n.337 del 19.12.2017 (Parte Seconda)

Accordo di cooperazione interamministrativa con la Cassa Depositi e Prestiti per l'istituzione del fondo di garanzia EURECA finalizzato al sostegno del credito delle imprese della regione, CUP E84H17000850002

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti: 

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (regolamento generale) con il quale sono state fornite le “disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio”;

- in particolare, l’articolo 123, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013, che stabilisce che “lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell’Autorità di gestione o di certificazione sotto la responsabilità di detta autorità” e precisa, al paragrafo 7, che “lo Stato membro o l’Autorità di gestione può affidare la gestione di parte di un programma operativo a un organismo intermedio mediante un Accordo scritto […]”;

- gli articoli da 37 a 46 del citato regolamento generale, che disciplinano il funzionamento degli strumenti finanziari nella programmazione 2014-2020;

- il Regolamento n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione”, che abroga il regolamento (CE) n. 1082/2006;

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di "impresa unica"), 3 (soglia), 4 (calcolo dell'ESL), 5 (cumulo) e 6 (controllo);

- il Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014 recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell’ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei, e in particolare l’art.10 “Norme che disciplinano la composizione del comitato di sorveglianza”;

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato;

- il Regolamento (UE) n. 821/2014 recante le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati; 

Richiamati:

- la comunicazione della Commissione Europea COM (2010) 2020 “Europa 2020: una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” adottata dalla Commissione Europea nel marzo 2010 e dal Consiglio Europeo il 17 luglio 2010 per uscire dalla crisi e per preparare l’economia del XXI secolo;

- il "Documento strategico regionale dell'Emilia-Romagna per la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) 2014-2020. Strategia, approccio territoriale, priorità e strumenti di attuazione" approvato con Deliberazione di Giunta n. 571 del 28 aprile 2014 e con D.A.L. n. 167 del 15 luglio 2014;

- l’Accordo di Partenariato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

- il Programma operativo regionale FESR Emilia-Romagna 2014-2020 (nel prosieguo POR), approvato dalla Commissione europea con decisione n. C/2015/928 del 12/02/2015;

- la propria deliberazione n. 179/2015 recante “Presa d’atto del Programma Operativo FESR Emilia-Romagna 2014–2020 e nomina dell’Autorità di Gestione”;

- i Criteri di selezione delle operazioni approvati dal Comitato di Sorveglianza del 31 marzo 2015 ed integrati con procedura scritta dell’11 giugno 2015 e con Decisione del Comitato di Sorveglianza del 28 gennaio 2016;

- la modifica del POR, comunicata con Procedura scritta del Comitato di Sorveglianza del 3 agosto 2017, nell’ambito dell’azione 3.6.1, con cui sono stati inseriti tra le “Tipologie indicative di beneficiari” i soggetti gestori di fondi ed è stata inserita nel testo dell’azione con la seguente integrazione: “Qualora, la gestione dell’azione lo richieda, potranno essere individuati Organismi Intermedi (ad esempio il MISE) delle cui deleghe sarà dato conto nel Sistema di Gestione e Controllo del Programma”;

- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3 recante “Riforma del Sistema Regionale e Locale”, e in particolare gli art.54, 55 e 58;

- la deliberazione del Consiglio regionale della Regione Emilia-Romagna n. 526 del 5 novembre 2003 recante "PROGRAMMA TRIENNALE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE 2003 - 2005, IN ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 54 E 55 DELLA L.R. 21 APRILE 1999, N. 3, 'RIFORMA DEL SISTEMA REGIONALE E LOCALE'. (PROPOSTA DELLA GIUNTA REGIONALE IN DATA 20 OTTOBRE 2003, N. 2039)" con la quale è stato approvato il programma in oggetto, in particolare i punti 1, 2, 3 e 4 del dispositivo;

- l’art. 27 della L.R. 26 luglio 2007, n. 13 con cui si dispone, tra l’altro, che il Programma Triennale per le Attività Produttive 2003-2005 è prorogato fino ad approvazione del nuovo programma da parte dell’Assemblea Legislativa;

- la Legge Regionale n. 14 del 18 luglio 2014 recante “Promozione degli investimenti in Emilia-Romagna” pubblicata nel BURER n. 216 del 18 luglio 2014 ed in particolare l’Art. 14 comma 5 in cui si dispone che La Regione promuove Accordi con la Banca europea degli investimenti, la Cassa depositi e prestiti e altri enti ed istituti nazionali ed internazionali preposti alla raccolta e all'impiego di risorse finanziarie al fine di istituire linee di finanziamento agevolato per gli investimenti ovvero per la capitalizzazione delle imprese;

visti inoltre:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013 n.33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, convertito con modificazioni in Legge 23 giugno 2014, n. 89;

