n.411 del 11.12.2019 periodico (Parte Seconda)

Disapplicazione deliberazione di giunta regionale n. 151 del 2014, avente ad oggetto "definizione del concetto di "riuso" e Conseguente inapplicabilità al medesimo delle norme Regionali in materia di commercio"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la propria deliberazione n. 151 del 10 febbraio 2014, avente ad oggetto la definizione del concetto di “riuso” e la conseguente inapplicabilità al medesimo delle norme regionali in materia di commercio;

Rilevato che, successivamente all’adozione di tale atto, hanno trovato crescente diffusione sul territorio regionale nuove tipologie di mercatini su aree pubbliche, caratterizzate da una regolamentazione meno stringente di quella prevista per il commercio su aree pubbliche, a seguito di un’interpretazione estensiva e un’applicazione impropria della citata deliberazione, che hanno determinato un uso distorto di tali manifestazioni;

Richiamate:

- la legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114);

- la legge regionale 21 dicembre 2018, n. 23 (Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 e alla legge regionale 24 maggio 2013, n. 4), con cui sono state apportate modifiche alla previgente disciplina del commercio su aree pubbliche in forma hobbistica;

Dato atto, in particolare, che, al fine di incentivare l’applicazione della disciplina del commercio su aree pubbliche in forma hobbistica, con la l.r. 23/2018 è stata introdotta una nuova tipologia di mercatino degli hobbisti, tesa a valorizzare le manifestazioni con storicità decennale nei Comuni di minore consistenza demografica, quale strumento di attrattività e socializzazione di tali territori, prevendo altresì la possibilità per i titolari del tesserino da hobbista di partecipare ad ulteriori venti giornate a tesserino in tali mercatini storici, ed è stato inoltre innalzato il limite del numero di tesserini rilasciabili allo stesso soggetto;

Considerato che durante l’iter di approvazione della citata l.r. 23/2018, contestualmente all’estensione delle possibilità inerenti ai mercatini degli hobbisti e nell’ambito di un intervento normativo tendente a superare l’erronea commistione tra il commercio ed il riuso svolti sulle aree pubbliche, è stata prevista anche la sospensione degli effetti della d.g.r. 151/2014;

Visto l’atto di indirizzo - ordine del giorno oggetto n. 7680, approvato dall’Assemblea legislativa il 18 dicembre 2018 e collegato all’oggetto 7300 (Progetto di legge di iniziativa della Giunta recante “Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche. Modifiche alla legge regionale 25 giugno 1999, n. 12 e alla legge regionale 24 maggio 2013, n. 4”), che impegna la Giunta a procedere alla sospensione dell’efficacia della d.g.r. 151/2014;

Richiamato il comma 2 dell’art. 6 (Disposizioni transitorie e finali) della l.r. 23/2018, che stabilisce che le disposizioni in materia di commercio in forma hobbistica di cui all’art. 7 bis, commi 3 e 5, della l.r. 12/1999, come modificato dalla stessa l.r. 23/2018, trovano applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’elenco dei mercatini storici con hobbisti, nuova tipologia di manifestazione introdotta dalla medesima l.r. 23/2018;

Ritenuto opportuno prevedere, in coerenza, che la sospensione degli effetti della d.g.r. 151/2014 avvenga contestualmente all’applicazione della nuova disciplina del commercio in forma hobbistica introdotta dalla l.r. 23/2018, ossia dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell’elenco dei mercatini storici con hobbisti di cui all’art. 6, comma 1, lett. c ter) della l.r. 12/1999;

Considerata la valenza meramente interpretativa della d.g.r. 151/2014, nata dall’esigenza di chiarire la natura delle manifestazioni di cui all’art. 7-sexies (Valorizzazione ai fini ecologici del mercato dell’usato) del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente) e di cui all’art. 180-bis (Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei rifiuti) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e la loro sottrazione alla normativa legislativa regionale in materia di commercio;

Vista l’istruttoria svolta dal Servizio Turismo, commercio e sport;

Vista la l.r. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e ss.mm.ii.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.ii., per quanto applicabile;

- n. 270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 622 del 28 aprile 2016 “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015”;

- n. 702 del 16 maggio 2016 “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali – Agenzie – Istituto, e nomina dei Responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante”;

- n. 56 del 25 gennaio 2016 “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

- n. 1107 dell'11 luglio 2016 “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015”;

- n. 1059 del 3 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (Rpct), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (Rasa) e del Responsabile della Protezione dei dati (Dpo)”;

Vista la determinazione del Direttore della Direzione Generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa n. 2373 del 21 febbraio 2018 “Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio "Turismo, commercio e sport"”;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 122 del 28 gennaio 2019 “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2019 -2021” ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021”;

- n. 468 del 10 aprile 2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Richiamate, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore al Turismo e Commercio;

A voti unanimi e palesi

delibera:

per le ragioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di stabilire che dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Telematico dell’elenco dei mercatini storici con hobbisti di cui all’art. 6, comma 1, lett. c ter) della l.r. 12/1999, come modificato dalla l.r. 23/2018, è superato quanto previsto dalla propria deliberazione n. 151 del 10/2/2014, che pertanto non troverà più applicazione da tale data.

2) di pubblicare il presente provvedimento, integralmente, nel Bollettino Ufficiale della Regione Telematico;

3) di dare atto, infine, che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

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