n.229 del 24.07.2014 (Parte Seconda)

Modifiche ed integrazioni alla direttiva, approvata con ordinanza commissariale n. 2 del 5 giugno 2014, disciplinante i criteri, le modalità ed i termini per la concessione di contributi per gli interventi di ripristino della funzionalità degli immobili ad uso abitativo danneggiati dalla tromba d’aria del 3 maggio 2013 verificatasi in alcuni comuni delle province di Bologna e Modena e dagli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014 verificatisi in alcuni comuni della provincia di Modena

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1, comma 2, del D.L. n. 74/2012

ed ai sensi dell’art.1 del D.L. n. 74/2014

 VISTI:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013, pubblicata nella G.U. n. 113 del 15 maggio 2013, con la quale, in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e aprile 2013 e della tromba d’aria verificatasi il giorno 3 maggio 2013 nel territorio della Regione Emilia-Romagna, è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 7 agosto 2013, prorogato fino al 6 ottobre 2013, con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 2 agosto 2013, pubblicata nella G.U. n. 189 del 13 agosto 2013 e, da ultimo, ulteriormente prorogato fino al 3 febbraio 2014 con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 27 settembre 2013, pubblicata nella G.U. n. 235 del 7 ottobre 2013;

- l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 83 del 27 maggio 2013 “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di marzo e aprile 2013 ed il giorno 3 maggio 2013 nei comuni del territorio della regione Emilia-Romagna”, pubblicata nella G.U. n. 127 del 1 giugno 2013;

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2014, pubblicata nella G.U. n. 34 del 11 febbraio 2014, con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per la durata di 180 giorni ovvero fino al 30 luglio 2014, in conseguenza degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi nei giorni dal 17 al 19 gennaio 2014 nel territorio della provincia di Modena;

- il decreto-legge 28 gennaio 2014 n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50 che all’articolo 3 prevede disposizioni urgenti in materia di adempimenti tributari e contributivi conseguenti all’evento alluvionale del 17 gennaio 2014 che ha interessato i Comuni di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro, San Prospero e le frazioni di Albareto, La Rocca, Navicello e San Matteo del Comune di Modena, già colpiti dal sisma del maggio 2012;

- il decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74 “Misure urgenti in favore delle popolazioni dell’Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l’operatività del Fondo per le emergenze nazionali” pubblicato nella G.U. n. 108 del 12 maggio 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 2014 n. 93, che all’articolo 1, comma 1, autorizza il Presidente della Regione Emilia-Romagna, Commissario delegato per la ricostruzione connessa al sisma del maggio 2012 ai sensi dell’art. 1 del decreto-legge n. 74/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2012, ad operare per l’attuazione degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori dei comuni dell’Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014, individuati dall’articolo 3 del decreto legge n. 4/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50/2014, limitatamente a quelli già colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, nonché dalla tromba d’aria del 3 maggio 2013, individuati a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2013 ed in attuazione dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile del 27 maggio 2013 n. 83 ed a garantire il coordinamento delle attività e degli interventi derivanti dalle predette emergenze;

- la determinazione n. 573 del 8 luglio 2013 del Direttore dell’Agenzia regionale di protezione civile della Regione Emilia-Romagna, con la quale, in attuazione della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 83/2013, i Comini di Argelato, Bentivoglio, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale in provincia di Bologna e i Comuni di Castelfranco Emilia e Mirandola in provincia di Modena, già colpiti dal sisma del maggio 2012, sono stati individuati tra i Comuni interessati dalla tromba d’aria del 3 maggio 2013 che nei rispettivi territori ha provocato danni, per quanto qui rileva, al patrimonio edilizio ad uso abitativo;

EVIDENZIATO che il Presidente della Regione Emilia-Romagna - Commissario delegato:

