n.93 del 30.03.2020 (Parte Seconda)

Disposizioni per lo svolgimento a distanza degli esami volti al rilascio della qualifica professionale di Operatore Socio-Sanitario (OSS), in vigenza delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il Decreto Legge del 23 febbraio 2020, n. 6 “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

Visti i Decreti della Presidente del Consiglio dei Ministri:

- 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522)(GU n.59 del 8/3/2020)”;

- 9 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01558)(GU n.62 del 9/3/2020)”;

- 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01605)(GU n.64 del 11/3/2020);

Vista la legge Regionale n. 12 del 30 giugno 2003, “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” e ss.mm.ii.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n.177/2003 “Direttive regionali in ordine alle tipologie di azione ed alle regole per l’accreditamento degli organismi di formazione professionale” e ss.mm.ii.;

- n.936/2004 “Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale delle qualifiche” e ss.mm.ii.;

- n.1434/2005 “Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze” e ss.mm.ii.;

- n.530/2006 “Il sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze”;

- n.1695/2010 “Approvazione del documento di correlazione del sistema regionale delle qualifiche (SRQ) al quadro europeo delle qualifiche (EQF)” e ss.mm.ii.;

- n.739/2013 “Modifiche e integrazioni al sistema di formalizzazione e certificazione delle competenze di cui alla DGR n.530/2006”;

- n.742/2013 “Associazione delle conoscenze alle unità di competenza delle qualifiche regionali”;

- n.1298/2015 “Disposizioni per la programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro - Programmazione SIE 2014-2020”;

- n.1292/2016 “Recepimento del D.lgs. n. 13/2013 e del D.M. 30 giugno 2015, nell'ambito dei Sistemi Regionali delle Qualifiche (SRQ) e di Certificazione delle Competenze (SRFC)”;

- n.996/2019 “Aggiornamento dell'elenco unitario delle tipologie di azione - programmazione 2014/2020 di cui alla delibera di giunta regionale n.226/2019”;

Richiamati in particolare:

- l’“Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’operatore socio-sanitario e per la definizione dell’ordinamento didattico dei corsi di formazione” (Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 - rep. Atti n. 1161);

- la propria deliberazione n.191/2009 “Disposizioni per la formazione dell'Operatore Socio-Sanitario in attuazione della L.R. 12/2003 e approvazione dei relativi standard professionali e formativi” così come modificata, con riferimento agli standard formativi, dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1298/2015;

Visto in particolare, del succitato Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001, l’art. 12 “Esame finale e rilascio dell’attestato”, che prevede al comma 2 “Al termine del corso gli allievi sono sottoposti ad una prova teorica e ad una prova pratica da parte di una apposita commissione d’esame… (omissis)”;

Dato atto che con la propria sopra citata deliberazione n. 191/2009 si è disposto in merito all’applicazione dei dispositivi attuativi della Legge Regionale n. 12/2003 alla formazione per l’Operatore Socio-Sanitario (OSS) - nel rispetto degli standard minimi previsti dal suddetto Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2001 ed in particolare, si è disposta l’applicazione del Sistema regionale di formalizzazione e certificazione delle competenze (SRFC) di cui alle sopra citate proprie deliberazioni n. 560/2006 e n. 739/2013 ai fini del rilascio, a seguito di accertamento tramite esame, della certificazione finale (Certificato di qualifica professionale di OSS);

Rilevato che nell’Allegato 1, parte integrante della propria deliberazione n. 739/2013, che definisce “Il Sistema Regionale di Formalizzazione e Certificazione delle Competenze SRFC”:

- al Capitolo 5 - Accertamento tramite esame specifica che “L’esame deve sempre realizzarsi attraverso modalità adeguate a valutare il possesso delle competenze da parte della singola persona. A tal fine è costituito da:

- una “prova pratica”;

- un “colloquio”;

- al Punto 5.1 La prova pratica precisa che:

- “La prova pratica riflette una simulazione lavorativo–professionale. Oggetto, modalità di svolgimento e criteri di valutazione vanno definiti in funzione delle caratteristiche tipiche dei contesti tecnico-organizzativi e dei processi lavorativo-professionali in cui si esercitano le competenze da accertare”;

- “La prova pratica può essere costituita o integrata da una prova scritta”;

- “Per verificare capacità di gestione di relazioni interpersonali sono utilizzabili role playing, che possono essere videoregistrati.”;

al Punto 5.2 Il colloquio prevede che:

- “Il “colloquio” si effettua a completamento e/o a compensazione della prova pratica.”;

- “Può riguardare:

- l’esplicitazione e l’integrazione di alcune attività realizzate e/o la motivazione di decisioni e soluzioni prese (funzione di completamento);

- l’analisi e la descrizione dell’attività realizzata nel corso della prova pratica, le difficoltà incontrate, gli eventuali errori commessi e relative soluzioni (funzione di compensazione).”;

Valutato per quanto sopra riportato, nella piena applicazione e nel rispetto di quanto disposto in materia di formalizzazione e certificazione, che la “prova pratica” prevista per l’esame finale per il rilascio della qualifica professionale di OSS dall’Accordo Stato-Regioni del 22 febbraio del 2001:

- sia da intendersi come simulazione lavorativa-professionale;

- possa essere realizzata anche attraverso il pieno ricorso alle tecniche e tecnologie digitali e pertanto anche a distanza;

- debba essere completata e/o compensata dalla prova orale al fine di permettere l’esplicitazione e l’integrazionee la descrizione di quanto realizzato attraverso la prova “pratica”;

Dato atto che, stante il permanere delle misure restrittive adottate per il contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, le attività d’esame che prevedono la presenza fisica dei candidati sono sopese;

Evidenziato tuttavia che il protrarsi dell’emergenza epidemiologica ha fatto emergere la necessità ed urgenza di favorire l’inserimento di nuovo personale qualificato all’interno delle strutture sanitarie e socio sanitarie;

Ritenuto a tal fine di:

- dettare disposizioni operative per lo svolgimento a distanza degli esami volti al rilascio della qualifica professionale di Operatore Socio-Sanitario (OSS), in vigenza delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica, allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;

- disporre che le suddette disposizioni operative siano applicabili esclusivamente agli accertamenti tramite esame finalizzati al rilascio della qualifica professionale di OSS, relativamente alle attività formative autorizzate dalla Regione con propri atti, che siano già concluse o in fase di conclusione e per le quali siano stati comunque raggiunti dagli allievi i requisiti di ammissibilità agli esami e cioè:

- frequenza obbligatoria prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 22/2/2001 (90% delle ore complessive di durata del percorso formativo);

- acquisizione di una quota non inferiore al 75% delle capacità e conoscenze di ciascuna Unità di Competenza della qualifica, come formalizzato nel documento di valutazione delle evidenze;

- disporre infine che le suddette disposizioni operative di cui all’allegato 1) siano applicabili unicamente nel periodo di vigenza delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;

Richiamata la Legge Regionale n. 43/2001 “Testo unico in materia di organizzazione e rapporti di lavoro” e ss.mm.;

Visti:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 83 del 21 gennaio 2020 “Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022” ed in particolare l’allegato D “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2020 - 2022”;

Richiamate infine le proprie deliberazioni:

- n. 2416/2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e ss.mm. per quanto applicabile;

- n. 468/2017 “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Viste, altresì, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta degli Assessori allo Sviluppo economico e green economy, Lavoro, Formazione e alle Politiche per la salute;

A voti unanimi e palesi

delibera

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare le “Disposizioni operative per lo svolgimento a distanza degli esami volti al rilascio della qualifica professionale di Operatore Socio-Sanitario (OSS), in vigenza delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica” di cui all’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di disporre che le disposizioni operative di cui al precedente punto 1. sono applicabili esclusivamente agli accertamenti tramite esame finalizzati al rilascio della qualifica professionale di OSS, relativamente alle attività formative autorizzate dalla Regione con propri atti, che siano già concluse o in fase di conclusione e per le quali siano stati comunque raggiunti dagli allievi i requisiti di ammissibilità agli esami e cioè:

- frequenza obbligatoria prevista dall’Accordo Stato-Regioni del 22/02/2001 (90% delle ore complessive di durata del percorso formativo);

- acquisizione di una quota non inferiore al 75% delle capacità e conoscenze di ciascuna Unità di Competenza della qualifica, come formalizzato nel documento di valutazione delle evidenze;

3. di disporre infine che le disposizioni operative di cui all’allegato 1 al presente atto sono applicabili unicamente nel periodo di vigenza delle disposizioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;

4. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/

5. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà alle pubblicazioni ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa, inclusa la pubblicazione ulteriore prevista dal piano triennale di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 7 bis, comma 3, del D.lgs. n. 33 del 2013 e ss.mm.ii..

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