n.281 del 04.11.2015 periodico (Parte Seconda)

Parere in merito al progetto di variante alle Norme tecniche di attuazione, art. 28, comma 3, del Piano di Bacino del Fiume Tevere -VI stralcio funzionale per l'assetto idrogeologico - P.A.I., adottato dal Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Tevere con deliberazione n. 127 del 23/12/2013

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

  • il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
  • il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente”, come convertito dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 13;

Considerato che:

  • l’art. 63, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 istituisce le Autorità di bacino distrettuale; lo stesso articolo al comma 3 dispone la soppressione delle Autorità di bacino previste dalla Legge 18 maggio 1989, n. 183, a far data dal 30 aprile 2006 e l’esercizio delle relative funzioni alle Autorità di bacino distrettuale; al comma 2 dispone l’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per il trasferimento delle funzioni e per il regolamento del periodo transitorio;
  • l’art. 170, comma 2-bis, del D.Lgs. 152/2006 dispone la proroga delle Autorità di bacino di cui alla L. 183/1989, fino alla data di entrata in vigore del D.P.C.M., di cui al comma 2 del sopracitato art. 63; al comma 11 mantiene validità ed efficacia di provvedimenti ed atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175 del medesimo D.Lgs.;
  • l’art. 68 del D.Lgs. 152/2006, relativo alle procedure di adozione dei progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, di cui al comma 1 dell’art. 67 del medesimo decreto legislativo, dispone, al comma 1, che tali progetti di piano sono adottati con le modalità di cui all’art. 66 del medesimo D.Lgs. 152/2006;
  • l’art. 66 del D.Lgs. 152/2006 fa riferimento agli organi delle Autorità di Distretto di cui all’art. 63 del medesimo Decreto legislativo, non ancora istituite;
  • l’art. 3 della L.R. 9/2008 dispone, al fine di garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza territoriale, senza soluzione di continuità, il proseguimento dell’attività amministrativa delle Autorità di bacino che operano sul territorio, fino alla nomina degli organi delle Autorità di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del D.Lgs. n. 152 del 2006;
  • l’art. 2 del D.L. 208/2008, convertito dalla L. 13/2009, fa salvi altresì gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino dal 30 aprile 2006;

Visti pertanto:

  • l’art. 14 della L. 18 maggio 1989, n. 183, che individua i bacini di rilievo nazionale, tra i quali il Tevere;
  • il DPCM 10 agosto 1989, recante “Costituzione dell’Autorità di bacino del fiume Tevere”;
  • il DPCM 10 novembre 2006, recante “Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale per l’assetto idrogeologico - P.A.I.”;
  • il DPCM 10 aprile 2013, recante “Approvazione del Piano di bacino del fiume Tevere - 6° stralcio funzionale - P.S. 6 - per l'assetto idrogeologico - PAI - primo aggiornamento, adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere con deliberazione n. 125 del 18 luglio 2012”;

Premesso che l’Autorità di bacino del fiume Tevere:

  • con deliberazione n. 127 del 23/12/2013 del Comitato Istituzionale ha adottato il Progetto di variante alle Norme Tecniche di Attuazione, del Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale per l’assetto idrogeologico - P.A.I, relativo specificamente al comma 3 dell’art. 28, (di seguito denominato Progetto di variante) e ha adottato le relative misure di salvaguardia;
  • ha trasmesso alla Regione Emilia-Romagna, con lettera prot. n. 1180 del 26/3/2014, il Progetto di variante per gli adempimenti di cui all'art. 18 della L. 183/1989;
  • nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 81 del 7 aprile 2014 ha dato notizia dell'avvenuta adozione del Progetto di variante e ha reso noto che gli atti ad esso relativi erano depositati per la consultazione a decorrere dal 15/4/2014 presso le sedi delle Amministrazioni competenti, tra cui l’Assessorato Sicurezza Territoriale, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione civile della Regione Emilia-Romagna e il Servizio Ambiente e Tutela del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena;

Constatato che il Progetto di variante è costituito dal testo novellato dell’art. 43 delle Norme del P.A.I.;

Dato atto che:

  • la documentazione del Progetto di variante è stata depositata presso il Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica della Regione Emilia-Romagna per essere sottoposta a consultazione a partire dal 15/4/2014;
  • non è stata avanzata alcuna richiesta di consultazione e non sono pervenute osservazioni alla Regione Emilia-Romagna;
  • il Direttore Generale all'Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa ha convocato, con nota prot. PG.2014.0263350 del 15/7/2014, le Direzioni Agricoltura, Attività produttive, commercio e turismo, Reti infrastrutturali, logistica e sistemi di mobilità, Programmazione territoriale e negoziata, intese, l’Agenzia regionale di Protezione Civile, nonché i propri Servizi direttamente interessati, per illustrare il Progetto di variante ed acquisire le valutazioni di rispettiva competenza necessarie alla formazione del parere regionale da proporre alla Conferenza programmatica, di cui all’art. 1-bis del D.L. 279/2000, convertito dalla L. 365/2000;
  • l’Assessore alla Sicurezza territoriale. Difesa del Suolo e della Costa. Protezione Civile, ha convocato la Conferenza programmatica, come previsto dal comma 3 dell’art. 1-bis del D.L. 279/2000 convertito dalla L. 365/2000, con nota Prot n. PG.2015.0637562 del 4/9/2015, allegato alla quale è stato trasmesso anche il Parere istruttorio regionale;
  • il Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica ha effettuato l’istruttoria del Progetto di variante ed ha predisposto il parere istruttorio regionale presentato nella suddetta Conferenza programmatica; tale parere, recante “Parere in merito al Progetto di variante alle Norme Tecniche di Attuazione, art. 28 comma 3, del Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale per l’assetto idrogeologico - P.A.I., adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Tevere con deliberazione n. 127 del 23/12/2013”, in seguito denominato Parere istruttorio regionale, è riportato nell’Allegato A quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  • la Provincia di Forlì-Cesena e il Comune di Verghereto hanno comunicato, per vie brevi, l’impossibilità di partecipare alla Conferenza programmatica, anticipando la condivisione del Parere istruttorio regionale, ricevuto con la convocazione della Conferenza;
  •  la Conferenza programmatica si è svolta in data 14/9/2014 e il verbale, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, è riportato nell’Allegato B;
  • la Provincia di Forlì-Cesena ha espresso la propria condivisione del Parere istruttorio regionale con lettera prot. 80101 del 15 settembre 2015 a firma del Presidente e registrata al nr PG/2015/677207 del 18 settembre 2015;
  • il Comune di Verghereto ha espresso la propria condivisione del Parere istruttorio regionale con lettera prot. 2003 del 11 settembre 2015 a firma del Sindaco e registrata al nr PG/2015/663819 del 15 settembre 2015;

Rilevato che il Progetto di variante consiste nell’aggiornamento del testo del comma 3 dell’articolo 28 delle Norme Tecniche di attuazione del P.A.I. e in alcune modifiche relative a riferimenti normativi non più vigenti, citati nelle Norme;

Considerato che il Progetto di variante si inserisce adeguatamente nel percorso di aggiornamento del P.A.I., dando continuità alle revisioni già approvate in sede di primo aggiornamento del P.A.I., approvato con DPCM 10 aprile 2013, rendendone l'apparato normativo più efficace e omogeneo;

Preso atto che la Provincia di Forlì-Cesena e il Comune di Verghereto, se pur assenti in Conferenza programmatica, hanno condiviso il Parere istruttorio regionale (Allegato A) favorevole al Progetto di variante, tramite comunicazione formale assunta al protocollo regionale;

Ritenuto necessario trasmettere il Parere istruttorio regionale (Allegato A) e il verbale della Conferenza programmatica (Allegato B) all’Autorità di Bacino del Fiume Tevere per il proseguimento dell’iter di approvazione del Progetto di variante, così come previsto dalla L. 183/1989;

Richiamate:

  • la L.R. n. 43 del 26 novembre 2001 avente ad oggetto "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
  • la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007";
  • la propria deliberazione n. 2060 del 20 dicembre 2010 concernente “Rinnovo incarichi a direttori generali della giunta regionale in scadenza al 31/12/2010";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alla Difesa del suolo e della Costa, Protezione Civile, Politiche ambientali e della montagna, Paola Gazzolo,

A voti unanimi e palesi

delibera:

  1. di prendere atto della Conferenza programmatica tenutasi il 14/09/2014, il cui verbale è riportato nell’Allegato B alla presente deliberazione, e di trasmettere all’Autorità di bacino del fiume Tevere il “Parere in merito al Progetto di variante alle Norme Tecniche di Attuazione, art. 28 comma 3, del Piano di bacino del fiume Tevere – VI stralcio funzionale per l’assetto idrogeologico – P.A.I., adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Tevere con deliberazione n. 127 del 23/12/2013”, di cui all’Allegato A, condiviso anche dalla Provincia di Forlì- Cesena e dal Comune di Verghereto, per quanto detto in narrativa;
  2. di precisare che i citati Allegati A e B sono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
  3. di inviare copia del presente atto deliberativo, completo di tutti gli allegati, all’Autorità di bacino del fiume Tevere, per gli adempimenti di competenza;
  4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO A

 14 settembre 2015

sala riunioni 2° piano, stanza n. 215 - Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica - Regione Emilia-Romagna - Via della Fiera 8 - Bologna

Conferenza programmatica

Parere in merito al Progetto di variante alle Norme Tecniche di Attuazione, art. 28 comma 3, del Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale per l’assetto idrogeologico - P.A.I., adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Tevere con deliberazione n. 127 del 23/12/2013

Premessa

Il “Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale per l’assetto idrogeologico - P.A.I.”, adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino del fiume Tevere con deliberazione n. 114 del 5/04/2006, è stato approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con DPCM 10 novembre 2006.

Il primo aggiornamento del Piano di bacino del fiume Tevere - 6° stralcio funzionale - P.S. 6 - per l'assetto idrogeologico – PAI è stato adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino con deliberazione n. 125 del 18 luglio 2012 e approvato con DPCM 10 aprile 2013.

Il Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino, con deliberazione n. 127 del 23/12/2013, ha adottato il Progetto di variante alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale per l’assetto idrogeologico - P.A.I., che aggiorna il testo del comma 3 dell’art. 28 (di seguito denominato Progetto di variante).

L’iter di adozione e di approvazione del suddetto Progetto di variante deve essere inquadrato nel contesto normativo di riferimento attualmente vigente rappresentato da:

  • Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale”;
  • Legge Regionale 13 giugno 2008, n. 9, recante “Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l’applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;
  • decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”, come convertito dalla Legge 27 febbraio 2009, n. 13.

Il D.Lgs. 152/2006, all’art. 63:

  • istituisce le Autorità di bacino distrettuale (comma 1);
  • sopprime le Autorità di bacino previste dalla L. 183/1989, a far data dal 30 aprile 2006, e dispone l’esercizio delle relative funzioni alle Autorità di bacino distrettuale (comma 3);
  • dispone l’emanazione di un D.P.C.M. per il trasferimento delle funzioni e per la regolamentazione del periodo transitorio (commi 2 e 3).

Il comma 2-bis dell’art. 170 del medesimo decreto, così come modificato dall’art. 1 del D.L. 208/2008, dispone la proroga delle Autorità di bacino di cui alla L. 183/1989, fino alla data di entrata in vigore del D.P.C.M., di cui al comma 2 del sopracitato art. 63. Il comma 11 dello stesso articolo dispone la validità ed l’efficacia di provvedimenti ed atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall’art. 175 del medesimo D.Lgs., fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte terza del D.Lgs. 152/2006.

Il comma 1 dell’art. 68 del D.Lgs. 152/2006, relativo alle procedure di adozione dei progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, di cui al comma 1 dell’art. 67 del medesimo decreto legislativo, dispone che tali progetti di piano siano adottati con le modalità di cui all’art. 66 del medesimo D.Lgs. 152/2006. Tale art. 66 fa riferimento agli organi delle Autorità di Distretto di cui all’art. 63 del medesimo decreto legislativo, non ancora istituite.

L’art. 3 della L.R. 9/2008 dispone, al fine di garantire l’incolumità pubblica e la sicurezza territoriale, senza soluzione di continuità, il proseguimento dell’attività amministrativa delle Autorità di bacino che operano sul territorio regionale, fino alla nomina degli organi delle Autorità di bacino distrettuali di cui all’articolo 63 del D.Lgs. n. 152 del 2006.

L’art. 2 del D.L. 208/2008 fa salvi altresì gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino dal 30 aprile 2006.

Pertanto la Regione, considerato che il D.P.C.M. di cui al comma 2-bis dell’art. 170 del D.Lgs. 152/2006 non è stato ancora emanato, sulla base della normativa sopracitata, ritiene di sottoporre il Progetto di variante all’esame della Conferenza programmatica seguendo le procedure previste dalle LL. 183/1989 e 365/2000.