- ai sensi dell’articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 74/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93/2014, può destinare complessivamente 210 milioni di euro, di cui 160 milioni nel 2014 e 50 milioni nel 2015 alla copertura degli oneri per contributi ai soggetti privati danneggiati dagli eventi in parola e per i più urgenti interventi connessi al programma di messa insicurezza idraulica dei territori colpiti dall’alluvione nonché per il ripristino di opere pubbliche o di interesse pubblico, beni culturali, strutture pubbliche adibite ad attività sociali, socio-sanitarie e socio-educative, sanitarie; ricreative, sportive e religiose, edifici di interesse storico-artistico che abbiano subito danni a seguito di tali degli eventi;

- ai sensi dell’articolo 1, comma 7, del decreto legge n. 74/2014,, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93/2014, oltre a garantire misure di assistenza alla popolazione, stabilisce sulla base dei danni verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali possono essere concessi contributi necessari per la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro dei privati cittadini e per la ripresa dell’operatività delle attività economiche, definendo a tal fine i requisiti soggettivi ed oggettivi e le modalità di asseverazione dei danni subiti, anche prevedendo procedure semplificate per i danni di importo inferiore alla soglia determinata dalla stesso Commissario delegato e nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 5 del medesimo articolo 1;

RICHIAMATE le ordinanze commissariali:

- n. 2 del 5 giugno 2014, “Approvazione della direttiva disciplinante i criteri, le modalità e i termini per la concessione di contributi per gli interventi di ripristino della funzionalità degli immobili ad uso abitativo danneggiati dalla tromba d’aria del 3 maggio 2013 verificatasi in alcuni comuni delle province di Bologna e Modena e dagli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014 verificatisi in alcuni comuni della provincia di Modena”;

- n. 6 del 10 luglio 2014 “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo e degli impianti e strutture produttive agricole, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, di beni mobili registrati e per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti, in relazione agli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014, alla tromba d’aria del 3 maggio 2013 e agli eccezionali eventi atmosferici e alla tromba d’aria del 30 aprile 2014”;

EVIDENZIATO che con le richiamate ordinanze commissariali n. 2/2014 e n. 6/2014 si è fatto presente che:

- i comuni colpiti dalla tromba d’aria del 3 maggio 2013 sono quelli di Argelato, Bentivoglio, San Giorgio di Piano e San Pietro in Casale in provincia di Bologna e Castelfranco Emilia e Mirandola in provincia di Modena;

- i comuni colpiti dall’alluvione del 17-19 gennaio 2014 sono quelli di Bastiglia, Bomporto, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, San Felice sul Panaro, San Prospero e il Comune di Modena, frazioni di Albareto, La Rocca, Navicello e San Matteo;

- per i danni conseguenti ai suddetti eventi calamitosi, i soggetti interessati (cittadini ed imprese) hanno proceduto alla relativa segnalazione ai Comuni di cui sopra, tramite compilazione di apposite schede;

RICHIAMATE le ordinanze commissariali:

- n. 1 dell’8 giugno 2012, recante “Misure per il coordinamento istituzionale degli interventi per la ricostruzione, l’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica nei territori colpiti dal sisma dei giorni 20 e 29 maggio 2012. Costituzione del Comitato istituzionale e di indirizzo”;

- n. 1 del 5 giugno 2014, recante “Misure per il coordinamento istituzionale degli interventi desinati alla ricostruzione, all’assistenza alle popolazioni e la ripresa economica limitatamente ai Comuni del territorio dell’Emilia-Romagna già colpiti dal sisma del 2012, interessati dagli eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014 nonché dalla tromba d’aria verificatasi il 3 maggio 2013”, con la quale si è stabilito che il Comitato istituzionale e di indirizzo per il sisma 2012, nella composizione ristretta ai rappresentanti degli Enti locali interessati dagli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014 e dalla tromba d’aria del 3 maggio 2013 provveda ad assicurare il necessario raccordo istituzionale tra gli enti interessati, concordare e valutare le misure, iniziative ed interventi necessari al superamento dell’emergenza;

