n.163 del 01.06.2016 periodico (Parte Seconda)

RISOLUZIONE - Oggetto n. 1519 - Risoluzione per impegnare la Giunta a porre in essere azioni volte ad agevolare i produttori ed i soggetti controllori circa l'applicazione e la diffusione dell'IFQ "prodotto di montagna", valorizzarne la distribuzione attraverso la filiera agroalimentare della zona montana, definendone inoltre il perimetro. A firma dei Consiglieri: Serri, Caliandro, Bagnari, Molinari, Lori, Cardinali, Calvano, Poli, Iotti, Sabattini, Zappaterra, Marchetti Francesca, Soncini, Rontini, Prodi, Ravaioli, Zoffoli, Tarasconi, Taruffi, Torri, Pruccoli, Rossi Nadia, Bessi, Boschini, Mori, Mumolo, Montalti, Campedelli

L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

da oltre vent'anni la montagna è riconosciuta come bene comune, in ragione del patrimonio naturale, di risorse, di biodiversità e di cultura i cui benefici interessano un perimetro sociale ed economico che si estende ben oltre i confini delle zone montane (Conferenza delle Nazioni Unite su Ambiente e Sviluppo, 1992; Anno Internazionale della Montagna, 2002; Risoluzione dell'Assemblea delle Nazioni Unite 64/205, 2010).

Il riconoscimento di un valore collettivo per la montagna ha determinato una crescente consapevolezza del ruolo strategico esercitato dalle azioni per lo sviluppo sostenibile e inclusivo delle zone montane all'interno delle politiche territoriali di crescita di diverse istituzioni, come attestato anche dall'Accordo di Partenariato 2014-2020 sottoscritto tra il Governo Italiano e la Commissione Europea.

La Regione Emilia-Romagna è pienamente inserita nel percorso di sostegno alle aree montane attraverso un ampio spettro di attività, tra cui: la l.r. 2/2004, i Programmi Regionali per la Montagna (2004, 2009-2011), il Documento Strategico Regionale di programmazione dei Fondi Strutturali 2014-2020 e le azioni contenute nel POR-FESR e nel PSR.

Nell'ambito dello sviluppo delle aree montane, l'agricoltura è riconosciuta come il canale più efficace per collegare risorse naturali e comunità in un percorso di crescita inclusiva e sostenibile, poiché le imprese agricole di montagna svolgono la funzione di:

- presidio qualificato di beni pubblici quali il territorio, la biodiversità, il paesaggio;

- supporto al mantenimento di sistemi sociali e di inclusione nelle aree periferiche;

- attore principale diretto e indiretto nell'economia del territorio montano e principale legame con il contesto territoriale più ampio in cui la zona montana si inserisce;

- volano positivo per il potenziamento del turismo rurale montano;

- moltiplicatore delle diverse azioni di sviluppo delle comunità montane.

Pur essendo l'elemento cardine dello sviluppo sostenibile e inclusivo della montagna, l'agricoltura montana soffre di un acclarato e documentato svantaggio competitivo nei confronti delle realtà di pianura, in ragione dei vincoli naturali, sociali ed economici del contesto montano. In particolare:

- le basse temperature e la limitata lunghezza dei cicli naturali dei raccolti;

- i terreni relativamente meno fertili e contraddistinti da pendenze significative;

- la complessità e l'onerosità dei macchinari idonei per i terreni montani;

- il costo più alto degli investimenti per avviare iniziative imprenditoriali nel settore agroalimentare;

sono le principali criticità strutturali dell'agricoltura delle "zone di montagna", riconosciute da tempo anche a livello istituzionale, come esemplificato dall'art. 18 (1) del Regolamento della Commissione Europea n. 1257/1999.

Considerato che

il Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio ha istituito l'indicazione "Prodotto di Montagna" come indicazione facoltativa di qualità per prodotti agricoli e agroalimentari, prevedendo come condizione che le materie prime e gli alimenti per gli animali provengano essenzialmente da zone di montagna e che, nel caso di prodotti trasformati, anche la trasformazione abbia luogo essenzialmente in luoghi di montagna.

Tra le finalità dell'indicazione è espressamente prevista la capacità di generare valore aggiunto al prodotto sul mercato, per contribuire a ovviare allo svantaggio competitivo subito dagli agricoltori delle zone di montagna, anche in coerenza con le priorità di Europa2020.

Il successivo Regolamento Delegato (UE) 665/2014 della Commissione Europea integra il Regolamento (UE) 1151/2012, riconoscendo come i vincoli naturali ed economici che caratterizzano le "zone di montagna" possano determinare una dotazione insufficiente di impianti di trasformazione dei prodotti agroalimentari e che, relativamente a lattiero-caseario, macellazione e spremitura olive, la trasformazione possa avvenire entro un raggio di 30 km dall'area montana senza che questo pregiudichi le caratteristiche dei prodotti e la relativa applicazione dell’indicazione facoltativa di qualità (IFQ) "Prodotto di montagna".

