n.354 del 17.12.2014 periodico (Parte Seconda)

Autorizzazione art. 60 DPR 753/80 per variante n. 2 di attuazione del progetto di riqualificazione dell'area ricompresa tra il ponte Mascarella, Viale Berti Pichat, Via Ranzani e ferrovia Bologna-Portomaggiore in comune di Bologna. Proponente Soc. HERA S.p.A.

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

 1. di autorizzare, in via straordinaria, considerate le particolari circostanze locali la variante n°2 all’intervento già autorizzato con D.D. n. 7939 del 13/07/12 e D.D. n. 12538 del 11/09/14 di “Attuazione del progetto di riqualificazione dell'area compresa tra il ponte Mascarella, viale Berti Pichat, via Ranzani e Ferrovia” in via Berti Pichat 2/4 Lotto privato comparto R3.53, in comune di Bologna, (fg. 164 mapp. n. 41, 441 e 442), ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 753/80 derogando eccezionalmente da quanto previsto dall'art. 49 dello stesso DPR;

2. di dare atto che l’autorizzazione all’intervento è composta dal presente atto e dai sotto elencati elaborati grafici pervenuti con prot. n. PG.2014.347203 del 30/09/14 e depositati presso l’archivio del Servizio Ferrovie della Regione Emilia-Romagna, di seguito elencati, che formano parte integrante e sostanziale dell’autorizzazione:

  • Relazione illustrativa variante (REL NOF 01 del 9/9/14);
  • Elaborato grafico seconda variante RFI-FER (NOF 01 del 9/9/14);
  • Elaborato grafico seconda variante tavola comparativa RFI-FER (NOF 02 del 9/7/14);
  • Elaborato grafico seconda variante sezione edificio RFI-FER (NOF 03 del 9/9/14);
  • Dichiarazione liberatoria del 24/9/14;

3. di dare atto che, assunta agli atti la c.d. dichiarazione “liberatoria” sottoscritta dal richiedente, il medesimo esprime;

a) la volontà di rispettare i vincoli e le prescrizioni del presente atto;

b) la consapevolezza, data la vicinanza alla linea ferroviaria delle opere autorizzate, di esporsi ai disagi derivanti in via diretta o indiretta anche a seguito di variazioni dell’esercizio e/o ampliamento della linea, rinunciando a qualsiasi futura pretesa d’indennizzi di sorta;

c) l’impegno di rendere edotti in ogni modo (pena il ripristino a proprio onere delle condizioni dei luoghi ex-ante) eventuali acquirenti, affittuari o aventi causa sull’immobile o sulle opere in oggetto, della presente autorizzazione, dei vincoli e delle prescrizioni in essa contenuta e dell’esistenza della dichiarazione liberatoria i cui impegni dovranno essere formalmente accettati dagli stessi;

4. di stabilire inoltre quanto segue;

  • l’intervento deve essere coerente con gli adempimenti previsti dalla L.R. 15/01 e sue successive disposizioni applicative e integrative in merito all’inquinamento acustico;
  • entro due anni dalla data del rilascio della presente autorizzazione il proprietario richiedente dovrà presentare domanda al Comune interessato per acquisire il relativo Permesso di Costruire o depositare la Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) o la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), scaduto inutilmente tale termine la presente autorizzazione decade di validità;
  • qualora l’opera in questione sia soggetta a Permesso di Costruire nel medesimo atto, rilasciato dal Comune competente, occorre che risulti indicato il seguente impegno nella formulazione sottoindicata;

“E’ fatto obbligo di rispettare le prescrizioni e i vincoli previsti dall’autorizzazione rilasciata dalla Regione Emilia-Romagna per quanto attiene la deroga dalla distanza minima dell’opera in oggetto dalla più vicina rotaia, ai sensi dell’60 del DPR 753/80”;

  • qualora l’opera in questione sia soggetta a Comunicazione di Inizio Lavori (CIL) o a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) è fatto obbligo al proprietario richiedente di allegare copia della presente autorizzazione alla segnalazione medesima;
  • il richiedente dovrà dare comunicazione al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria dell’inizio dei lavori in oggetto e successivamente, dell’avvenuta esecuzione degli stessi;
  • eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza dell’opera in oggetto, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura del Gestore dell’infrastruttura ferroviaria a spese della proprietà o aventi causa della costruzione;
  • qualora non vengano rispettate le condizioni previste dal presente provvedimento, potrà essere disposta la revoca e/o la decadenza dello stesso in qualsiasi momento, da parte della Regione Emilia-Romagna, fatte salve le ulteriori sanzioni di legge;
  • al Gestore dell’infrastruttura ferroviaria in parola è affidata la verifica della corretta esecuzione dell’intervento, la sua corrispondenza agli elaborati presentati e il rispetto delle prescrizioni, sia in fase realizzativa che a conclusione lavori;
  • la presente autorizzazione dovrà essere conservata dalla/e proprietà attuale/i e futura/e ed esibita ad ogni eventuale richiesta di presa visione del personale delle Amministrazioni competenti alla sorveglianza e vigilanza della linea ferroviaria in oggetto;

5. di dare atto che la presente autorizzazione è rilasciata nei riguardi esclusivi della sicurezza e regolarità dell’esercizio ferroviario e della tutela dei beni ferroviari della Regione Emilia-Romagna, conseguentemente sono fatti salvi e impregiudicati i diritti di terzi;

6. di dare atto che l’adempimento agli obblighi di pubblicità e trasparenza del presente atto secondo quanto previsto dall’art. 23 D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 verrà eseguito nelle forme previste dall’Allegato A - parte seconda- della deliberazione della Giunta regionale n. 1621 del 11 novembre 2013.

6. di pubblicare per estratto il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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