PRESO ATTO che i Comuni interessati, nella seduta ristretta del predetto Comitato istituzionale tenutasi il 14 luglio 2014, avuto riguardo alla direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 2 del 5 giugno 2014 hanno rappresentato la necessità di prorogare i termini per la presentazione delle domande di contributo, per la relativa istruttoria e per l’esecuzione degli interventi riguardanti i beni mobili e i beni mobili registrati distrutti e/o danneggiati, nonché di contemplare ulteriori casistiche rispetto a quelle già disciplinate con la direttiva in parola;

RITENUTO, anche in considerazione di quanto rappresentato dai Comuni interessati, di procedere con il presente atto ad apportare le opportune e necessarie modifiche ed integrazioni alla direttiva approvata con la richiamata ordinanza commissariale n. 2 del 5 giugno 2014, al fine di:

- disciplinare casistiche ivi non contemplate o comunque non esaurientemente regolate, tra cui si evidenziano, in particolare, i casi riguardanti: le abitazioni danneggiate dagli eventi calamitosi di cui trattasi e già dichiarate inagibili in conseguenza del sisma del maggio 2012; il decesso del proprietario dei beni distrutti e/o danneggiati successivamente alla presentazione della scheda di segnalazione dei danni o della domanda di contributo; la rendicontazione e la presentazione della documentazione giustificativa della spesa sostenuta;

- rettificare taluni refusi ivi presenti;

- prorogare taluni termini ivi riportati, come da richiesta dei suddetti Comuni;

- raccordare le disposizioni ivi previste con quelle della successiva ordinanza commissariale n. 6 del 10 luglio 2014 ed in particolare con il comma 5 dell’articolo 1 e con il comma 8 dell’articolo 7 di quest’ultima ordinanza, recanti rispettivamente quanto di seguito testualmente riportato:

- “Possono altresì beneficiare dei contributi previsti dalla presente Ordinanza i proprietari ovvero coloro che, per legge o per contratto o in base ad altro titolo giuridico valido, siano tenuti a sostenere le spese di ripristino, riparazione e ricostruzione degli immobili ad uso abitativo strumentali e/o accessori agli immobili ad uso produttivo in cui sono inseriti o collegati” (articolo 1, comma 5);

- “Le segnalazioni dei danni alle abitazioni contenute nelle schede allegato “C” e “D” alla nota del Presidente della Regione Emilia-Romagna prot. N. 19802 del 24 gennaio 2014 e s.m.i, e non espresse tramite la specifica scheda “B” da parte delle imprese appartenenti a tutti i settori produttivi come descritti al precedente art. 1, comma 1, consentiranno di accedere alle domande di contributo e per la relativa concessione previste dall’Ordinanza del Commissario Delegato n. 2 del 5 giugno 2014, secondo le relative modalità e procedure” (art. 7, comma 8);

- prevedere, pertanto, per effetto del suddetto raccordo, che possano presentare, domanda di contributo - ai sensi della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 2 del 5 giugno 2014, come modificata ed integrata dalla presente ordinanza - limitatamente all’abitazione principale, i soggetti che hanno segnalato i relativi danni mediante le schede previste per le attività produttive, a condizione che l’abitazione non sia collegata strutturalmente o ubicata in immobili ad uso produttivo;

EVIDENZIATO che la direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 2 del 5 giugno 2014, è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna n. 164 del 5 giugno 2014 ed è entrata in vigore il 20 giugno 2014, ovvero il quindicesimo giorno successivo a detta pubblicazione;

VISTI:

- la legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del Servizio nazionale di protezione civile” e successive modifiche;

- il decreto legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 “Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”;

- la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile";

DISPONE

Per le ragioni espresse nella parte narrativa del presente atto e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di apportare modifiche ed integrazioni alla “Direttiva, disciplinante i criteri, le modalità e i termini per la concessione di contributi per gli interventi di ripristino della funzionalità degli immobili ad uso abitativo danneggiati dalla tromba d’aria del 3 maggio 2013 verificatasi in alcuni comuni delle province di Bologna e Modena e dagli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014 verificatisi in alcuni comuni della provincia di Modena” approvata con ordinanza commissariale n. 2 del 5 giugno 2014, prevedendo che:

- all’articolo 1:

  • comma 1, le parole “comprese le unità abitative rurali” sono soppresse.
  • comma 5, le parole “ad appositi provvedimenti” sono sostituite dalle parole “ all’ordinanza commissariale n. 6 del 10 luglio 2014 relativa agli eventi calamitosi di cui alla presente direttiva. Qualora l’unità immobiliare danneggiata adibita ad abitazione principale dell’esercente un’attività produttiva sia collegata o ubicata in un immobile ad uso produttivo danneggiato si applica il comma 5 dell’articolo 1 della richiamata ordinanza commissariale n. 6 del 10 luglio 2014”;

- dopo il comma 6 è inserito il seguente comma 7:  “ Sono esclusi, altresì, dall’ambito applicativo della presente direttiva:

a) i danni alle abitazioni principali, ai beni mobili ivi ubicati, e alle parti comuni danneggiate di un immobile in conseguenza degli eventi calamitosi di cui alla presente direttiva, inagibili - alla data di tali eventi - in conseguenza del sisma del maggio 2012. La disciplina dei criteri, entità e modalità per l’eventuale riconoscimento dei contributi per i beni di cui alla presente disposizione è rinviata ad un eventuale successivo provvedimento;

b) l’abitazione principale danneggiata del proprietario o di un terzo - ed i beni mobili danneggiati ivi ubicati - nel caso in cui il proprietario sia deceduto dopo aver presentato la scheda di segnalazione danni o la domanda di contributo ai sensi della presente direttiva e tale abitazione si configuri per gli eventuali eredi come abitazione non principale. La disciplina dei criteri, entità e modalità per l’eventuale riconoscimento dei contributi per i beni di cui alla presente disposizione è rinviata ad un eventuale successivo provvedimento.”.

- all’articolo 2:

- comma 1:

  • prima lineetta, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo “Possono presentare, altresì, domanda di contributo ai sensi della presente direttiva, limitatamente all’abitazione principale, i soggetti che hanno segnalato, mediante le schede relative alle attività produttive, danni ai beni immobili ad uso produttivo a condizione che l’abitazione non sia collegata o ubicata in tali immobili; in caso contrario, si applica l’articolo 1, comma 5, secondo periodo;”;
  • seconda lineetta, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente periodo “Possono presentare, altresì, domanda di contributo ai sensi della presente direttiva, limitatamente all’abitazione principale, i soggetti che hanno segnalato, mediante le schede relative alle attività produttive, danni ai beni immobili ad uso produttivo a condizione che l’abitazione non sia collegata o ubicata in tali immobili; in caso contrario, si applica l’articolo 1, comma 5, secondo periodo.”;

- comma 3, dopo le parole “presentata dagli stessi soggetti” sono inserite le parole “allegando delega scritta del proprietario e sua dichiarazione di espressa rinuncia al contributo.”;

- comma 5, le parole “ del 31 luglio 2014” sono sostituite dalle parole del 8 agosto 2014”;

- dopo il comma 8 è inserito il seguente comma 9 Nei casi di cui all’articolo 1, comma 7, lettere a) e b), i soggetti interessati al riconoscimento di contributi, ancorché eventuali ai sensi di quanto previsto al medesimo articolo 1, comma 7, lettere a) e b), devono presentare la relativa domanda comunque entro il termine di cui al comma 5.”.

- all’articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 4 “L'unità immobiliare adibita ad abitazione principale si intende composta dall’abitazione (unità principale) ed eventuali pertinenze a servizio della stessa, ancorché non ubicate nella stessa unità strutturale in cui è ubicata l’abitazione, comprovabile con idonea documentazione (esempio: catasto, atti di costituzione della proprietà, documentazione relativa al versamento di tributi inerenti all’abitazione).”.