- la propria deliberazione n. 89 del 30/1/2017 recante “Approvazione Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019”;

- la propria deliberazione n. 486 del 10 aprile 2017 recante “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di Organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm;

- la propria deliberazione n.468 del 10/4/2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

- la propria deliberazione n. 627/2015 “Approvazione della carta dei principi di responsabilità sociale delle imprese e applicazione del rating di legalità”;

- il Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE - Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti;

- la propria deliberazione n.56 del 25/1/2016 avente ad oggetto “Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art.43 della L.R.43/2001;

- la propria deliberazione n.270 del 29 febbraio 2016 “Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con deliberazione 2189/2015;

- la propria deliberazione n.622 del 28/4/2016 avente ad oggetto “Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera n.2189/2015;

- la determinazione del Direttore generale n.7288 del 29/4/2016 avente ad oggetto “Assetto organizzativo della Direzione generale “Economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa” in attuazione della Deliberazione di Giunta n.622/2016. Conferimento di incarichi dirigenziali in scadenza al 30/4/2016”;

- la propria deliberazione n.702 del 16/5/2016, avente ad oggetto “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell’ambito delle Direzioni generali – Agenzie – Istituto e nomina dei Responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e dell’accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali e dell’anagrafe per la stazione appaltante;

- la propria deliberazione n. 1107 dell'11/7/2016, avente ad oggetto “Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera n. 2189/2015”;

- la propria deliberazione n. 477 del 10/4/2017 recante “Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali Cura della persona, Salute e Welfare; Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e autorizzazione al conferimento dell'interim per un ulteriore periodo sul Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca di Ravenna”; 

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e ss.mm.;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna. Abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4", per quanto applicabile;

- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 25 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2017” pubblicata nel BOLLETTINO UFFICIALE n. 383 del 23 dicembre 2016;

- la L.R. 23 dicembre 2016, n. 26 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2017 e del bilancio pluriennale 2017-2019” (Legge Finanziaria) pubblicata nel BOLLETTINO UFFICIALE n. 384 del 23 dicembre 2016;

- la L.R 23 dicembre 2016, n. 27 “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l’esercizio finanziario 2017 e bilancio pluriennale 2017-2019” pubblicata nel BOLLETTINO UFFICIALE n. 385 del 23 dicembre 2016;

- la propria deliberazione n. 2338 del 21/12/2016 “Approvazione del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio finanziario gestionale di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019” e succ. mod.;

- la L.R. 1 agosto 2017, n.18 recante “Disposizioni collegate alla Legge di Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”, pubblicata nel BOLLETTINO UFFICIALE n. 220 del 2 agosto 2017;

- la L.R. 1 agosto 2017, n.19 recante “Assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2017-2019”, pubblicata nel BOLLETTINO UFFICIALE n. 221 del 2 agosto 2017;

- le risorse stanziate sul capitolo di bilancio 21129 “FONDO DI GARANZIA FINALIZZATO AD AGEVOLARE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE ANCHE ATTRAVERSO OPERATORI NAZIONALI (ART. LEGGE DI STABILITA')”, pari ad Euro 6.798.124,44, del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017; 

Rilevato che:

- la nuova programmazione dei fondi POR FESR 2014-2020 si concentra su sei assi prioritari fra loro strettamente coerenti ed integrati, che riprendono gli obiettivi tematici (OT) previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/13 finalizzati ad attuare la Strategia Europa 2020;

- l’asse 3 del POR ha, quale obiettivo specifico, “Competitività ed attrattività del sistema produttivo”;

- in attuazione della suddetta attività, la Regione, con deliberazione della Giunta regionale n. 179 del 27/2/2015, ha adottato il POR FESR 2014-2020;

- ai sensi dell’articolo 37, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n.1303/2013, la valutazione ex ante relativa agli strumenti finanziari previsti nel POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020 è stata completata e presentata al Comitato di Sorveglianza del POR in data 28/1/2016; 

 Considerato che:

- il POR prevede, tra l’altro, che la Regione intraprenda azioni di potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito a favore delle piccole e medie imprese in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei Confidi più efficienti ed efficaci;

