n. 47 del 17.03.2010 periodico (Parte Seconda)

Euro Alimentare Srl - Domanda 19.12.2005 di concessione di derivazione d’acqua pubblica, per uso industriale, dalle falde sotterranee in comune di Langhirano (PR). Regolamento Regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6. Concessione di derivazione

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

a) di assentire alla società Euro Alimentare S.r.l., con sede legale in comune di Langhirano, Via Guerci n. 10, P. IVA 00975500349 e legalmente domiciliata presso la sede del Comune di Langhirano (PR), la concessione a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee in comune di Langhirano (PR) loc. Via Guerci n. 10, senza restituzione, da destinare ad uso industriale, nella quantità stabilita fino ad un massimo e non superiore a 0,006 mod. (1,25 l/s), per un volume complessivo di ~ 18.000 mc/anno d’acqua;

b) di stabilire che la concessione di derivazione sia accordata a decorrere dalla data del presente provvedimento e per un periodo successivo e continuo fino al termine del 31 dicembre 2015, con possibilità di rinnovazione alle condizioni di cui all’art.27 del R.R. n. 41/2001 ed esercitata nel rispetto degli obblighi e delle condizioni contenute nel disciplinare, che costituisce parte integrante del presente atto, mediante le opere di presa ed adduzione descritte nei progetti di massima e definitivi indicati nel disciplinare medesimo;

c) di fissare la quantità massima d’acqua da derivare in 1,25 l/s, pari a 0,006 moduli massimi;

(omissis)

Estratto disciplinare di concessione, parte integrante della determina n. 1988 in data 10/12/2007 

(omissis)

Art. 4 – Durata della concessione

4.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2015, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell’art. 34 del R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all’art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;

- di revocarla, ai sensi dell’art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

(omissis)

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