n.147 del 28.09.2011 periodico (Parte Seconda)

Indicazioni applicative in merito alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto legge 70/11, convertito con modificazioni dalla legge 106/11, in materia di titoli abilitativi edilizi e di riqualificazione incentivata delle aree urbane

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il decreto Legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia, noto anche come ‘decreto sviluppo’), come convertito e modificato con legge 12 luglio 2011, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 2011;

Viste in particolare le disposizioni di cui all’articolo 5 (Costruzioni private) dello stesso decreto convertito, le quali:

- al comma 2, modificano la disciplina statale dei titoli abilitativi edilizi, attraverso in particolare:

  • l’introduzione del ‘silenzio assenso’ e dell’asseverazione di conformità del progetto, da parte del progettista abilitato, nel procedimento di rilascio del permesso di costruire, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
  • l’introduzione di una tolleranza del 2% delle misure progettuali nella valutazione delle difformità delle opere edili dai titoli abilitativi;
  • l’esplicita estensione dell’istituto della ‘segnalazione certificata di inizio attività’ (SCIA), di cui all’articolo 19 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA);

- ai commi 9, 10, 11 e 14, promuovono la riqualificazione incentivata delle aree urbane;

Viste le seguenti leggi regionali:

- L.R. 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio), e successive modificazioni;

- L.R. 25 novembre 2002, n. 31 (Disciplina generale dell’edilizia), e successive modificazioni;

- L.R. 21 ottobre 2004, n. 23 (Vigilanza e controllo dell’attività edilizia), e successive modificazioni;

- L.R. 6 luglio 2009 n. 6 (Governo e riqualificazione solidale del territorio);

Considerato che le richiamate disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto in oggetto interagiscono direttamente con la vigente disciplina edilizia ed urbanistica regionale, ed in particolare con la disciplina dei titoli abilitativi edilizi di cui alle Leggi regionali 31/02 e 23/04 e con le disposizioni in materia di qualificazione del patrimonio edilizio esistente di cui all’articolo 7-ter della L.R. 20/00, introdotto con la L.R. 6/09;

Ritenuto opportuno fornire indicazioni applicative volte a chiarire gli effetti delle richiamate disposizioni statali in relazione alla vigente legislazione regionale;

Ritenuto opportuno chiarire, in particolare, che:

- in ordine al procedimento di rilascio del permesso di costruire, continua a trovare applicazione la disciplina di cui alla L.R. 31/02, la quale ricomprende e regola già l’istituto del ‘silenzio assenso’, nonché l’asseverazione di conformità del progetto da parte del progettista abilitato, in conformità ai principi fondamentali desumibili dalle modifiche apportate all’articolo 20 del DPR 380/2001 dall’articolo 5, comma 2, lettera a), n. 3, del decreto in oggetto, prevedendo peraltro termini procedimentali più ridotti rispetto alla medesima nuova disciplina statale. Permane, conseguentemente, la disapplicazione delle norme del DPR 380/01 stabilita all’articolo 50 della L.R. 31/02, fatte sempre salve le disposizioni inerenti sanzioni penali, di competenza esclusiva del legislatore statale, tra le quali la nuova previsione di cui all’articolo 20, comma 13, del DPR 380/01, per false dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni, inerenti i titoli abilitativi edilizi;

- le disposizioni in materia di ‘segnalazione certificata di inizio attività’ (SCIA) di cui all’articolo 19 della Legge 241/90, come modificate e specificate all’articolo 5, comma 2, lettere b) e c), del decreto in oggetto, e come ulteriormente modificate dall’articolo 6, comma 1, del decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, trovano applicazione in sostituzione delle corrispondenti disposizioni in materia di ‘dichiarazione di inizio attività’(DIA) di cui alla L.R. 31/02, in attesa dei pronunciamenti della Corte costituzionale sui ricorsi sollevati anche dalla nostra Regione in ordine alla legittimità costituzionale della disciplina della SCIA;

