n.123 del 09.05.2013 (Parte Seconda)

Determinazione delle tariffe per prestazioni di assistenza ospedaliera in strutture pubbliche e private accreditate della Regione Emilia-Romagna applicabili a decorrere dall'1/1/2013

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Tenuto presente che ai sensi dell'art. 8 sexies del decreto legislativo n. 502 del 30/12/1992 e successive modificazioni la remunerazione delle attività assistenziali, limitatamente agli episodi di assistenza ospedaliera per acuti erogata in regime di degenza ordinaria e di day-hospital, è determinata in base a tariffe predefinite;

Considerato che il medesimo articolo 8-sexies del richiamato DLgs 502/92 e ss.mm. prevede al comma 5 che “il Ministero della Sanità, sentita l'Agenzia per i Servizi Sanitari Regionali, d'intesa con la Conferenza permanente, con apposito decreto individua i sistemi di classificazione che definiscono l'unità di prestazione o di servizio da remunerare, determina le tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate, tenuto conto, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità nell'uso delle risorse, anche in via alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome. Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali, nel rispetto del principio del perseguimento dell'efficienza e dei vincoli di bilancio derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale, in base ai quali le Regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di attività, verificate in sede di accreditamento delle strutture stesse. Le tariffe massime di cui al presente comma sono assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Gli importi tariffari, fissati dalle singole Regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è abrogato il decreto del Ministro della Sanità 15 aprile 1994, recante «Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994”;

 Visti:

- l’ art. 1 dell’Intesa del 3 dicembre 2009 - Patto per la salute 2010-2012 - che prevedeva una programmazione triennale del fabbisogno del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) con incrementi annuali del fabbisogno;

 - le Leggi n. 122/2010, e n. 111/2011 - che hanno introdotto riduzioni del fabbisogno del SSN così come definito dal Patto per la Salute a fronte di manovre di potenziale riduzioni delle spese;

 - il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 recante: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" convertito, con modificazioni, in Legge 7 agosto 2012, n. 135 - cosiddetto spending review - che all’art. 15, comma 22, prevede una ulteriore riduzione del fabbisogno del SSN di 900 milioni di Euro per l’anno 2012, di 1.800 milioni di Euro per l’anno 2013, e 2.000 milioni di Euro per l’anno 2014;

Dato atto pertanto che negli ultimi due anni è intervenuta una sostanziale congrua contrazione delle risorse finanziarie a disposizione del Servizio Sanitario Regionale (SSR), che impone l’adozione di una serie di misure di sostenibilità del sistema sanitario pubblico volte a garantire l’equilibrio economico-finanziario della Regione Emilia-Romagna;

Considerato che il medesimo decreto-legge all’art. 15, commi 15-19, dispone che il Ministero della Salute determini le tariffe massime per la remunerazione dell’attività di assistenza ospedaliera; tali tariffe costituiscono il riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio Sanitario Nazionale; prevede altresì che, gli importi tariffari fissati dalle singole Regioni, superiori alle tariffe massime, restino a carico dei bilanci regionali;

Considerato che lo stesso decreto ministeriale per la fissazione delle tariffe massime previsto dall’art. 15, comma 15 della L. 135/2012, è stato approvato il 18 ottobre 2012 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 23 del 28 gennaio 2013;

Ritenuto opportuno e necessario, intervenire con un proprio tariffario, sulla base delle competenze istituzionali ed organizzative detenute dalla Regione in materia;

Considerato che, nell’ottica di ridurre la variabilità remunerativa tra le Regioni e per realizzare strumenti di remunerazione delle prestazioni basati su un unico sistema di riferimento indipendente dalla residenza del paziente ai sensi della Legge 311/2004, si debba assumere quale valore di riferimento, nella formulazione del tariffario regionale, il decreto ministeriale, con particolare riguardo alla degenza per acuti, mentre per quanto attiene la psichiatria e la riabilitazione intensiva ed estensiva, anche a seguito della contrattazione con le parti, si è ritenuto di adottare tariffe regionali più congrue alla specificità della casistica e alla loro remunerazione;

Considerato che le Regioni, nell’adottare le tariffe per le prestazioni ospedaliere, possono articolarle in funzione delle diverse tipologie di erogatori, individuate sulla base della complessità della casistica trattata e della complessità funzionale ed organizzativa, nonché in funzione dei volumi di prestazioni erogate;

Considerato che, di conseguenza, diverse Regioni hanno provveduto ad articolare in più fasce gli stabilimenti ed i presidi ospedalieri, differenziandone le modalità di remunerazione e che il numero delle classi tariffarie varia tra le regioni, fino ad un massimo di 6 classi;