- all’articolo 4:

- comma 1, lettera b), dopo le parole “di diretta pertinenza dell’ abitazione” sono inserite le parole compresi gli interventi di rimozione da tale pavimentazione del materiale sovralluvionale”;

- comma 3, dopo la seconda lineettta è inserita la seguente lineetta “l’importo indicato nella perizia asseverata, da presentare ai sensi dell’articolo 8 nel caso di abitazioni principali per le quali le segnalazioni dei danni sono state effettuate con le schede relative alle attività produttive, e fatto salvo quanto previsto all’articolo 1, comma 5, secondo periodo;”;

- comma 6, dopo le parole “importo parametrico di cui al comma precedente.” è aggiunto il seguente periodo: “Il presente comma si applica anche con riferimento agli eventi alluvionali del 17-19 gennaio 2014 nel caso di segnalazione danni alle abitazioni principali con schede relative alle attività produttive nelle quali non era previsto l’apposito campo per la segnalazione dei beni mobili distrutti/danneggiati ivi ubicati; pertanto, per i beni mobili distrutti/danneggiati ivi ubicati, i proprietari presentano la relativa domanda di contributo entro il termine perentorio di cui all’articolo 2, comma 5, al Comune in cui sono localizzate le abitazioni, ancorché queste siano collegate o ubicate negli immobili ad uso produttivo.”.

- all’articolo 5:

- comma 1:

  • lettera b), dopo le parole “di diretta pertinenza dell’immobile” sono inserite le parole “compresi gli interventi di rimozione da tale pavimentazione del materiale sovralluvionale”;
  • lettera c), dopo le parole “ascensore.” sono inserite le parole “, antenna TV, montascale per persone disabili o anziane.”.

- all’articolo 7:

- comma 1, la data 2014” è rettificata con la data “2013”;

- comma 2, lettera c), dopo le parole “fino a una soglia minima di 1000 euro.” è aggiunto il seguente periodo “Nel caso in cui non sia prevista la quotazione Eurotax Giallo si farà riferimento ai listini specializzati o, in mancanza di questi, alle perizie conservative.”

- dopo il comma 2, è inserito il seguente comma 2-bis. “Qualora con la medesima scheda B il valore complessivo del danno segnalato riguardi più beni mobili registrati, appartenenti allo stesso proprietario o anche a diversi proprietari, e da tale scheda non si deduca la quota riferita a ciascun bene, ai fini dell’applicazione del comma 2 devono essere comunicate al Comune le singole quote del valore complessivo segnalato.”

- i restanti commi 2, 3 e 4 sono rettificati in commi 3, 4 e 5;

- attuale comma 3, dopo le parole “all’ autorità di pubblica sicurezza.” è aggiunto il seguente periodo: “In caso di cessione, prima dell’entrata in vigore della presente direttiva, del bene mobile registrato distrutto o danneggiato ad una concessionaria d’auto o ad altro soggetto privato deve essere prodotto il certificato attestante il passaggio di proprietà ed il relativo prezzo che sarà decurtato dal minor valore di cui ai commi 1 e 2”.

- all’articolo 8:

- comma 1, dopo le parole “nelle schede di segnalazione” sono aggiunte le parole “ B) (sezione beni immobili) ” e dopo le parole “superiore ad € 15.000” sono aggiunte le parole “ e, indipendentemente dal loro valore, per i danni alle abitazioni, non collegate e non ubicate in immobili ad uso produttivo, segnalati comunque tramite le schede relative alle attività produttive ”;

- comma 2, quarta lineetta, le parole “degli articoli 3 e 4” sono sostituite dalle parole “degli articoli 4 e 5 ”.

- l’articolo 9 è sostituito dal seguente:

“Art. 9

Termini entro i quali devono essere eseguiti gli interventi

1. Gli interventi di ripristino delle abitazioni principali distrutte o danneggiate e delle parti comuni danneggiate di un immobile devono essere eseguiti e comprovati con la documentazione di cui all’articolo 10, da trasmettersi al Comune, a pena di esclusione dal contributo, entro il termine perentorio del 30 giugno 2015.

