n.20 del 30.01.2013 periodico (Parte Seconda)

Procedura di verifica (screening) relativa al progetto "tangenziale Roccabianca - II lotto"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) di escludere, dalla ulteriore procedura di VIA, con le prescrizioni di seguito descritte, in considerazione delle mitigazioni previste dal progetto che consentono di ritenere poco significativi gli impatti attesi del progetto di realizzazione di viabilità alternativa al tratto di attraversamento della S.P. n. 33 “Padana Occidentale” denominato “tangenziale Roccabianca – II lotto”;

b) di condizionare la realizzazione dell’opera a:

1) si ritiene necessario risolvere l’interferenza con l’elettrodotto e con l’acquedotto e ottenere l’assenso dei gestori allo spostamento di linea e condotta; il progetto deve garantire che la tutela dei corpi idrici si integri con la manutenzione e cura della vegetazione ad essi connessa;

2) il filare alberato che delimita la viabilità e quelli che marcano l’orditura dei campi e le scarpate riparie vanno preservati;

3) al fine del riutilizzo dei terreni di risulta derivanti dagli scavi, occorre fare riferimento a quanto previsto dall’art. 186 del DLgs 152/2006 (vigente all’epoca della presentazione del progetto);

4) in considerazione dei flussi veicolari che interessano la zona di intervento, durante il periodo di realizzazione si dovrà prevedere un’adeguata deviazione del traffico; al fine di garantire la continuità del traffico veicolare e separare i flussi dei veicoli privati da quelli dei mezzi operanti nel cantiere si chiede vengano adottate le seguenti misure:

- utilizzo di barriere di tipo new jersey in tutte le situazioni di conflittualità tra traffico veicolare privato e traffico di cantiere;

- predisporre una viabilità a senso unico alternato regolato da impianti semaforici in corrispondenza di tutte le lavorazioni che comportano un restringimento della carreggiata;

- prevedere una viabilità alternativa che permetta di by-passare il tratto interessato dall’intervento;

5) per minimizzare gli impatti durante le fasi di realizzazione si ritiene inoltre necessario mettere in atto le seguenti misure di mitigazione; per limitare le emissioni diffuse e puntuali di polveri derivanti dalla movimentazione e dai depositi di materiali sciolti e dalla circolazione dei mezzi di cantiere si dovrà:

- provvedere all’umidificazione dei depositi temporanei di terre e di inerti, delle aree di cantiere e delle piste non consolidate soprattutto quando queste si trovino nelle vicinanze di abitazioni;

- provvedere alla copertura con teloni degli inerti trasportati con autocarri;

- munire le uscite dalle aree di cantiere alla rete stradale con impianti di lavaggio per la pulizia delle ruote;

6) per l’approvvigionamento degli inerti necessari alla realizzazione dell’opera e per lo smaltimento dei rifiuti andranno utilizzati siti regolarmente autorizzati sulla base di quanto disposto dagli strumenti di pianificazione di settore vigenti, privilegiando i siti più idonei a minimizzare gli impatti legati al traffico;

7) i mezzi di cantiere dovranno essere conformi alle normative vigenti e dotati di tutti gli accorgimenti utili a limitare il rumore e le emissioni in atmosfera (almeno Euro3);

8) la realizzazione dell’impianto di illuminazione stradale dovrà essere conforme alla L.R. 19/2003 “Norme in materia di riduzione dell’inquinamento luminoso e di risparmio energetico” e alle specifiche tecniche definite nei relativi strumenti di attuazione (Direttiva approvata con delibera di G.R. n. 2263/2005 e Circolare approvata con determina del Direttore Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa n. 14096 del 12 ottobre 2006);

9) al fine di evitare danneggiamenti alla vegetazione durante le fasi di cantiere andranno messe in atto misure di tutela della vegetazione esistente, con particolare riguardo agli alberi di maggiore dimensione, evitando la ricarica di terreno attorno agli alberi e gli scavi troppo vicini alle radici per non comprometterne l’aerazione dell’apparato radicale;

10) per il ripristino delle aree di cantiere e delle altre aree interessate dai lavori andrà riutilizzato il terreno vegetale proveniente dallo scotico, che si avrà cura di accumulare, separatamente dalle altre tipologie di materiale, in spessori adeguati provvedendo alla sua manutenzione per evitarne la morte biologica;

11) il progetto definitivo delle opere a verde dovrà essere sottoposto all’approvazione del comune di Roccabianca e dovrà comprendere le operazioni di manutenzione degli impianti per almeno tre anni dalla messa a dimora e il reimpianto delle fallanze nel primo anno di manutenzione;

12) per l’infrastruttura viaria dovrà essere rispettata la normativa vigente in materia di inquinamento acustico sia durante la fase di realizzazione dell’opera sia durante l’esercizio, soprattutto relativamente all’area di futura espansione territoriale (il riferimento normativo per le immissione acustiche durante la fase di esercizio è il DPR n. 142 del 30/3/2004 “Regolamento recante disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell’articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447”);

13) qualora siano previsti superamenti dei limiti acustici connessi alle attività di cantiere, dovrà essere presentata al comune di Roccabianca (territorialmente competente) richiesta di autorizzazione in deroga per le attività di cantiere ai sensi della DGR della Regione Emilia-Romagna n. 45 del 21/01/2002, da sottoporre al parere di ARPA;

14) resta fermo che la realizzazione del progetto in esame, sia nella fase di cantiere che per quella di esercizio, è subordinata al rilascio da parte delle autorità competenti di tutte le autorizzazioni ed i pareri necessari ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

c) di trasmettere la presente delibera alla proponente Provincia di Parma;

d) di trasmettere la presente delibera a: Provincia di Parma, al Comune di Roccabianca e all’ARPA - Sezione provinciale di Parma;

e) di pubblicare per estratto, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

f) di pubblicare il presente atto sul sito WEB della Regione Emilia-Romagna.

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