- i principi in materia di riqualificazione incentivata delle aree urbane, di cui all’articolo 5, commi 9 e 10 del decreto in oggetto, volti a favorire la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente ed a promuovere la riqualificazione di aree urbane degradate, trovano già recepimento ed attuazione nell’articolo 7-ter (‘Misure urbanistiche per incentivare la qualificazione del patrimonio edilizio esistente’), nell’articolo 30 (Piano Operativo Comunale-POC) e nell’articolo A-14-bis (Misure urbanistiche per favorire lo sviluppo delle attività produttive) della L.R. 20/00 e nel riordino della l.r. 3 luglio 1998 n. 19 (‘Norme in materia di riqualificazione urbana’), secondo quanto disposto dalla L.R. 6/09; non trovano pertanto applicazione, nell’ambito regionale, le disposizioni transitorie previste dall’articolo 5, commi 11 e 14, del decreto in oggetto, in riferimento all’ipotesi di assenza di apposite leggi regionali di incentivazione;

Richiamata la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore a “Programmazione territoriale, urbanistica. Reti di infrastrutture materiali e immateriali. Mobilità, logistica e trasporti” e dell’Assessore a “Attività Produttive, Piano Energetico e Sviluppo sostenibile, Economia verde, Edilizia, Autorizzazione Unica Integrata”;

a voti unanimi e palesi

delibera:

1) di approvare le indicazioni applicative, così come esposte nell’Allegato A, costituente parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, in merito alle disposizioni di cui all’articolo 5 del decreto Legge 70/11, convertito con modificazioni dalla Legge 106/11, in materia di titoli abilitativi edilizi e di riqualificazione incentivata delle aree urbane, in ragione delle strette interazioni con la vigente legislazione regionale in materia urbanistico-edilizia, specificando in particolare che:

  • in ordine al procedimento di rilascio del permesso di costruire, continua a trovare applicazione la disciplina di cui alla L.R. 31/02, la quale ricomprende e regola già l’istituto del ‘silenzio assenso’, nonché l’asseverazione di conformità del progetto da parte del progettista abilitato, in conformità ai principi fondamentali desumibili dalle modifiche apportate all’articolo 20 del DPR 380/01 dall’articolo 5, comma 2, lettera a), n. 3, del decreto in oggetto, prevedendo peraltro termini procedimentali più ridotti rispetto alla medesima nuova disciplina statale. Permane, conseguentemente, la disapplicazione delle norme del DPR 380/01 stabilita all’articolo 50 della L.R. 31/02, fatte sempre salve le disposizioni inerenti sanzioni penali, di competenza esclusiva del legislatore statale, tra le quali la nuova previsione di cui all’articolo 20, comma 13, del DPR 380/01, per false dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni, inerenti i titoli abilitativi edilizi;
  • le disposizioni in materia di ‘segnalazione certificata di inizio attività’ (SCIA) di cui all’articolo 19 della Legge 241/90, come modificate e specificate all’articolo 5, comma 2, lettere b) e c), del decreto in oggetto, e come ulteriormente modificate dall’articolo 6, comma 1, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, trovano applicazione in sostituzione delle corrispondenti disposizioni in materia di ‘dichiarazione di inizio attività’ (DIA) di cui alla L.R.31/02, in attesa dei pronunciamenti della Corte costituzionale sui ricorsi sollevati anche dalla nostra Regione in ordine alla legittimità costituzionale della disciplina della SCIA;
  • i principi in materia di riqualificazione incentivata delle aree urbane, di cui all’articolo 5, commi 9 e 10 del decreto in oggetto, volti a favorire la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente ed a promuovere la riqualificazione di aree urbane degradate, trovano già recepimento ed attuazione nell’articolo 7-ter (‘Misure urbanistiche per incentivare la qualificazione del patrimonio edilizio esistente’), nell’articolo 30 (‘Piano Operativo Comunale-POC’) e nell’articolo A-14-bis (Misure urbanistiche per favorire lo sviluppo delle attività produttive) della L.R. 20/00 e nel riordino della L.R. 3 luglio 1998 n. 19 (‘Norme in materia di riqualificazione urbana’), secondo quanto disposto dalla L.R. 6/09; non trovano pertanto applicazione, nell’ambito regionale, le disposizioni transitorie previste dall’articolo 5, commi 11 e 14, del decreto in oggetto, in riferimento all’ipotesi di assenza di apposite leggi regionali di incentivazione 

2) di sollecitare i Comuni della Regione ad incentivare la qualificazione del patrimonio edilizio esistente dando tempestiva attuazione alle previsioni dell’articolo 7-ter della L.R. 20/00;

3) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

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