione sismica preventiva, per quanto riguarda gli edifici scolastici finanziati con l’ordinanza n. 42 del 20 settembre 2012 e le chiese finanziate con l’ordinanza n. 83 del 5 dicembre 2012 e s.m.i., al Servizio Geologico, sismico e dei suoli della Regione Emilia-Romagna. Sono fatti salvi gli interventi per i quali i comuni che esercitano autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni in materia sismica, ai sensi dell’articolo 3 della L.R. n. 19 del 2008, hanno già istruito le istanze;

12. di affidare altresì l’istruttoria dei progetti esecutivi riguardanti le strutture ed il rilascio dell’autorizzazione sismica preventiva, per quanto riguarda gli edifici strategici e rilevanti (limitatamente alle strutture sanitarie ed alle chiese) finanziati con le ordinanze relative agli interventi provvisionali indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza, per le quali non siano già stati depositati i progetti strutturali ai sensi della L. 122 del 2012 entro il 31 dicembre 2012, e con l’ordinanza n. 37 del 21 marzo 2013 con la quale sono stati assegnati i contributi derivanti dalle erogazioni liberali, al Servizio Geologico, sismico e dei suoli della Regione Emilia-Romagna. Sono fatti salvi gli interventi per i quali i comuni che esercitano autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni in materia sismica, ai sensi dell’articolo 3 della L.R. n. 19 del 2008, hanno già istruito le istanze;

13. che l’istruttoria dei progetti esecutivi riguardanti le strutture ed il rilascio dell’autorizzazione sismica preventiva, per quanto riguarda gli edifici strategici e rilevanti (esclusi quelli inerenti le strutture sanitarie e le chiese di cui al punto 12) finanziati con le ordinanze relative agli interventi provvisionali indifferibili ed urgenti di messa in sicurezza, per le quali non siano già stati depositati i progetti strutturali ai sensi della L. 122 del 2012 entro il 31 dicembre 2012, e con l’ordinanza n. 37 del 21 marzo 2013 con la quale sono stati assegnati i contributi derivanti dalle erogazioni liberali, sono svolti dalle strutture tecniche competenti in materia sismica costituite dai Comuni che abbiano stabilito di esercitare autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni in materia sismica e dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, limitatamente alle pratiche riferite ai Comuni che, ai sensi dell’articolo 3 della L.R. n. 19 del 2008, non esercitano autonomamente le funzioni in materia sismica. Sono fatti salvi gli interventi per i quali i comuni che esercitano autonomamente, in forma singola o associata, le funzioni in materia sismica, ai sensi dell’articolo 3 della L.R. n. 19 del 2008, hanno già istruito le istanze;

14. di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000 n. 340 e di disporre l’invio della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n. 20 del 1994.

La presente ordinanza è, altresì, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 28 marzo 2013

Il Commissario Delegato

Vasco Errani 

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