n.24 del 07.02.2018 periodico (Parte Seconda)

Direttiva in materia di procedimenti disciplinari

L’UFFICIO DI PRESIDENZA

Visti:

- il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), ed in particolare gli articoli da 55 a 55 novies, che dettano disposizioni di carattere imperativo in materia di responsabilità, sanzioni, forme e termini del procedimento disciplinare;

- la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 (Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna), e segnatamente:

a) gli articoli da 23 a 27, che disciplinano il regime della responsabilità dei dipendenti;

b) l’articolo 37, comma 5, lettera d), secondo cui l’Ufficio di Presidenza individua i criteri e i limiti specifici delle funzioni dirigenziali relative ai procedimenti disciplinari;

Rilevato che, in data 22 giugno 2017, è entrato in vigore il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 che - in attuazione della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche - ha innovato gli articoli da 55 a 55 novies del D.lgs. n. 165 del 2001, tra l’altro ampliando le funzioni dell’Ufficio per i procedimenti disciplinari (di seguito UPD), mediante l’attribuzione allo stesso della competenza per tutte le infrazioni punibili con sanzione superiore al rimprovero verbale;

Vista la delibera dell’Ufficio di Presidenza 28 luglio 2015, n. 70 (Nuova direttiva in materia di procedimento disciplinare), ed in particolare l’articolo 2, secondo cui l’UPD è organo monocratico individuato nel Direttore generale, che può avvalersi della collaborazione del Servizio Funzionamento e gestione;

Considerato l’ampliamento di competenze dell’UPD previste dal citato D.Lgs. n. 75 del 2017 nonché la rilevanza e la complessità delle stesse, si ritiene opportuno modificare l’assetto del medesimo UPD, prevedendone una composizione collegiale in luogo di quella monocratica, in coerenza con le nuove funzioni ad esso attribuite dalla normativa vigente;

Evidenziate le esigenze di aggiornare le disposizioni in materia di procedimento disciplinare in relazione alla legislazione vigente, nonché di semplificare in un unico testo organico la disciplina applicabile in Assemblea legislativa secondo il proprio ordinamento e nell’ambito della propria organizzazione;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto che la presente deliberazione sarà oggetto di informazione successiva alle rappresentanze sindacali sia del comparto che dell’area della dirigenza; 

Dato atto dei pareri di legittimità e di merito allegati alla presente;

A voti unanimi 

delibera 

per le motivazioni illustrate in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare l’Allegato A) di cui alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, recante “Direttiva in materia di procedimenti disciplinari”;

2. di stabilire che il presente provvedimento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURERT, e che, pertanto, si applica ai procedimenti disciplinari avviati a partire dall'entrata in vigore stessa;

3. di dare atto che, per i procedimenti disciplinari in corso alla data di entrata in vigore della presente deliberazione, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui alla deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 70 del 2015;

4. di disporre, fatto salvo quanto previsto dal punto precedente, che la presente deliberazione sostituisce, ad ogni effetto, la deliberazione dell’Ufficio di Presidenza n. 70 del 2015;

5. di disporre che il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente. 

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