n. 38 del 03.03.2010 periodico (Parte Seconda)

Definizione delle procedure di attuazione del Regolamento Regionale per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente. L.R. 30/1998, art. 26 quater, lettera D

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

(omissis)

delibera:

di dare seguito a quanto previsto dal Regolamento regionale n. 3 del 28 dicembre 2009 per l’esercizio dell’attività di noleggio di autobus con conducente (art. 26 quater lett. D LR 30/1998) precisando le procedure e le nuove condizioni come di seguito evidenziato:

- le condizioni e i vincoli prescritti nella direttiva approvata con deliberazione n. 2640/1998 sono da intendersi decaduti;

- la certificazione consuntiva delle giornate di utilizzo fuori linea da parte delle Province e Comuni competenti, per ciascuna Azienda e Impresa, deve essere trasmessa al competente Servizio regionale entro il 28 febbraio dell’anno successivo, per le motivazioni espresse in premessa che qui vengono integralmente richiamate;

- per la sola annualità 2009, viene ribadita la quota compensativa di Euro 67,14 per le motivazioni espresse in premessa che qui vengono integralmente richiamate;

- a partire dal 1 gennaio 2010, a norma dell’art. 8 comma 3 del Regolamento n.3/2009, la quota compensativa forfetaria da corrispondere alla Regione Emilia Romagna sarà pari a € 170,00, tale importo potrà essere aggiornato annualmente con proprio atto deliberativo.

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