Procedure relative al parere regionale sul Progetto di variante

È stata data notizia dell’adozione del Progetto di variante nella Gazzetta Ufficiale serie generale n. 81 del 7 aprile 2014, ove è stato anche reso noto che gli atti ad esso relativi erano depositati per la consultazione a decorrere dal 15/04/2014 presso le sedi delle Amministrazioni competenti tra cui l’Assessorato Sicurezza Territoriale, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione civile della Regione Emilia-Romagna e il Servizio Ambiente e Tutela del Territorio della Provincia di Forlì-Cesena.

Con lettera prot. n. 1180 del 26/3/2014 a firma del dirigente dell’Ufficio di Segreteria Giuridico-Amministrativa dell’Autorità di bacino è stata comunicata alla Regione Emilia-Romagna l’adozione del Progetto di variante e ne è stata trasmessa la documentazione relativa, consistente nella deliberazione n. 127 del 23/12/2013 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino e del testo novellato dell’art. 28 delle Norme Tecniche di attuazione del P.A.I..

La documentazione del Progetto di variante è stata specificamente depositata presso il Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica della Regione Emilia-Romagna per essere sottoposta a consultazione e ad eventuali osservazioni.

Nel periodo di deposito, non sono state effettuate consultazioni del Progetto di variante e nei successivi 45 giorni non sono pervenute osservazioni alla Regione.

In riferimento al comma 3 dell’art. 1-bis del D.L. 279/2000, convertito in L. 365/2000, ripreso dal comma 3 dell’art. 68 del D.Lgs. 152/2006, la Regione ha indetto l’odierna Conferenza programmatica.

Sulla base dell’istruttoria effettuata dal Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica la Regione ha predisposto il presente Parere istruttorio che viene proposto alla discussione della Conferenza.

La Giunta Regionale si esprimerà, attraverso una specifica deliberazione, sul Progetto di variante, prendendo atto delle risultanze della Conferenza programmatica e del parere espresso dalla stessa.

Contenuti del Progetto di variante

Il Progetto di variante consiste nell’aggiornamento del testo del comma 3 dell’articolo 28 delle Norme Tecniche di attuazione del P.A.I. e in alcune modifiche relative a riferimenti normativi non più vigenti, citati nelle Norme.

L’art. 28 delle Norme del P.A.I. definisce gli obiettivi della fascia fluviale A e individua gli interventi ammessi; in particolare il comma 3 stabilisce in quali casi è necessario il nulla osta idraulico ai sensi del Regio decreto n. 523/1904 e in quali non lo è.

Il testo novellato dell’art. 28 delle Norme viene qui di seguito riportato integralmente, con evidenziato il testo del nuovo comma 3:

Art. 28 - La fascia A

1 Nella fascia definita A il P.A.I. persegue l’obiettivo di garantire generali condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della piena di riferimento e il mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell’alveo e favorendo l’evoluzione naturale del fiume.

2 Nella fascia A sono ammessi esclusivamente:

a) gli interventi edilizi di demolizione senza ricostruzione;

b) gli interventi edilizi sugli edifici, sulle infrastrutture sia a rete che puntuali e sulle attrezzature esistenti, sia private che pubbliche o di pubblica utilità, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, così come definiti alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 3 del DPR 380/2001 e s.m.i., nonché le opere interne agli edifici, ivi compresi gli interventi necessari all’adeguamento alla normativa antisismica, alla prevenzione sismica, all’abbattimento delle barriere architettoniche ed al rispetto delle norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, nonché al miglioramento delle condizioni igienico-sanitarie, funzionali, abitative e produttive. Gli interventi di cui sopra possono comportare modifica delle destinazioni d’uso senza incremento del carico urbanistico, aumento di volume ma non della superficie di sedime ad eccezione delle opere necessarie per l’abbattimento delle barriere architettoniche e degli adeguamenti impiantistici e tecnologici in adempimento alle norme in materia di sicurezza e risparmio energetico. Gli interventi che comportano almeno una delle seguenti condizioni:

• aumento di volume;

• diversa distribuzione dei volumi esistenti;

• diversa disposizione delle superfici di sedime;

• cambi di destinazione d’uso;

• modifiche delle caratteristiche morfologiche delle aree;

devono essere realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e senza modifica del deflusso della piena, a tal fine è necessario acquisire il nulla osta dell’autorità idraulica competente. Questi interventi non possono comunque prevedere volumetrie al di sotto del livello di campagna;

c) gli interventi di difesa idraulica delle aree e degli edifici esposti al rischio a condizione che tali interventi non pregiudichino le condizioni di sicurezza idraulica a monte e a valle dell'area oggetto di intervento;

d) gli interventi necessari a ridurre la vulnerabilità degli edifici, delle infrastrutture e delle attrezzature esistenti ed a migliorare la tutela della pubblica incolumità senza aumento di superficie e di volume;

e) gli interventi di ampliamento di opere pubbliche o di pubblico interesse, riferiti a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché di realizzazione di nuove infrastrutture lineari e/o a rete non altrimenti localizzabili, compresa la realizzazione di manufatti funzionalmente connessi e comunque ricompresi all’interno dell’area di pertinenza della stessa opera pubblica. E’ consentita altresì la realizzazione di attrezzature ed impianti sportivi e ricreativi all’aperto con possibilità di realizzazione di modesti manufatti accessori a servizio degli stessi. Tali interventi sono consentiti a condizione che tali interventi non costituiscano significativo ostacolo al libero deflusso e/o significativa riduzione dell'attuale capacità d’invaso, non costituiscano impedimento alla realizzazione di interventi di attenuazione e/o eliminazione delle condizioni di rischio e siano coerenti con la pianificazione degli interventi di protezione civile;

f) gli interventi per reti ed impianti tecnologici, per sistemazioni di aree esterne, recinzioni ed accessori pertinenziali di arredo agli edifici, alle infrastrutture ed alle attrezzature esistenti, purché non comportino la realizzazione di nuove volumetrie, alle condizioni di cui alla lettera e);

g) la realizzazione di manufatti di modeste dimensione al servizio di edifici, infrastrutture, attrezzature e attività esistenti, realizzati in condizioni di sicurezza idraulica e senza incremento dell'attuale livello di rischio;

h) le pratiche per la corretta attività agraria con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del territorio;

i) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali ed in generale alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione dei fattori di interferenza antropica;

l) le occupazioni temporanee, a condizione che non riducano la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;

m) gli interventi di manutenzione idraulica come definiti nell’allegato “Linee guida per l’individuazione e la definizione degli interventi di manutenzione delle opere idrauliche e di mantenimento dell’officiosità idraulica della rete idrografica”;

n) gli edifici e i manufatti finalizzati alla conduzione delle aziende agricole, purché realizzate in condizioni di sicurezza idraulica e senza incremento dell’attuale livello di rischio;

o) gli interventi di difesa idraulica così come disciplinati dall’art. 33;

p) l'attività estrattiva nei limiti previsti dall’articolo 34;

q) gli interventi e le attività connessi alla navigazione nei tratti classificati, purché ricompresi in piani di settore o regionali, ed a condizione che non costituiscano fonte di trasporto per galleggiamento di mezzi o materiali durante la piena.

r) gli interventi connessi alla produzione di energia idroelettrica in condizioni tali da non modificare il regime della piena di riferimento.

3 Non è richiesto il nulla osta idraulico di cui al regio decreto 523/1904 da parte dell’Autorità idraulica competente relativamente ai soli casi degli interventi di cui alle lettere: a); b) (con esclusione delle condizioni li espressamente previste); d); h. In tutti gli altri casi è invece necessario il nulla osta di cui sopra.

 Il testo del comma 3 sostituito è il seguente:

“È richiesto il parere di cui al R.D. n. 523/1904 rilasciato dall’autorità competente in materia idraulica relativamente agli interventi di cui alle lettere c), l), m), n), o), q) del precedente comma 2.”

La modifica ha sostanzialmente lo scopo di dare continuità, completamento e corrispondenza alle revisioni già apportate in sede di aggiornamento del P.A.I. (operate con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 125 del 18 luglio 2012, approvato con DPCM 10 aprile 2013 - c.d. PAI bis) - delle disposizioni degli artt. 28 e 29. Dette revisioni, si rammenta, intendevano dare ordine alla qualificazione del tipo di atto che doveva essere espresso dall'autorità idraulica competente eliminando la discrasia, presente nella prima edizione P.A.I. all'art. 28 comma 2, fra i termini autorizzazione e parere e, per ciò, si abrogavano varie parti del comma 2 afferenti al parere dell'autorità idraulica competente per condurli ad unità al comma 3 elencando i casi in cui non era richiesto il nulla osta idraulico. Inoltre, la modifica oggi proposta elimina il contrasto normativo con la corrispondente disposizione contenuta nel comma 3 dell’art. 29, il cui contenuto novellato con il P.A.I. bis intendeva riferirsi ai casi in cui non era richiesto il nulla osta idraulico e che recita:

“Non è richiesto il nulla osta idraulico di cui al regio decreto 523/1904 da parte dell’Autorità idraulica competente relativamente ai soli casi già previsti dal comma 3 dell’articolo 28. In tutti gli altri casi è invece necessario il nulla osta di cui sopra per la verifica delle condizioni idrauliche di seguito esposte.”

Quanto disposto nel nuovo comma 3 dell’art. 28 ha valore di misura di salvaguardia, in conformità di quanto previsto dal comma 6 bis dell’art. 17 della L. 183/1989 e del comma 7 dell’art. 65 del D.Lgs 152/2006, come disposto dall’art. 3 della delibera n. 127/2013 del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino, che adotta il Progetto di variante.

L’adozione di tale misura, anticipatoria degli effetti applicativi della variante di piano proposta, si è resa necessaria al fine di evitare la permanenza del contrasto normativo con la corrispondente disposizione contenuta nel comma 3 dell’art. 29.

Valutazioni sul Progetto di variante

La Regione esprime condivisione sul Progetto di variante in quanto si inserisce adeguatamente nel percorso di aggiornamento del P.A.I., dando continuità alle revisioni già approvate in sede di PAI bis, rendendone l'apparato normativo più efficace e omogeneo.

Infine, anche in base all’esperienza della demolizione del ristorante in località Ocri, in prossimità delle sorgenti del Tevere, si evidenzia che, nel caso in cui interventi per i quali non è previsto il nulla osta idraulico, secondo quanto disposto dal comma 3 dell’art. 28 novellato, determinino una modifica dell’assetto dell’alveo, si applicano comunque i disposti del R.D. n. 523/1904 in quanto normativa sovraordinata.

ALLEGATO B 

Conferenza programmatica

Progetto di variante alle Norme Tecniche di Attuazione, art. 28 comma 3, del Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale per l’assetto idrogeologico - P.A.I., adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Tevere con deliberazione n. 127 del 23/12/2013

Verbale della Conferenza programmatica, ai sensi al comma 4 dell’art. 1-bis del D.L. 279/2000, convertito con L. 365/2000 svoltasi il 5/03/2013 presso la sala riunioni piano zero, stanza n. 3, del Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica - Regione Emilia-Romagna - Via della Fiera 8 - Bologna.

La Conferenza programmatica, convocata dall’Assessore alla Difesa del suolo e della Costa, Protezione Civile, Politiche ambientali e della montagna, Paola Gazzolo, con nota prot. n. PG.2015.0637562 del 4/09/2015, ha come oggetto il Parere, ai sensi al comma 4 dell’art. 1-bis del D.L. 279/2000, convertito con L. 365/2000, in merito al Progetto di variante alle Norme Tecniche di Attuazione, art. 28 comma 3, del Piano di bacino del fiume Tevere - VI stralcio funzionale per l’assetto idrogeologico - P.A.I., adottato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino del fiume Tevere con deliberazione n. 127 del 23/12/2013.

È presente solo il dott. Franco Ghiselli del Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica della Regione, delegato a rappresentare la Regione dall’Assessore Paola Gazzolo.

I rappresentanti della Provincia di Forlì-Cesena, del Comune di Verghereto e dell’Autorità di bacino del fiume Tevere hanno comunicato, per vie brevi, l’impossibilità di partecipare alla Conferenza programmatica.

Sia la Provincia di Forlì-Cesena che il Comune di Verghereto hanno anticipato per vie brevi la condivisione del Parere istruttorio regionale, che è stato inoltrato allegato alla convocazione della Conferenza.

La Regione resta pertanto in attesa di una comunicazione scritta della condivisione del Parere istruttorio regionale da parte della Provincia di Forlì-Cesena e del Comune di Verghereto.

Ghiselli apre e chiude i lavori della Conferenza alle ore 11.35.

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