n.310 del 23.10.2013 periodico (Parte Seconda)

Approvazione della direttiva "Disciplina delle certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica: precisazioni in ordine alla definizione di attività ludico-motoria o amatoriale"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

Premesso che con Decreto del Ministro della Salute del 24 aprile 2013, in applicazione dell’art. 7 comma 11 della L. n. 189/2012, entrato in vigore il 5 agosto 2013, è stato introdotto l’obbligo di certificazione per talune tipologie di attività amatoriali o ludico-motorie e sono state definite le attività di particolare ed elevato impegno cardiovascolare, per le quali si prevede una specifica certificazione medica preventiva corredata da alcuni accertamenti diagnostici; 

Rilevato che è intervenuta la L. n. 98/2013, di conversione del D.L. n. 69/2013 che, all’art. 42 bis, provvede a:

  • sopprimere l’obbligo di certificazione per l’attività amatoriali o ludico-motorie;
  • eliminare altresì l’obbligo dell’elettrocardiogramma a riposo per la certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, demandandone l’eventuale richiesta alla valutazione clinica del medico o pediatra di base che effettua la visita; 

Rammentato che il medesimo articolo afferma espressamente che la finalità per cui si procede ad eliminare detti obblighi – peraltro appena introdotti dal citato Decreto del Ministro della Salute – è quella di “salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni”; 

Richiamate: 

- la propria deliberazione n. 775/2004 “Riordino delle attività di Medicina dello Sport; individuazione di ulteriori prestazioni nei Livelli Essenziali di Assistenza garantiti dal Servizio sanitario regionale”, emanata al fine di favorire la diffusione dell’abitudine alla pratica motoria e sportiva nella popolazione, soprattutto giovanile, e di incrementare la sicurezza sanitaria nello svolgimento delle attività sportive, prevedendo la gratuità per i soggetti minorenni e disabili di ogni età anche delle certificazioni di idoneità alla pratica sportiva non agonistica; 

- la propria deliberazione n. 9/2005 “Approvazione del documento sulla definizione dei casi nei quali è richiesto il certificato di idoneità alla pratica sportiva non agonistica”, con cui si provvede a eliminare le certificazioni inutili e a promuovere l’appropriatezza degli interventi sanitari, riservandoli a quelle situazioni che effettivamente richiedono, per le particolari sollecitazioni cui l’organismo viene sottoposto nel corso dello svolgimento di attività che comportano carichi di lavoro tipici dell’attività sportiva, un controllo sanitario specifico e una preventiva certificazione di idoneità; 

Evidenziato che la disciplina regionale sopra richiamata - parte peraltro integrante dei programmi di promozione della salute contenuti nei Piani regionali della Prevenzione 2006-2009 e 2010-2013 - ha reso più facile l’accesso all’attività fisica e sportiva da parte di tutta la popolazione, in particolare dei giovani, tanto che l’abitudine a svolgere attività fisica è aumentata in Emilia-Romagna ed ha inoltre consentito di valorizzare il ruolo del mondo dello sport nell’ambito del “welfare di comunità”, dando luogo a programmi integrati per la promozione dello “Sport per la salute”, fra cui il recente “Noi sosteniamo l’attività motoria e sportiva” di cui alla propria deliberazione n. 124/2013; 

Rilevato che a seguito della recente normativa statale soprarichiamata numerose Istituzioni sportive, Società sportive e singoli cittadini hanno evidenziato difficoltà di natura interpretativa, chiedendo chiarimenti sulla portata di alcuni punti della disciplina in oggetto con particolare riguardo alla necessità o meno di certificazione medica preventiva per le diverse tipologie di attività promosse da Enti o Società di diversa natura; 

Ritenuto quindi necessario, al fine di evitare comportamenti non uniformi in ambito regionale con conseguenti disagi per i cittadini e disequità nell’erogazione di prestazioni inserite nei Livelli Essenziali di Assistenza, intervenire nuovamente sulla materia, adottando apposita direttiva, così fornendo una lettura sistematica e integrata fra la normativa regionale preesistente e la regolamentazione recentemente introdotta a livello nazionale;

Dato atto del consenso manifestato sulla proposta presentata dalla Direzione generale Sanità e Politiche Sociali, dai rappresentanti del CONI, delle Società sportive, degli Enti di promozione sportiva dell’Emilia-Romagna; 

Ritenuto di procedere alla approvazione della direttiva “Disciplina delle certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica: precisazioni in ordine alla definizione di attività ludico-motoria o amatoriale”, di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, volta a definire criteri uniformi sul territorio regionale secondo cui valutare la necessità o meno del certificato medico di idoneità a svolgere attività sportiva non agonistica o attività ludico-motoria, così consentendo a tutti i soggetti coinvolti di operare in un quadro di maggiore chiarezza e certezza giuridica; 

Rilevato che detta regolazione integra, per quanto riguarda le modalità organizzative per il rilascio dei certificati, quando necessari e le modalità di accesso ai Servizi di Medicina dello Sport delle Aziende Usl, la disciplina stabilita in materia dalle proprie precedenti deliberazioni n. 775/2005 e 9/2005; 

Richiamata infine la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007”, e successive modificazioni; 

Dato atto del parere allegato

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di approvare, per quanto in premessa esposto, la direttiva “Disciplina delle certificazioni di idoneità alla pratica sportiva agonistica e non agonistica: precisazioni in ordine alla definizione di attività ludico-motoria o amatoriale”, di cui all’allegato n. 1, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di confermare le proprie deliberazioni n. 775/2004 e n. 9/2005 in ogni altra parte non espressamente modificata dalla presente deliberazione;

3. di pubblicare il presente provvedimento e il relativo allegato nel Bollettino sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (B.U.R.E-R.T.).

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