Tale previsione contribuisce ulteriormente alla finalità di ridurre lo svantaggio competitivo delle "zone di montagna" e a rafforzare le relazioni con le aree di pianura, in coerenza con uno sviluppo territoriale sostenibile e inclusivo in cui le aree montane sono bene collettivo.

Lo stesso Regolamento Delegato assegna agli Stati Membri la possibilità di imporre limiti più rigorosi alla distanza di 30km dalla "zona di montagna" relativamente alla trasformazione lattiero-casearia, fino anche ad eliminarla, sulla base della disponibilità di impianti di trasformazione presenti.

L'articolato normativo dei Regolamenti Europei che introduce l’IFQ "Prodotto di montagna" identifica un quadro di applicazione snello, al fine di favorirne un utilizzo diffuso, e quindi efficace, direttamente da parte degli operatori agricoli, o artigianali, di montagna.

La Regione Emilia-Romagna intende favorire l'utilizzo dell'indicazione "Prodotto di Montagna" per promuovere i prodotti e sostenere l'economia delle zone di montagna, offrendo contemporaneamente ai cittadini maggiori opportunità di scelte informate.

L'ambito territoriale dell'applicazione dell'indicazione, relativamente alla Regione Emilia-Romagna, riguarda le "zone di montagna" individuate nei Piani di Sviluppo Rurale (art 18 (1) del Regolamento UE 1257/1999).

Il perimetro regionale interessato è caratterizzato da una filiera agroalimentare in grado di assicurare la riconoscibilità della produzione, ma senza la sufficiente capacità di lavorazione per assicurare che il ciclo di fornitura avvenga interamente all'interno della zona di montagna.

L'individuazione di un perimetro di 30 km dalla "zona di montagna" è stato istituito dalla Commissione Europea con l'espressa finalità di rispondere alle carenze nelle capacità di lavorazione, riconoscendone l'antieconomicità in molte zone montane.

Nella definizione di una riduzione del perimetro, affidata dai Regolamenti Europei ai singoli Stati Membri, viene ripercorsa la stessa logica, ovvero creare un sistema accessibile ed economicamente sostenibile per gli agricoltori montani in grado di riconoscere il valore aggiunto delle produzioni.

Valutato che

risulta crescente la domanda da parte dei consumatori di prodotti di qualità, legati alla tradizione e realizzati in filiere produttive attive nel mantenimento della varietà della produzione agricola.

La rilevazione dell'Eurobarometro 2011 evidenzia che:

- il 65% dei consumatori europei assegna maggiore valore ai prodotti agricoli di montagna;

- tale percentuale sale all'80% restringendo il campo ai consumatori italiani;

- solo il 37% dei consumatori ritiene che sia agevole identificare i prodotti agricoli di montagna.

Tra le finalità che hanno ispirato il Regolamento (UE) n. 1151/2012, riprese anche dal Regolamento Delegato (UE) 665/2014, è sottolineata l'importanza di consentire ai consumatori di ottenere informazioni sulle caratteristiche e le proprietà dei prodotti agricoli in grado di assegnare a questi ultimi un valore aggiunto.

Tutto ciò premesso e considerato

Impegna la Giunta

ad agire nelle sedi opportune affinché siano disponibili indicazioni precise in merito all’applicazione snella e chiara dei Regolamenti europei in termini di scelta dei prodotti e di documentazione aziendale a garanzia del rispetto delle prescrizioni comunitarie, al fine di agevolare i produttori e i soggetti controllori ad un'effettiva applicazione e diffusione dell’IFQ "Prodotto di montagna".

A valorizzare le caratteristiche e le dotazioni della filiera agroalimentare di montagna emiliano-romagnola interessata dall'applicazione dell’IFQ "Prodotto di montagna" e le sue relazioni con le zone contermine di pianura, per:

- consentire che il valore aggiunto derivante dal prodotto di montagna venga redistribuito all'interno della filiera della agroalimentare della zona montana;

- contribuire alla definizione di restrizioni al perimetro di 30 km fuori dalla zona di montagna, per impianti di trasformazione lattiero-casearia coerenti con la sostenibilità economica dei cicli di fornitura e la qualità delle produzioni.

A valorizzare il ruolo dell'agricoltura e dei prodotti agroalimentari di qualità come perno di sviluppo sostenibile e inclusivo delle zone montane nell'ambito della prossima "Conferenza sul futuro della Montagna".

Approvata all’unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana del 4 maggio 2016

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