- in particolare, tale modalità di agevolazione dell’accesso al credito si prevede che avvenga attraverso interventi di garanzia da attuarsi mediante la costituzione e la compartecipazione a fondi di garanzia o rotativi dati in gestione ad intermediari finanziari iscritti all’albo dei soggetti vigilati tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 106 del Testo Unico bancario che operano nell’ambito dell’industria, artigianato, commercio e turismo, cooperazione e delle professioni come previsto al paragrafo 3.4.2 (Azioni da sostenere nell’ambito della priorità di investimento 3d) del POR;

- le misure che soddisfano le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis" (“Regolamento De Minimis”), ovvero, a seconda dei casi, dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (“Regolamento di Esenzione”), sono esentate dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea ai sensi, rispettivamente, dell’art. 1 del Regolamento De Minimis e dell’art. 3 del Regolamento di Esenzione;

- il Regolamento 1303/2013 prevede, tra l’altro, che (art. 38, comma 4, lett. b), n. iii) “Quando sostiene gli strumenti finanziari […] l’autorità di gestione può […] affidare compiti di esecuzione […] ad un organismo di diritto pubblico o privato” nonché che “Nello sviluppare lo strumento finanziario, gli organismi di cui al primo comma, lettere a), b) e c) garantiscono la conformità al diritto applicabile, comprese le norme relative ai fondi SIE, agli aiuti di Stato, agli appalti pubblici e norme pertinenti”;

- come evidenziato dalla Comunicazione della Commissione Europea 2016/C 276/01 (recante “Orientamenti per gli Stati membri sui criteri di selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari”) (la “Comunicazione 2016”), “L’applicazione delle norme in materia di appalti pubblici non dovrebbe tuttavia interferire con la libertà delle autorità pubbliche di svolgere i compiti di servizio pubblico affidati loro utilizzando le loro stesse risorse, compresa la possibilità di cooperare con altre autorità pubbliche” e che “In tale contesto, un’autorità di gestione, organismo intermedio o organismo che attua un Fondo di fondi, che è un’amministrazione aggiudicatrice, ha la facoltà di avvalersi della cooperazione interamministrativa per affidare compiti di esecuzione di uno strumento finanziario, purché le condizioni di tale cooperazione siano soddisfatte”;

- a norma dell’articolo 12, par. 4, della Direttiva 2014/24/UE (la “Direttiva”), l’obbligo di esperire procedure di gara per l’assegnazione di pubblici affidamenti non trova applicazione con riferimento ad un contratto concluso esclusivamente tra due o più amministrazioni aggiudicatrici, quando sono soddisfatte le seguenti tre condizioni:

a) il contratto stabilisce o realizza una cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;

b) l’attuazione di tale cooperazione è retta esclusivamente da considerazioni inerenti all’interesse pubblico;

c) le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20% delle attività interessate dalla cooperazione;

- le previsioni della Direttiva sono state recepite dall’art. 5, comma 6 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (il “Codice Appalti”);

- ai fini della selezione degli organismi che attuano gli strumenti finanziari in conformità all’articolo 38, comma 4, lett. b), n. iii) del Regolamento 1303/2013, l’art. 7 del Regolamento (UE) 480/2014 (recante “Regolamento Delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca”), l'autorità di gestione si accerta che tale organismo soddisfi i seguenti requisiti minimi:

a)diritto a svolgere i pertinenti compiti di esecuzione a norma del diritto nazionale e dell'Unione;

b)adeguata solidità economica e finanziaria;

c)adeguate capacità di attuazione dello strumento finanziario, compresi una struttura organizzativa e un quadro di governance in grado di fornire le necessarie garanzie all'autorità di gestione;

d)esistenza di un sistema di controllo interno efficiente ed efficace;

e)uso di un sistema di contabilità in grado di fornire tempestivamente dati precisi, completi e attendibili;

f)accettazione degli audit effettuati dagli organismi di audit degli Stati membri, dalla Commissione e dalla Corte dei conti europea;