Ritenuto pertanto necessario articolare le fasce tariffarie su più livelli coerenti con la struttura dei costi di produzione e derivanti, oltre che dalla complessità della casistica trattata e dalla dimensione della struttura, dalla presenza del Dipartimento di Emergenza - Urgenza con disponibilità h24;

Considerato infatti che il service-mix e la rete dell’emergenza-urgenza con disponibilità h24 incide significativamente sui costi di produzione e che l’analisi dei costi evidenzia un’ampia variabilità tra le strutture che dispongono o meno del sistema dell’emergenza/urgenza;

Ritenuto di definire le tariffe massime per i ricoveri ospedalieri effettuati in Emilia-Romagna, dalle strutture pubbliche e private accreditate, secondo tre fasce di ospedali determinate coi seguenti criteri:

1. Presenza di una funzione di emergenza-urgenza di secondo/primo livello

2. Dimensione delle strutture ospedaliere definite in base al numero dei posti letto

3. Complessità della casistica trattata e volumi di produzione

;

Dato atto pertanto di assumere, per le motivazioni sopra esposte, il decreto nazionale quale sistema di riferimento per la remunerazione degli erogatori pubblici e privati accreditati da applicare, in relazione ai volumi di finanziamento e budget definiti nella Regione Emilia-Romagna, nell’ambito delle fasce sopra descritte;

Dato atto del percorso di consultazione con le parti imprenditoriali e sociali di questa regione, e in particolare dell’avvenuta condivisione del nuovo sistema di remunerazione di cui al presente atto con AIOP-Emilia-Romagna, anche ai fini di quanto previsto dall’Accordo generale di cui alla DGR 1920/2011 punto b.2;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di individuare, nel “decreto nazionale tariffe” la tariffa massima per la remunerazione dell’attività di assistenza ospedaliera erogata a favore di cittadini residenti in Emilia-Romagna, fatto salvo la remunerazione delle Aziende Ospedaliero-Universitarie e l’Istituto Ortopedico Rizzoli per le quali è prevista una integrazione per i maggiori costi legati alla complessità organizzativa;

2. di approvare la classificazione in Fascia A o B o C degli stabilimenti ospedalieri della Regione Emilia-Romagna, come riportato all’Allegato n. 1 che è parte integrante del presente provvedimento;

3. di determinare pertanto le tariffe in tre livelli per l’attività per acuti:

  • FASCIA A 

100% della tariffa nazionale e per le Aziende Ospedaliero- Universitarie, compreso l’Istituto ortopedico Rizzoli, 103% della Tariffa nazionale

  • FASCIA B

95% della tariffa nazionale

  • FASCIA C

rimodulazione della tariffa nazionale,con tendenziale riduzione degli importi, secondo quanto stabilito negli allegati di cui al punto 8;

4. di mantenere, per le prestazioni di assistenza ospedaliera psichiatrica, erogate presso gli ospedali pubblici e privati accreditati, il sistema di remunerazione a giornata di degenza e le tariffe stabilite alle deliberazioni di Giunta regionale n. 69/2011 e n. 1920/2011;

5. di mantenere, per la riabilitazione intensiva ed estensiva, le tariffe stabilite alla deliberazione di Giunta regionale n. 69/2011;

6. di specificare che, tale sistema tariffario viene applicato per ciascun stabilimento, come indicato all’Allegato n. 1, a partire dai dimessi dell'1/1/2013, dando atto che, a seguito del verbale d’intesa Regione Emilia-Romagna e Aiop siglato in data 23 aprile 2013, per mezzo del presente provvedimento si intende adeguato quanto previsto nella DGR 1920/2011 recante Approvazione dell’accordo tra la Regione Emilia-Romagna e l’Aiop per il periodo 2011-2014;

7. di stabilire che il nuovo sistema di remunerazione si applica agli accordi contrattuali stipulati dalle articolazione del Servizio Sanitario Regionale con le strutture pubbliche e private accreditate;

8. di stabilire negli Allegati 2, 3, 4 e 5 che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, le specifiche tecniche relative all’applicazione delle tariffe e le tariffe medesime;

9. di specificare che nulla è innovato rispetto alla remunerazione delle prestazioni nell’ambito della mobilità attiva, per la quale continua ad applicarsi quanto previsto dagli accordi interregionali per la compensazione della mobilità sanitaria (ex Testo Unico per la compensazione della mobilità sanitaria) e che per i cittadini provenienti dal Veneto, Marche, Toscana e Sicilia, valgono gli accordi specificatamente sottoscritti in termini di tetti di budget;

10. di pubblicare il presente provvedimento, comprensivo degli allegati parte integrante e sostanziale dell’atto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina