n.12 del 18.01.2012 periodico (Parte Seconda)

Procedura di verifica (screening) relativa alla modifica dell'impianto di compostaggio esistente in località Ca' Baldacci finalizzata alla realizzazione della sezione di digestione anaerobica a secco e della linea di trattamento biomassa ligneo cellulosica proposta da Herambiente (Titolo II, L.R. 9/99, come integrata dal D.Lgs 152/06)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

(omissis)

delibera:

a) di escludere, ai sensi dell’art. 10, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152,in considerazione dei limitati impatti attesi, il progetto di”modifica dell’impianto di compostaggio esistente in località Ca’ Baldacci finalizzata alla realizzazione della sezione di digestione anaerobica a secco e della linea di trattamento biomassa ligneo cellulosica” proposta da Herambiente SpA, da ulteriore procedura di VIA a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. per minimizzare gli impatti sull’ambiente, mettere in atto tutti gli interventi e azioni di mitigazione previste nel progetto;

2. i quantitativi massimi di rifiuti da trattare nell’impianto di compostaggio di Cà Baldacci, dall’attività di recupero R3 di materiale legnoso e ligneo - cellulosico raccolto differenziatamente potranno essere pari a 57.000 t/a; i codici CER verranno definiti con il rilascio della modifica dell’Autorizzazione Integrata Ambientale;

3. dovranno essere predisposti tutti i presidi tecnici e gestionali atti a minimizzare l’impatto acustico, l’emissione di polveri in atmosfera e soprattutto a minimizzare l’impatto odorigeno; in particolare dovrà essere prevista la periodica pulizia e trattamento delle zone di transito dei mezzi con idonei prodotti atti a prevenire la diffusione di polveri e di sostanze maleodoranti;

4. dovranno comunque essere rispettati i limiti di pressione sonora previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Rimini approvato con delibera di Consiglio n. 73 del 4/4/2006 e successiva variante approvata con delibera di Consiglio n. 74 del 22/7/2010;

5. dovranno essere individuate le misure di gestione delle emergenze da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo; l’organizzazione e la gestione delle emergenze dovrà tenere conto della sicurezza degli operatori; gli aspetti strutturali, le relazioni sul rischio chimico, biologico e sull’eventuale formazione di atmosfere esplosive ATEX) previste dal DLgs 81/2008 nonché la procedura sulla sicurezza degli impianti dovranno essere integrate nella successiva fase di progettazione e di approvazione della modifica all’AIA;

6. per quanto riguarda le misure di mitigazione dovrà essere rispettato quanto previsto dalla DGR 1495/11;

7. dovrà essere prevista l’installazione di pannelli fotovoltaici su tutte le coperture degli edifici dell’impianto di compostaggio; se in sede di modifica all’Autorizzazione Integrata Ambientale si dimostrasse l’incompatibilità tecnica all’installazione di tali impianti sulle strutture esistenti dovranno essere installate altre tipologie di pannelli all’interno del comparto impiantistico di Ca’ Baldacci di potenzialità almeno pari a quella di tutte le coperture degli edifici;

8. resta fermo che tutte le autorizzazioni e/o comunicazioni, necessarie per la realizzazione del progetto in oggetto della presente valutazione, dovranno essere rilasciate dalla Provincia di Rimini in sede di modifica all’autorizzazione integrata ambientale (AIA) e dovranno quindi essere rispettate tutte le prescrizioni ivi imposte;

b) di trasmettere la presente delibera alla Società HERAmbiente SpA, alla Provincia di Rimini, ai Comune di Rimini, all’ARPA sezione provinciale di Rimini, all’AUSL di Rimini;

c) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione;

d) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell’art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.

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