- Cassa Depositi e Prestiti è una società per azioni partecipata per circa l’83% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il cui oggetto sociale prevede, tra l’altro, la concessione di finanziamenti:

a)a favore delle imprese per finalità di sostegno dell’economia attraverso l’intermediazione di enti creditizi ovvero di intermediari finanziari autorizzati all'esercizio nei confronti del pubblico dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ai sensi del decreto legislativo 13 settembre 1993, n. 385 e successive modifiche;

b)a favore di soggetti aventi natura pubblica o privata dotati di soggettività giuridica, con esclusione delle persone fisiche, destinati a operazioni di interesse pubblico promosse, fra gli altri, dallo Stato e dalle Regioni;

c)a favore di soggetti aventi natura privata dotati di soggettività giuridica, con esclusione delle persone fisiche, per “operazioni nei settori di interesse generale”;

- l’art. 1, comma 826 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).”) (la “Legge di Stabilità 2016”), ha attribuito a CDP la qualifica di Istituto Nazionale di Promozione, come definito dall'articolo 2, numero 3), del regolamento (UE) 2015/1017, relativo al Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (“FEIS”), secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione, del 22 luglio 2015;

- in ragione di tale qualifica, secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016, CDP:

  • è abilitata a svolgere le attività degli istituti nazionali di promozione previste dal regolamento (UE) 2015/1017, nonché i compiti previsti dal Regolamento 1303/2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), e dal regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
  • può impiegare le risorse della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per contribuire a realizzare gli obiettivi del FEIS, tra l'altro, mediante il finanziamento di piattaforme d'investimento e di singoli progetti ai sensi del regolamento (UE) 2015/1017, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato;

- in particolare, sempre secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2016:

  • CDP o le società da essa controllate possono esercitare i compiti di esecuzione degli strumenti finanziari destinatari dei Fondi SIE, di cui al regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 e al Regolamento 1303/2013, in forza di un mandato della Commissione europea ovvero su richiesta delle autorità di gestione;
  • tali compiti di esecuzione degli strumenti finanziari destinatari dei Fondi SIE possono essere condotti anche con apporto finanziario da parte di amministrazioni ed enti pubblici o privati, anche a valere su risorse europee;

- l’operatività dell’Accordo prevede che:

  • CDP selezioni con procedure competitive i confidi (i “Confidi”) che rilasceranno garanzie a favore delle PMI operanti nel territorio regionale con riferimento ad operazioni di finanziamento coerenti con le previsioni del POR;
  • le garanzie rilasciate da ciascun Confidi costituiscano un portafoglio di garanzie che sarà oggetto di controgaranzia nel limite di una quota percentuale corrispondente all’80% del valore nominale di ciascuna garanzia e, di conseguenza, del portafoglio di garanzie, rilasciata da CDP a favore dei singoli Confidi, nell’interesse delle PMI beneficiarie della relativa garanzia ed a valere sulle Risorse ER;
  • in esecuzione dell’Accordo di Cooperazione, la Regione e CDP disciplineranno la gestione delle Risorse ER assegnate alla stessa CDP ai sensi dell’Accordo di Cooperazione, per le finalità di cui alla azione 3.1.1 del POR, per la copertura, a titolo gratuito, di una quota percentuale corrispondente al 70% del Cap Prime Perdite. La Regione concede a CDP – a valere sulle Risorse ER oggetto di gestione diretta da parte di quest’ultima, una garanzia autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, per controgarantire gli obblighi di garanzia da assumersi da parte di CDP nei confronti dei Confidi; la struttura dell’intervento prevede che CDP contro-garantisce l’80% di un portafoglio di garanzie originate dai Confidi vigilati, con un cap alle prime perdite pari al 10%. La contro-garanzia concessa da CDP è autonoma, diretta, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta;

 Valutato che la Regione Emilia-Romagna:

- ai sensi dell’articolo 14, comma 1 della legge regionale 1 Agosto 2017, n. 19 è autorizzata, al fine di favorire l’accesso al credito delle imprese del territorio regionale, “ad istituire fondi destinati alla garanzia dei crediti concessi alle imprese che operano sul territorio della Regione, anche attraverso forme di Accordo con operatori regionali e nazionali quali la Cassa depositi e prestiti e il Fondo centrale di garanzia.”;

- intende avviare una collaborazione con CDP, in qualità di Istituto Nazionale di Promozione ai sensi della Legge di Stabilità 2016, per la strutturazione di uno strumento di garanzia a supporto delle microimprese e delle piccole e medie imprese - così come definite dalla Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003 (“PMI”) - regionali che preveda il coinvolgimento del sistema dei Confidi e l’impiego di risorse del POR;

-in particolare, e ferma restando la possibilità di prevedere il conferimento di ulteriori risorse, intende affidare a CDP la gestione di risorse regionali quantificate, in fase di prima assegnazione, in euro 6.798.124,44 finalizzate all’azione del terzo asse prioritario del POR (Competitività e attrattività del sistema produttivo) 3.1.1. “Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili […] sia attraverso tradizionali strumenti di aiuto, sia attraverso fondi rotativi di garanzia o prestito” e, attraverso successive integrazioni del Fondo, 3.6.1. “Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del credito […] che valorizzino anche il ruolo dei confidi più efficienti ed efficaci” (le “Risorse ER”), per lo sviluppo di una piattaforma di garanzia a supporto delle PMI operanti sul territorio regionale;

Valutato quindi che sussistano i presupposti ai sensi dell’art. 5, comma 6 del Codice Appalti e la conformità dell’iniziativa con la normativa applicabile, ivi incluso il Regolamento 1303/2013 e la normativa europea sugli aiuti di Stato,

- di poter affidare a CDP la gestione di risorse regionali e del POR mediante la sottoscrizione di un Accordo di cooperazione interamministrativa (l’“Accordo”), di cui allo schema allegato 1 del presente atto, e che tale affidamento possa consentire di raggiungere con maggiore efficienza l’obbiettivo di interesse comune del sostegno alle PMI;

- attraverso tale Accordo di potere agevolare il sistema delle PMI del territorio regionale nell’accesso al credito;

- di poter sottoscrivere l’Accordo di finanziamento di cui allo schema Allegato 2, parte integrante del presente atto, mediante il quale verranno disciplinati, tra l’altro:

a) gli obblighi di CDP di:

  • porre in essere le procedure aperte, trasparenti e non discriminatorie per l’individuazione e la selezione dei Confidi Ammessi;
  • all’esito delle procedure di cui al punto che precede, trasmettere prontamente alla Regione un elenco dei Confidi Ammessi, unitamente alla documentazione da questi ultimi fornita nonché dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dall’Accordo di Garanzia per l’ammissione del relativo Portafoglio di Garanzie al beneficio della Controgaranzia CDP;
  • procedere alla rendicontazione a beneficio della Regione delle attività poste in essere ai fini dell’operatività della Piattaforma, dei relativi Monitoraggio e reportistica);

b) l’utilizzo da parte di CDP delle Risorse ER alla stessa CDP assegnate in gestione diretta, a titolo di parziale controgaranzia degli obblighi di pagamento da assumersi da parte di CDP ai sensi della Controgaranzia CDP, in caso di escussione della stessa;

- di poter sottoscrivere l’Accordo di garanzia di cui allo schema Allegato 3, parte integrante del presente atto, mediante il quale verranno disciplinati, tra l’altro i termini e le condizioni da sottoscriversi su base bilaterale tra CDP e ciascuno dei Confidi Ammessi, recanti la disciplina di apposita linea di credito per firma che sarà messa a disposizione da parte di CDP a beneficio di ciascun Confidi Ammesso per il rilascio a favore dello stesso, secondo i termini ivi previsti e in conformità all’Accordo di Cooperazione, della relativa Controgaranzia CDP. L’Accordo di garanzia disciplinerà quindi i termini e le condizioni della Controgaranzia CDP;

Valutato inoltre che la Controgaranzia CDP sarà rilasciata a favore delle PMI nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (il “Regolamento De Minimis”) ovvero, a seconda dei casi, dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (il “Regolamento di Esenzione”);

 Visti

- la legge 16 gennaio 2003, n. 3 “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”, ed in particolare l’art. 11 “Codice unico di progetto degli investimenti pubblici”;

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente per oggetto “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, e successive modifiche;

- la circolare prot. PG/2011/148244 del 16 giugno 2011 inerente le modalità tecnico-operative e gestionali relative alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta Legge 136/2010 e ss.mm.;

- la determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 7 luglio 2011, recante “Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;

- il D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;

- il Decreto Legislativo 9 novembre 2012, n. 192 “Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell’articolo 10, comma 1 della legge 11 novembre 2011, n.180”;

- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, convertito con modificazioni in Legge 9 agosto 2013, n. 98, ed in particolare l’art. 31, nonché le circolari del Servizio di gestione della spesa regionale PG/2013/154942 del 26/06/2013 e PG/2013/208039 del 27/08/2013;

Ritenuto che:

-ricorrano gli elementi di cui al D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. per procedere all’assunzione dell’impegno di spesa in relazione alla tipologia di spesa prevista e alle modalità gestionali delle procedure medesime;

