n. 54 del 31.03.2010 periodico (Parte Seconda)

Misure conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 27/1/2010 e primi indirizzi della Giunta regionale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Preso atto che:

- con sentenza n. 29 in data 4 febbraio 2010 la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della legge regionale n. 10 del 2008, relativa fra le altre cose alla riorganizzazione dei servizi pubblici ambientali, e precisamente dell’art. 28, commi 2 e 7;

- i suddetti commi contemplavano le norme che avevano attribuito alla Regione il compito di individuare la tariffa di riferimento nonché di esercitare alcuni compiti quali la redazione del piano economico e finanziario dell’Ambito territoriale da parte di una struttura i cui costi erano computati nella tariffa del servizio;

Ritenuto quindi necessario prendere in esame le conseguenze dell’annullamento delle disposizioni legislative da parte della Corte costituzionale al fine di dare esecuzione alla citata sentenza;

considerato che:

- per effetto della sentenza non è venuto meno il ruolo del Comitato di indirizzo regionale per la regolazione dei servizi pubblici previsto all’art. 29 della L.R. n. 10 del 2008;

- che la citata disposizione prevede che il Comitato propone alla Giunta regionale gli indirizzi per l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 28 che continua a trovare applicazioni per i commi non oggetto di annullamento da parte della Corte Costituzionale.

Dato atto che ai sensi dell’art. 29, comma 3, della L.R. n. 10 del 2008 il Comitato di indirizzo si avvale delle strutture tecniche regionali competenti.

Ritenuto pertanto che la Giunta regionale, su proposta del Comitato, debba approvare gli schemi dei contratti di servizio e dei bandi di gara per l’affidamento proposti dai soggetti appaltanti nonché, avvalendosi della struttura tecnica preposta, verificare la congruità dei prezzi relativamente agli interventi infrastrutturali di maggiori dimensioni economiche e valutare la coerenza dei piani di investimento infrastrutturali con i piani tariffari.

Ricordato che il sistema che la Regione ha inteso porre in essere con la L.R. n. 10 del 2008 aveva la finalità di rafforzare la regolazione pubblica dei servizi ambientali ottimizzando la governance e riducendone, nel complesso, i costi. Difatti la scelta di fondo di tale modello risiede negli innegabili vantaggi che discendono da una logica di governo più efficace in quanto capace di valorizzare esperienze locali in un ambito più vasto e omogeneo, mantenendo inalterato il rapporto con le politiche locali.

Dato atto che l’individuazione di una struttura di regolazione a livello regionale, con il compito di ricondurre a sintesi strategica le istanze dei territori, ha dimostrato, in questo anno di attività, che il modello individuato garantisce efficienza, efficacia ed omogeneità e quindi rafforzamento delle politiche pubbliche al servizio dei cittadini;

Dato atto inoltre che l’organizzazione incentrata sul modello sopra descritto ha comportato un significativo contenimento dei costi di regolazione.

Richiamati:

- l’art. 2, comma 3, della L.R. n. 10 del 2008 che prevede che le funzioni attribuite ai diversi livelli istituzionali possono essere esercitate, previo accordo dei soggetti interessati, in modo da superare la frammentarietà, attuando comuni obiettivi di coesione territoriale.

- l’art. 30, comma 1, della L.R. n. 10 del 2008 che prevede che la Regione promuova, anche tramite specifici incentivi, l’aggregazione tra ambiti territoriale provinciali prefigurando quindi la possibilità di esercizio delle funzioni ad una scala sovraprovinciale, essendo il territorio provinciale l’aggregazione minima per l’esercizio di dette funzioni; 

Ritenuto che permangano tutte le ragioni sopra evidenziate sulla strategicità del disegno organizzativo delineato dal legislatore regionale.

Considerato che l’esercizio delle funzioni delle ATO in forma tra loro associata è coerente con la disciplina legislativa statale e non si pone quindi in contrasto con il giudicato della sentenza della Corte costituzionale che presuppone nella materia all’esame il rispetto della disciplina statale;

Considerato altresì che non sussistono vincoli legislativi che impediscono, su base volontaria, un esercizio delle funzioni delle forme di cooperazione previste dall’art. 30 della L.R. n. 10 del 2008 su una scala sovraprovinciale.

Valutato quindi necessario riproporre con forza la strategia di governance dei servizi pubblici locali al fine di perseguire strategie unitarie a livello regionale e rafforzare il ruolo della regolazione pubblica, prevedendo che le forme di cooperazione possano esercitare le proprie funzioni, con particolare riferimento alla quantificazione dei costi complessivi dei servizi pubblici ambientali e alla predisposizione dei relativi piani economici finanziari, in forma associata su base sovraprovinciale attraverso una struttura organizzativa comune presso la Regione, operante secondo l’ordinamento di quest’ultima.

Ritenuto che per mantenere l’integrità del disegno strategico tale scelta possa essere operata solo se riferita ad entrambe le tipologie di servizi pubblici ambientali (Servizio idrico integrato e Servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani).

Dato atto che, in un’ottica di semplificazione, in caso di esercizio delle funzioni da parte delle forme di cooperazione in forma associata secondo le modalità sopra descritte, il previsto parere della Regione ai sensi del comma 6 dell’art. 30 della L.R. n. 10 del 2008, si intende implicitamente espresso.

Ritenuto infine di dichiarare cessata, con effetto dalla data del 4 febbraio 2010 di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 29/2010, l’efficacia delle proprie deliberazioni n. 709 del 25 maggio 2009 e n. 895 del 22 giugno 2009.

Dato atto del parere allegato;

su proposta dell’Assessore all’Ambiente e Sviluppo Sostenibile;

a voti unanimi e palesi;

delibera:

Per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di confermare la stategicità del disegno posto in essere dal legislatore regionale con la legge regionale n. 10 del 2008 in materia di servizi pubblici ambientali;

2) di confermare conseguentemente l’esigenza ed il permanere della struttura regionale di regolazione dei servizi pubblici ambientali il cui costo è assunto dalla Regione;

3) di dare atto che permangono tutti i compiti posti in capo al Comitato di indirizzo regionale per la regolazione dei servizi pubblici dall’art. 29 della L.R. n. 10 del 2008;

4) di proporre alle forme di cooperazione, previste dall’art. 30 della L.R. n. 10 del 2008, di aderire alla scelta di esercitare le proprie funzioni, con particolare riferimento alla quantificazione dei costi complessivi dei servizi pubblici ambientali e alla predisposizione dei relativi piani economici finanziari, in forma associata su base sovraprovinciale attraverso una struttura organizzativa comune presso la Regione, operante secondo l’ordinamento di quest’ultima, assegnando loro un termine di trenta giorni per la comunicazione dell’adesione;

5) di delegare al Direttore generale all’Ambiente, Difesa del suolo e della costa il compito di proporre formalmente alle forme di cooperazione quanto previsto al punto 4);

6) di stabilire che si intende implicitamente reso il parere della Regione, previsto all’art. 30, comma 6, della L.R. n. 10 del 2008, sull’attività delle forme di cooperazione qualora le stesse abbiano aderito alla proposta prevista al punto 4); 

7) di dichiarare cessata, con effetto dalla data del 4 febbraio 2010 di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 29/2010, l’efficacia delle proprie deliberazioni n. 709 del 25 maggio 2009 e n. 895 del 22 giugno 2009;

8) di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Valuta il sito

Non hai trovato quello che cerchi ?

Piè di pagina