2. La spesa per la riparazione dei danni ai beni mobili o l’acquisto di beni mobili equivalenti a quelli distrutti o danneggiati e non riparabili, ubicati nelle abitazioni principali, deve essere sostenuta e comprovata con la documentazione di cui all’articolo 10, da trasmettersi al Comune, a pena di esclusione dal contributo, entro il termine perentorio del 30 giugno 2015.

3. La spesa per la riparazione dei danni ai beni mobili registrati o l’acquisto di beni mobili registrati equivalenti a quelli distrutti o danneggiati e non riparabili deve essere sostenuta e comprovata con la documentazione di cui all’articolo 10, da trasmettersi al Comune, a pena di esclusione dal contributo, entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014.

4. La fissazione dei termini per l’esecuzione degli interventi sui beni di cui all’articolo 1, commi 6 e 7, è rinviata ad un eventuale successivo provvedimento di riconoscimento di eventuali contributi.”.

- all’articolo 10:

- comma 1:

  • dopo le parole “degli immobili danneggiati” sono aggiunte le parole “e dei beni mobili registrati distrutti o danneggiati”;
  • le parole “intestate al beneficiario” sono soppresse;
  • la parola “al beneficiario” è soppressa.

- comma 2:

  • dopo le parole “effettuate da terzi” sono aggiunte le parole
 prima dell’ entrata in vigore della presente direttiva”;
  • le parole “con le modalità di cui al comma precedente” sono sostituite dalle parole “ con le modalità di cui al presente articolo ”;
  • dopo le parole “produrre una dichiarazione” sono aggiunte le parole “, sottoscritta anche dal soggetto terzo che ha effettuato il pagamento,”.
  • le parole “acquistato per suo conto e” sono sostituite dalle parole “acquistato/riparato per suo conto e, se trattasi di bene mobile non registrato,”;
  • dopo le parole destinato all’abitazione danneggiata. 
è aggiunto il seguente periodo Nel caso in cui il soggetto terzo, prima dell’entrata in vigore della presente direttiva, abbia acquistato e intestato a se stesso un bene mobile registrato equivalente a quello distrutto o danneggiato e non riparabile per conto, di fatto, del richiedente il contributo, è necessario, altresì, che il bene registrato venga almeno cointestato a quest’ultimo, ai fini dell’ammissibilità a contributo della relativa spesa ”.

- dopo il comma 6 è inserito il seguente comma 7:

  “Nel caso di acquisto da un privato di un bene mobile registrato equivalente al bene mobile registrato distrutto o danneggiato e non riparabile è richiesta la seguente documentazione:

a) copia conforme del certificato attestante il passaggio di proprietà ed il prezzo, ove quest’ultimo sia di importo inferiore ad € 1.000,00 ed il relativo pagamento, prima dell’entrata in vigore della presente direttiva, sia avvenuto in contanti;

b) copia conforme del certificato attestante il passaggio di proprietà ed il prezzo nonché copia dell’estratto conto e di assegni bancari o postali o bonifici bancari ove la compravendita:

- sia stata eseguita prima dell’entrata in vigore della presente direttiva ed il prezzo indicato nel certificato sia di importo pari o superiore ad € 1.000,00;

- venga eseguita dopo l’entrata in vigore della presente direttiva, indipendentemente dal prezzo indicato nel certificato ”.

- all’articolo 11:

- comma 1, le parole “60 giorni” sono sostituite dalle parole “ 90 giorni ” e le parole “del 31 luglio 2014” sono sostituite dalle parole “ del 8 agosto 2014”.

2. di riportare in Allegato 1 il testo della direttiva approvata con ordinanza commissariale n. 2 del 5 giugno 2014 coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui al punto 1 del dispositivo della presente ordinanza, evidenziate con i caratteri corsivo e grassetto;

3. di pubblicare la presente ordinanza e la direttiva in Allegato 1 di cui al precedente punto 2 nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT);

4. la presente ordinanza entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BURERT.

Bologna, 24 luglio 2014

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

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