n.64 del 27.02.2014 (Parte Seconda)

Integrazioni e modifiche all’Ordinanza commissariale n. 66 del 7 giugno 2013 “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti ai beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012”

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Il Presidente della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna, assunte, a norma dell’articolo 1, comma 2, del D.L. n. 74 del 6 giugno 2012, in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1 agosto 2012, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012” le funzioni di Commissario Delegato per l’attuazione degli interventi previsti dallo stesso decreto-legge;

Visto l’art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia del 1 giugno 2012 “Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo”;

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, convertito con modificazioni ed integrazioni nella L. n. 122/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all’articolo 5, comma 2, della L. n. 225/1992;

Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa “avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi”;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012;

Visto il decreto legge n. 1 del 14 gennaio 2013 recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale convertito con legge n. 11 del 1 febbraio 2013 che all’art. 2-bis integra quanto previsto dal decreto-legge 74/2012 come convertito dalla legge n. 122/2012 introducendo la possibilità di concessione dei contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di cui all’art. 3 comma 1 del citato decreto-legge 74/2012 come convertito dalla legge n. 122/2012.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 febbraio 2013, riportante all’articolo 1 comma 1 l’aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 febbraio 2013;

Preso atto che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 febbraio 2013, all’articolo 1 comma 2 lettera a) prevede che “….. ai proprietari ovvero agli usufruttuari o ai titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscono ai proprietari degli immobili colpiti dal sisma in cui era utilizzata ed operativa una delle attività previste dal decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito in legge 122/2012, all’art. 3 comma 1 lettere a), limitatamente ai servizi privati, lettera b) escluse le attività produttive e c), un contributo per la riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o per la ricostruzione delle strutture e delle parti comuni e delle finiture interne fino al 100% del costo ammesso e riconosciuto…”;

Preso atto altresì che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 febbraio 2013, all’articolo 1 comma 2 lettera b) prevede che “….. ai proprietari ovvero agli usufruttuari o ai titolari di diritti reali di garanzia che si sostituiscono ai proprietari degli immobili colpiti dal sisma in cui era temporaneamente non operativa una delle attività prevista dal decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito in legge 122/2012 all’art. 3 comma 1 lettere a) limitatamente ai servizi privati, lettera b) escluse le attività produttive e c), un contributo per la riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico o per la ricostruzione delle strutture e delle parti comuni e delle finiture interne fino al 50% del costo ammesso e riconosciuto; la concessione del contributo è subordinato alla assunzione dell’impegno dei beneficiari di riavviare l’attività entro sei mesi dal termine di realizzazione dei lavori pena la revoca del contributo concesso…….”

Rilevato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 febbraio 2013, prevede espressamente che ai fini del riconoscimento del contributo per gli interventi previsti al punto 2. lettere a) e b) ciascun Presidente di Regione-Commissario delegato utilizzerà le risorse di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 74/2012 come convertito con la legge n. 122/2012;

Ravvisato che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 dell’11 febbraio 2013, prevede altresì che con provvedimenti dei Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati, adottati ai sensi dell’articolo 1 comma 4 e art. 3 comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, sono disciplinate le erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2;

Visto il decreto-legge n. 43 del 26/04/2013 che ha prorogato lo stato di emergenza al 31 dicembre 2014;

Considerato che gli eventi sismici hanno prodotto danni anche al patrimonio edilizio di soggetti privati senza fine di lucro che svolgono attività e servizi nei campi sociale, socio-sanitario, socio-educativo, culturale, ricreativo, sportivo, altri settori, con fine solidaristico dei comuni interessati dal sisma, che hanno avuto come conseguenza analisi ed esiti di agibilità compiuti da squadre di tecnici che hanno operato sotto il coordinamento della DICOMAC ed hanno compilato schede AeDES per gli edifici segnalati;

Considerato che alle diverse classificazioni di inagibilità corrispondono livelli di gravità del danno diversificati, si è ritenuto opportuno operare una graduazione dei contributi in base ai costi parametrici per i diversi “livelli operativi” degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione secondo quanto disciplinato dal Commissario delegato con le ordinanze relative sia agli edifici ad uso residenziale sia alle attività produttive;