-la procedura dei conseguenti pagamenti, che saranno disposti in attuazione del presente atto, è compatibile con le prescrizioni previste all’art. 56, comma 6, del citato D.lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.; 

Dato atto che all’investimento pubblico oggetto del presente provvedimento è stato assegnato, dalla competente struttura ministeriale, il seguente Codice Unico di Progetto (CUP E84H17000850002);

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore a Attività Produttive, Piano energetico, Economia Verde e Ricostruzione post-sisma, Palma Costi;

A voti unanimi e palesi

delibera

1. di costituire, in attuazione del POR FESR 2014/2020, un Fondo (in seguito Fondo EuReCa, acronimo per Europa, Regione e Cassa Depositi e Prestiti) finalizzato ad aumentare la capacità delle imprese del territorio ad accedere al credito attraverso la garanzia, secondo le modalità operative disciplinate dall’Accordo di Cooperazione interamministrativa, dall’Accordo di finanziamento e dall’Accordo di Garanzia (in seguito “gli Accordi”) con Cassa Depositi e Prestiti di cui al punto [7]; 

2. di affidare il Fondo EuReCa di cui al punto [1] a Cassa Depositi e Prestiti, con sede legale in Roma, via Goito n. 4, in seguito (“CDP”), secondo le modalità previste dall’art. 5, comma 6 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, poiché CDP presenta la qualifica di Istituto Nazionale di Promozione secondo l’articolo 1, comma 826 della Legge di Stabilità 2016;

3. di stabilire che il Fondo EuReCa di cui al Punto [1] venga finanziato dalle risorse attualmente stanziate sul capitolo 21129 “FONDO DI GARANZIA FINALIZZATO AD AGEVOLARE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE ANCHE ATTRAVERSO OPERATORI NAZIONALI”, pari ad Euro 6.798.124,44, del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017;

4. di stabilire che il Fondo EuReCa di cui al punto [1] possa essere incrementato, con le modalità previste dagli Accordi, fino a 15.000.000,00 di euro, qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse;

5. di stabilire che la presente prima assegnazione di risorse sia finalizzata a garantire attività coerenti all’Azione 3.1.1. del POR FESR secondo il seguente schema operativo:

Caratteristiche dell’Intervento

Intervento ammesso

Misura 3.1.1

Fondo perduto

15%

Finanziamento

85%

Finanziamento Minimo Euro

40.000,00

Finanziamento Massimo Euro

500.000,00

Durata

Da 2 a 7 anni

 

Fatto 100 l’intervento

- Garanzia Confidi

68%

- Riassicurazione*

54,40%

Coefficiente massimo Garanzie Confidi vs Contributo a Fondo perduto

4,53

*a livello di portafoglio la riassicurazione è cappata fino a un valore massimo pari al 10% del portafoglio di volta in volta controgarantito (per il 70% a valere su risorse messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna e per il 30% su risorse di CDP) 

6. di stabilire che, al finanziamento sottostante la garanzia di cui al punto precedente, su richiesta dell’impresa beneficiaria, sarà affiancato un finanziamento a Fondo perduto pari al 15% della spesa ammissibile, i cui criteri verranno stabiliti con un successivo provvedimento;

7. di approvare “gli Accordi” di cui agli schemi allegati:

1. Accordo di cooperazione interamministrativa

2. Accordo di finanziamento

3. Accordo di garanzia

parti integranti e sostanziali del presente provvedimento che regoleranno la gestione del Fondo di cui al Punto 1; 

8. di stabilire che gli aiuti concessi alle imprese operanti nel territorio dell’Emilia-Romagna attraverso il Fondo EuReCa istituito dal presente provvedimento dovranno essere assegnati nel rispetto della disciplina in tema di aiuti di stato ed in particolare dei Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (pubblicato sulla G.U. dell’Unione europea L 352 del 24/12/2013) come aiuti “de minimis” o nel rispetto del Regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno (il “Regolamento di Esenzione”), in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea;

9. di dare atto che non è richiesta l’informazione antimafia, in quanto CDP ricade nel caso di cui all’art. 83, comma 3, lett. b del D.Lgs. n. 159/2011; 

10. di assegnare e concedere in favore di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. con sede legale in Roma, Via Goito n. 4, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 80199230584, CCIAA di Roma n. REA 1053767, capitale sociale euro 4.051.143.264,00 interamente versato, Codice Fiscale 80199230584, Partita IVA 07756511007 (“CDP”)la somma di € 6.798.124,44, in relazione all’affidamento del Fondo EuReCa di cui al punto 1, C.U.P. E84H17000850002;

11.di impegnare l’importo complessivo di € 6.798.124,44 quale dotazione iniziale del Fondo EuReCa, sul capitolo 21129 “FONDO DI GARANZIA FINALIZZATO AD AGEVOLARE L'ACCESSO AL CREDITO DELLE IMPRESE ANCHE ATTRAVERSO OPERATORI NAZIONALI”, registrato al numero 6192 di impegno, del bilancio finanziario gestionale 2017-2019, anno di previsione 2017 che presenta la necessaria disponibilità; 

12. di dare atto che in attuazione del D.lgs. 118/2011 e ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della Transazione elementare, come definita dal citato decreto, risulta essere la seguente:

Capitolo 21129 - Missione 14 - Programma 01 - Codice economico U.3.03.03.04.999 - COFOG 04.4 - Transazioni UE 8 - SIOPE 3030304999 - Codice CUP E84H17000850002 - C.I. Spesa 3 - Gestione ordinaria 3

13. di stabilire che, per la gestione del Fondo EuReCa di cui al Punto [1], la Regione Emilia-Romagna riconosce al Gestore le commissioni di gestione previste all'art. 7 dell'Accordo di cooperazione interamministrativa; l'autorizzazione all'imputazione delle predette commissioni di gestione al Fondo è rilasciata dalla Regione, sulla base della rendicontazione dei soli costi diretti e indiretti sostenuti per la gestione delle Risorse ER, in misura proporzionale agli importi garantiti e nel rispetto dei limiti previsti, con riferimento agli interventi di garanzia, dall’articolo 13, comma 2, del regolamento delegato (UE) n. 480/2014.

Le predette commissioni saranno in misura massima pari:

- allo 0,4% dell’importo cumulato versato, pro rata temporis, dalla Regione a CDP; e

- allo 0,6% dell’importo cumulato versato, pro rata temporis, dalla Regione a CDP e impegnato in Controgaranzia CDP a fronte di prestiti effettivamente erogati, a titolo di c.d. “performance fee”.

Resta in ogni caso inteso che il rapporto tra l’ammontare complessivo delle commissioni e l’ammontare complessivo corrisposto dalla Regione a CDP non potrà superare il 6% delle Risorse ER effettivamente versate a CDP.

A decorrere dal termine del periodo di programmazione (2023) e fino all’estinzione dell’ultima Controgaranzia CDP rilasciata, la Regione corrisponderà in ogni caso a CDP un ammontare pari allo 0,5% annuo delle Risorse ER complessivamente impegnate in Controgaranzie CDP outstanding, al netto, quindi, di importi eventualmente corrisposti a CDP a seguito dell’escussione di Controgaranzie CDP per effetto di una corrispondente escussione di Garanzie Confidi da parte dei Confidi Ammessi ai sensi dei relativi Accordi di Garanzia.

14. di demandare al dirigente competente per materia:

- La sottoscrizione degli Accordi di cui al punto [7],

- la liquidazione delle risorse finanziarie secondo le modalità previste dall’art. 3 dell’Accordo di cooperazione interamministrativa di cui all’Allegato 1, la richiesta di emissione dei relativi titoli di pagamento e tutti gli altri provvedimenti previsti dalla normativa vigente che si rendessero necessari;

- l’eventuale modifica/integrazione marginale che si rendesse necessaria alla piena operatività della misura in oggetto, approvata con il presente provvedimento, in osservanza dei principi indicati nella presente delibera;

15. di stabilire che il Fondo EuReCa di cui al punto 1, anche a seguito delle modifiche al regolamento europeo n.1303/2013, possa avere le caratteristiche di eligibilità finalizzate alla certificazione della spesa relativa ai fondi strutturali POR FESR, da parte dell’Autorità di gestione e che eventuali integrazioni generate dalle modifiche del regolamento europeo n.1303/2013 potranno costituire oggetto di integrazione;

16. di pubblicare la presente deliberazione comprensiva dell'Allegato 1 nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito http://www.regione.emilia-romagna.it/;

17. di dare atto che si provvederà agli adempimenti previsti dall’art.56, comma 7, del citato D.lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

18. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

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application/pdf Allegato 2 - 1.0 MB
application/pdf Allegato 3 - 957.0 KB

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