Ritenuto quindi di confermare i criteri, le modalità di intervento ed il contributo anche per le attività e servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012, all’art. 3 comma 1 lettera a) limitatamente ai servizi privati, lettera b) escluse le attività produttive industriali, agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche e professionali, e lettera c), in base al livello di gravità dei danni come stabilito nelle ordinanze per la ricostruzione degli edifici ad uso residenziale e per le attività produttive;

Visto il sopra citato D.L 74/2012 e la relativa legge di conversione n. 122/2012 che, all’art. 3, comma 1, lettera a), determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la ricostruzione degli immobili per servizi privati, in relazione al danno effettivamente subito;

Visto l’articolo 3 comma 1. lettera b) del decreto-legge n. 74/2012 che prevede la concessione di contributi, previa presentazione di perizia giurata, a favore di attività relative agli enti non commerciali, alle organizzazioni, fondazioni o associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di servizi, inclusi i servizi sociali, i servizi socio-sanitari e sanitari che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all’attività di loro proprietà;

Visto l’articolo 3 comma 1. lettera c) del decreto-legge n. 74/2012 e la relativa legge di conversione n. 122/2012 che prevede la concessione di contributi per i danni alle strutture adibite ad attività sociali, ricreative, sportive e religiose;

Viste le precedenti ordinanze commissariali che disciplinano il recupero delle abitazioni ed attività produttive:

- n. 29 del 28 agosto 2012 e smi “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente o parzialmente inagibili”;

- n. 51 del 5 ottobre 2012 e smi “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E0)”;

- n. 86 del 6 dicembre 2012 e smi “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2, E3)”;

- n. 57 del 12 ottobre 2012 e smi “ Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi”;

- n. 66 del 7 giugno 2013 e smi “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti ai beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012.”

Visto il Protocollo fra la Regione Emilia-Romagna e gli ordini professionali in materia di prestazioni tecniche aggiuntive per le opere di riparazione, ripristino e ricostruzione con miglioramento sismico nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 del 5 febbraio 2013;

DISPONE

1. Di apportare le seguenti modifiche ed integrazioni all’ordinanza commissariale n. 66 del 7 giugno 2013:

a) inserire all’art. 2 comma 5 dopo le parole “interamente destinati a tali attività,” e prima delle parole “oppure ove è presente” le seguenti “con la struttura riconducibile a quella ordinaria in muratura, cemento armato o mista,”;

b) sostituire all’art. 2 il comma 6 con il seguente:

“6. Qualora, invece, le unità immobiliari oggetto della presente ordinanza siano ricomprese in edifici interamente destinati a tali attività, con la struttura prefabbricata, o l’unità immobiliare trovi collocazione all’interno di un edificio composto in prevalenza da unità immobiliari destinate ad uso produttivo si applicano le disposizioni e procedure previste dall’ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 e sue modifiche ed integrazioni.”

c) inserire all’art. 5 comma 6 dopo le parole “Il Comune,” e prima delle parole “entro i sessanta giorni successivi” le seguenti “nel caso previsto dal comma 5 dell’articolo 2,”;

d) inserire all’art. 5 dopo il comma 6 il seguente:

“7. Il S.I.I., nel caso previsto dal comma 6 dell’articolo 2, entro i sessanta giorni successivi al deposito della domanda corredata dalle autorizzazioni previste dalla disciplina vigente, verifica l’ammissibilità al finanziamento dell’intervento proposto e determina il contributo, al netto dell’eventuale risarcimento assicurativo, dandone comunicazione al soggetto richiedente, mediante la procedura informatica a tal fine predisposta.”

e) inserire all’art. 8 comma 1 dopo le parole “Il contributo è erogato direttamente dal Comune,” e prima delle parole “all’impresa esecutrice dei lavori” le seguenti “nel caso previsto dal comma 5 dell’articolo 2, o dal S.I.I., nel caso previsto dal comma 6 dell’articolo 2,”;

f) inserire all’art. 9 comma 2 dopo le parole “è erogato dal Comune” e prima delle parole “direttamente al soggetto richiedente” le seguenti “o dal S.I.I.”;

g) sostituire all’art. 14 il comma 2 con il seguente:

“2. I Comuni ed il S.I.I. presenteranno mensilmente formale richiesta alla Struttura tecnica del Commissario delegato di trasferimento delle risorse in base alle istanze ricevute e ammesse a contributo.”

La presente ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 26 febbraio 2014

Il Commissario Delegato 

Vasco Errani

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina