n.306 del 21.10.2013 (Parte Terza)

Bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna (art. 11 DL 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 2012, n. 27). Ammissione candidati

IL DIRETTORE

Richiamato l’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 2012, n. 27 come novellato dalla L. n. 135/2012 di conversione del Dl n. 95/2012;

Richiamate le proprie determinazioni:

- n. 9530 del 18/7/2012, “Istituzione della task force interistituzionale per l'attuazione della procedura prevista dall'art. 11 del D.L. 1/2012 convertito dalla legge 27/2012 per l'apertura di nuove sedi farmaceutiche”;

- n. 60 dell'8/1/2013 “Indizione concorso e approvazione bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna (Art. 11 D.L. 24/1/2012 convertito con modificazioni nella L. 24/3/2012 n. 27)” con la quale si è provveduto ad approvare ed a bandire pubblico concorso per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella regione Emilia-Romagna, in attuazione dell’art. 11 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni nella Legge 24 marzo 2012, n. 27;

- n. 1464 del 21/2/2013 “Nomina della commissione giudicatrice del concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione di 178 sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna indetto con determinazione n. 60 dell'8 gennaio 2013” in conformità a quanto previsto dall’art. 3 del D.P.C.M. 30/3/1994, n. 298 e s.m.i e dall’art. 11 del D.L. 1/2012 citato convertito con modificazioni nella legge 24 marzo 2012, n. 27;

- n. 8413 del 12 luglio 2013 “Proroga dei termini previsti per l’approvazione della graduatoria del concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna indetto con determinazione n. 60 dell'8 gennaio 2013”;

Dato atto che:

- il bando di concorso è stato pubblicato sul BURT della Regione Emilia-Romagna n. 14 del 23/1/2013 ed è stato pubblicizzato in conformità a quanto previsto dall’art. 15 del bando stesso;

- le domande di partecipazione al concorso potevano essere presentate, ai sensi dell’art. 5 del bando dal 24/1/2013 al 22/2/2013 esclusivamente con modalità web tramite la piattaforma tecnologica ed applicativa unica appositamente realizzata dal Ministero della Salute;

- la procedura concorsuale si caratterizza per l’innovazione e l’elevato livello di informatizzazione, in quanto per la prima volta un concorso per l’assegnazione di sedi farmaceutiche si svolge avvalendosi esclusivamente di un apposito portale web;

- la piattaforma tecnologica ed applicativa predisposta dal Ministero, oggetto di continui aggiornamenti volti ad assicurarne il corretto funzionamento, ha consentito la partecipazione dei candidati interessati che hanno potuto usufruire della descrizione completa ed esaustiva delle funzionalità

  • ogni utente ha avuto la possibilità di scaricare la “Demo” - file di n. 25 pagine con dimostrazione guidata - per effettuare la registrazione, l’accesso, la compilazione e l’invio della domanda, in forma singola o associata;
  • ogni utente ha avuto altresì la possibilità di scaricare il “Manuale utente” - file di n. 71 pagine - con informazioni dettagliate relative alla registrazione, l’accesso, la compilazione e l’invio della domanda;
  • nel periodo di pubblicazione del citato bando di concorso la Regione Emilia-Romagna ha istituito, presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico, un punto informativo contattabile telefonando al numero verde 80066.22.00 o inviando e-mail a urp@regione.emilia-romagna.it;
  • l’accesso alla piattaforma, alla regione d’interesse e alle singole sezioni (registrazione, inserimento delle candidature e altre funzionalità) era intuitivo ed estremamente facilitato da istruzioni chiare ed adeguate;
  • tutti i campi di compilazione della domanda erano affiancati da una icona tonda contrassegnata da “?” posizionandosi sulla quale con il mouse/cursore comparivano le indicazioni delle informazioni da inserire, in modo da rendere complete le dichiarazioni;
  • il singolo partecipante poteva effettuare un salvataggio parziale della candidatura e riprendere l’inserimento dei dati in un momento successivo e poteva accedere in qualsiasi momento al modulo, entro i tempi previsti dal bando, ed effettuare controlli ed eventuali modifiche, prima dell’invio della domanda stessa o prima della conferma di completamento dei propri dati, nel caso di partecipazione in associazione;
  • la presenza di meccanismi automatici di controllo all’interno della piattaforma web, tali da impedire il proseguimento della compilazione della domanda in caso di mancata indicazione di requisiti/condizioni necessari/e per la partecipazione al concorso con segnalazione di errore al candidato;
  • prima dell’invio della domanda di partecipazione il sistema presentava un riepilogo di tutte le informazioni inserite, prevedendo la possibilità di verificare la correttezza dei dati stessi da parte del candidato, effettuando un cambiamento di stato della domanda (inviata), rendendola non modificabile e successivamente il sistema dava conferma tramite la predisposizione di una apposita ricevuta di avvenuto invio, completa del numero di protocollo rilasciato dal sistema stesso (ricevuta di avvenuto invio sempre disponibile al candidato all’interno del sistema e comunque trasmessa all’indirizzo di PEC del candidato che ha partecipato in forma singola e all’indirizzo PEC del candidato referente, in caso di partecipazione associata) e dei dati dichiarati; a detto numero di protocollo è riconosciuto il valore di registrazione particolare dell’Amministrazione regionale ai sensi dell’art. 53, comma 5, del DPR 445/00;
  • il candidato referente, in caso di partecipazione in associazione, o il partecipante, in caso di partecipazione singola, era tenuto a stampare e conservare la ricevuta di avvenuto invio (riepilogativa di tutti i dati dichiarati) e spedirla secondo le modalità previste nel bando nel caso di presenza di documentazione da inviare (pubblicazioni e documentazione relativa ad eventuali titoli conseguiti presso struttura estera o privata);
  • il singolo partecipante poteva visualizzare la domanda e la ricevuta di avvenuto invio (riepilogativa di tutti i dati dichiarati) in qualsiasi momento, anche successivamente all’invio stesso;
  • il singolo partecipante o il candidato referente, in caso di partecipazioni in associazione, poteva annullare la candidatura, anche se inviata, entro la data di scadenza del bando;
  • a fronte di un annullamento, poteva essere fatto, entro la data di scadenza del bando, l’inserimento di una nuova candidatura, previa nuova registrazione;

Riscontrato inoltre che:

- come previsto all’art. 5 del bando, le pubblicazioni e la documentazione relativa ad eventuali titoli conseguiti presso struttura estera o privata, trasmesse alla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna in forma cartacea a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il 22/2/2013 e pervenute entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del bando (11/3/2013) sono state raccolte ed assunte al Protocollo generale dall’Ufficio Protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali;

- sono pervenute complessive n. 3.310 (tremilatrecentodieci) domande di partecipazione, di cui 1.805 (milleottocentocinque) in forma associata e 1.505 (millecinquecentocinque) in forma singola, con complessive n. 5.740 (cinquemilasettecentoquaranta) persone fisiche interessate;

Precisato che ciascun candidato, consapevole delle sanzioni previste in caso di dichiarazioni false e mendaci (art. 76 del testo unico. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), ha dichiarato che i dati riportati nella domanda di partecipazione al concorso sono esatti;

Dato atto che alcuni componenti del nucleo operativo della task force interistituzionale istituita con propria determinazione n. 9530/2012 hanno svolto l’istruttoria delle domande finalizzata alla verifica della ricevibilità e dell’ammissibilità delle stesse, ai sensi dell’art. 6 del bando di concorso, e che in corso di tale attività istruttoria essi hanno rilevato che nonostante il modulo on-line di candidatura sia stato predisposto con l’intento di guidare e facilitare gli aspiranti nella compilazione dello stesso, tale modulo è stato utilizzato diffusamente in modo improprio, con dichiarazioni relative al possesso di titoli non pertinenti e non richiesti soprattutto con riferimento ai campi corrispondenti ai titoli di studio, servizio e carriera (attributivi di punteggio ma non vincolanti per l’ammissione);

Ritenuto quindi necessario, visto l’alto numero di irregolarità delle domande, assumere comportamenti uniformi nella trattazione delle irregolarità stesse, guidati dai seguenti presupposti e principi:

  1. presupposto della diligenza (e propria scienza, nel caso di laureato), principio che deve guidare il candidato a verificare che le dichiarazioni rese siano formulate in modo chiaro, valido e completo in quanto specificare i titoli o ogni altro elemento utile per la definizione del punteggio finale è una mera facoltà del candidato e non un obbligo e, conseguentemente, costituisce un onere del candidato esporre con chiarezza e completezza gli elementi idonei all’assegnazione del punteggio per titoli, disponendo peraltro di modulistica on-line particolarmente dettagliata e redatta nell’intento di guidare i candidati nella compilazione delle dichiarazioni sostitutive ed evitare dichiarazioni incomplete;
  2. principio di affidamento del candidato, principio applicabile solo al fine di non pregiudicare la partecipazione al concorso, che impone di ritenere sanate di fatto le irregolarità formali relative a dati desumibili in altra parte della candidatura presentata dal partecipante (tale principio non deve invece essere applicato per sanare irregolarità relative a dichiarazioni attributive di punteggio rispetto alle quali deve essere invece applicato il principio sopra citato della diligenza);
  3. principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e rispetto della par condicio tra tutti i candidati, principi che impediscono di disporre l’integrazione documentale, in caso di dichiarazioni poco chiare o incomplete rese nell’istanza di partecipazione al concorso, in quanto tale integrazione richiederebbe un notevole dispendio di risorse umane e finanziarie, uno slittamento ulteriore nei tempi di conclusione della procedura (la richiesta da inviare al candidato dovrebbe specificare ed indicare con il necessario dettaglio le regolarizzazioni da effettuarsi, assegnare un tempo congruo per le risposte, e corrispondere ad eventuali, ma certamente numerose, richieste telefoniche di chiarimenti);

Considerato che occorre procedere all’individuazione sia degli ammessi che dei non ammessi al concorso ed alla successiva consegna della documentazione cartacea ed informatica alla commissione giudicatrice, per consentirle l’insediamento e l’apertura dei lavori volti alla redazione della graduatoria di cui all’art. 11 comma 6 del D.L. 1/2012 citato;

Richiamato a tal fine l’art. 6 del bando di concorso “Irricevibilità della domanda, cause di esclusione e di non ammissione al concorso” ai sensi del quale “Le domande presentate in forma e/o con modalità diverse da quelle previste dall’articolo 5 del bando sono considerate irricevibili. Costituisce motivo di non ammissione al concorso:

- il difetto anche di uno solo dei requisiti di cui all’art. 2 del presente bando;

- l’omissione di una delle dichiarazioni indicate come obbligatorie ex art 5 del bando.

In caso di partecipazione in forma associata, le cause di irricevibilità, di esclusione e di inammissibilità relative ad uno degli associati determinano l’esclusione dal concorso di tutti gli altri componenti l’associazione medesima”;

Ritenuto che, in base al principio di affidamento del candidato, il quale impone di non interpretare in modo formalistico le prescrizioni del bando, sia da ritenere ammissibile la domanda con irregolarità formali relative a dati desumibili in altra parte della domanda stessa, e che pertanto, con riferimento alle n. 3.310 domande pervenute, le irregolarità riscontrate nelle dichiarazioni obbligatorie dalla n. 1 alla n. 10 della sezione “Requisiti di ammissione” del modulo di candidatura on-line sono da ritenersi in genere riferite a dati desumibili in altra parte della domanda di partecipazione, ad esclusione della indicazione dell’indirizzo PEC, e conseguentemente comportano la regolare ammissione delle stesse domande;

Preso atto dell’elenco dei partecipanti che non hanno utilizzato un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale far pervenire ogni comunicazione relativa al concorso (dichiarazione indicata come obbligatoria ex art. 5 del bando), trasmesso dal Ministero della Salute con nota PG n. 2013/214812 del 5 settembre 2013, agli atti del Servizio Politica del Farmaco della Regione;

Considerato che, poiché il mancato utilizzo di un indirizzo di posta elettronica certificata comporta, ai sensi dei soprarichiamati articoli 5 e 6 del bando, l’esclusione dal concorso del candidato e di tutti coloro che eventualmente abbiano congiuntamente presentato la domanda, i nominativi inclusi nel suddetto elenco trasmesso dal Ministero, unitamente ai nominativi degli eventuali partecipanti in associazione con gli stessi, elencati nell’allegato 1, parte integrante al presente provvedimento, non possono essere ammessi al concorso;

Preso atto della comunicazione del 14/2/2013 trasmessa tramite raccomandata a.r. dal candidato Carmelo Buccino, agli atti del Servizio Politica del Farmaco della Regione Prot. PG n. 2013/0044774 del 19/2/2013, tesa a rendere chiarimenti circa i requisiti di ammissione dichiarati al punto 9 della sezione “Requisiti di ammissione” del modulo di candidatura on-line;

Considerato che i necessari approfondimenti in merito comportano l’ammissione con riserva del candidato Carmelo Buccino, e di tutti coloro che eventualmente abbiano congiuntamente presentato la domanda (partecipanti in associazione);

Valutato che la riserva relativa all’ammissione del suddetto candidato e dei partecipanti in associazione verrà sciolta congiuntamente all’approvazione della graduatoria, al termine dei lavori della commissione esaminatrice, effettuate le opportune verifiche che potranno comportare anche la richiesta d’integrazioni e l’acquisizione di parere Ministeriale;

Considerato opportuno, per le ragioni sopra evidenziate, ammettere tutti gli altri candidati;

Precisato che l’ammissione delle domande di partecipazione viene effettuata sulla base delle dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione stessa, presentata con la modalità web sopra descritta, nell’osservanza delle disposizioni dell’art. 5 del bando e che, per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, si fa riferimento a quanto previsto in particolare all’art. 14 “Accertamento dei requisiti” del medesimo bando di concorso;

Precisato infine che, in relazione all’elevato numero di irregolarità riscontrate nella fase istruttoria relative a dichiarazioni non pertinenti e non richieste, ma suscettibili di apportare maggior punteggio, la sopra richiamata commissione giudicatrice, ispirandosi ai citati principi e presupposti, adotterà i propri criteri di valutazione come previsto agli artt. 8 e 9 del bando di concorso;

Richiamati:

- l’art. 10 “Approvazione della graduatoria e interpello dei vincitori” del bando di concorso che prevede che “Il Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna, accertata la regolarità dei lavori concorsuali, approva, con proprio atto, la graduatoria predisposta dalla Commissione esaminatrice e dichiara i vincitori del concorso, sotto condizione dell’accertamento del possesso da parte dei candidati dei requisiti richiesti dal bando, nonché della veridicità delle dichiarazioni da questi rese nella domanda di partecipazione al concorso”;

- l’art. 14 “Accertamento dei requisiti” del bando di concorso che prevede che “In qualsiasi fase del concorso o momento successivo all’assegnazione della sede, qualora emerga la non veridicità di quanto dichiarato dal concorrente, rilevata a seguito dei controlli previsti per legge o comunque accertata, il medesimo concorrente decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”;

Dato atto dei pareri allegati;

determina:

1) di dare atto che in relazione al bando di concorso pubblico regionale straordinario per titoli per l’assegnazione delle sedi farmaceutiche disponibili per il privato esercizio nella Regione Emilia-Romagna (Art. 11 D.L. 24/01/2012 convertito con modificazioni nella L. 24/03/2012 n. 27), sono pervenute complessive n. 3.310 (tremilatrecentodieci) domande di partecipazione, di cui 1.805 (milleottocentocinque) in forma associata e 1.505 (millecinquecentocinque) in forma singola, con complessive n. 5.740 (cinquemilasettecentoquaranta) persone fisiche interessate;

2) che, come previsto all’art. 5 del bando, le pubblicazioni e la documentazione relativa ad eventuali titoli conseguiti presso struttura estera o privata, trasmesse alla Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali della Regione Emilia-Romagna in forma cartacea a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il 22/02/2013 e pervenute entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del bando (11/03/2013) sono state raccolte ed assunte al Protocollo generale dall’Ufficio Protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali;

3) di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria compiuta da alcuni componenti del nucleo operativo della task force interistituzionale istituita con propria citata determinazione n. 9530/2012 e dettagliatamente riportate in premessa del presente atto, che evidenziano come, nonostante il modulo on-line di candidatura sia stato predisposto con l’intento di guidare e facilitare gli aspiranti nella compilazione dello stesso si sia realizzato un diffuso utilizzo improprio del citato modulo on-line con irregolarità formali e inserimento di dichiarazioni del possesso di titoli non pertinenti e non richiesti;

4) di voler assumere, anche in relazione all’alto numero di irregolarità, comportamenti uniformi nella trattazione delle irregolarità stesse, guidati dai seguenti presupposti e principi:

a) presupposto della diligenza (e propria scienza, nel caso di laureato), principio che deve guidare il candidato a verificare che le dichiarazioni rese siano formulate in modo chiaro, valido e completo in quanto specificare i titoli o ogni altro elemento utile per la definizione del punteggio finale è una mera facoltà del candidato e non un obbligo e, conseguentemente, costituisce un onere del candidato esporre con chiarezza e completezza gli elementi idonei all’assegnazione del punteggio per titoli, peraltro disponendo di modulistica on-line particolarmente dettagliata e redatta nell’intento di guidare i candidati nella compilazione delle dichiarazioni sostitutive ed evitare dichiarazioni incomplete;

b) principio di affidamento del candidato, principio applicabile solo al fine di non pregiudicare la partecipazione al concorso, che impone di ritenere sanate di fatto le irregolarità formali relative a dati desumibili in altra parte della candidatura presentata dal partecipante, (tale principio non deve invece essere applicato per sanare irregolarità relative a dichiarazioni attributive di punteggio, rispetto alle quali deve invece essere applicato il principio sopra citato della diligenza);

c) principi di economicità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e rispetto della par condicio tra tutti i candidati, principi che impediscono di disporre l’integrazione documentale, in caso di dichiarazioni poco chiare o incomplete rese nell’istanza di partecipazione al concorso, in quanto tale integrazione richiederebbe un notevole dispendio di risorse umane e finanziarie, uno slittamento ulteriore nei tempi di conclusione della procedura (la richiesta da inviare al candidato dovrebbe specificare ed indicare con il necessario dettaglio le regolarizzazioni da effettuarsi, assegnare un tempo congruo per le risposte e corrispondere ad eventuali, ma certamente numerose, richieste telefoniche di chiarimenti);

5) di precisare che l’ammissione delle domande di partecipazione viene effettuata sulla base delle dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione stessa, presentata con la modalità web sopra descritta, nell’osservanza delle disposizioni dell’art. 5 del bando e che per i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese si fa riferimento a quanto previsto in particolare all’art. 14 “Accertamento dei requisiti” del medesimo bando di concorso;

6) di approvare per le motivazioni espresse, l’elenco dei candidati non ammessi al concorso (allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), costituito dai nominativi dei partecipanti che non hanno utilizzato un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al quale far pervenire ogni comunicazione relativa al concorso e degli eventuali partecipanti in associazione con gli stessi e di disporre la immediata comunicazione ai medesimi, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del provvedimento di non ammissione, non essendo possibile avvalersi, per tale comunicazione, dell’indirizzo PEC come previsto all’art. 6 del bando;

7) di disporre, per le motivazioni espresse, l’ammissione con riserva del candidato Carmelo Buccino e dei partecipanti in associazione con lo stesso (allegato 2, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento), dando atto che la riserva relativa all’ammissione verrà sciolta congiuntamente all’approvazione della graduatoria, al termine dei lavori della commissione esaminatrice, effettuate le opportune verifiche che potranno comportare anche la richiesta d’integrazioni e l’acquisizione di parere Ministeriale;

8) di approvare per le motivazioni espresse, l’elenco dei candidati ammessi (allegato 3, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento);

9) di dare atto che la commissione giudicatrice adotterà i propri criteri di valutazione, come previsto agli artt. 8 e 9 del bando di concorso, ispirandosi ai principi e presupposti illustrati nelle motivazioni del presente provvedimento;

10) di procedere alla consegna della documentazione alla commissione giudicatrice per consentirle l’insediamento e l’apertura dei lavori volti alla redazione della graduatoria di merito di cui all’art. 11 comma 6 del D.L. 1/2012 e per gli adempimenti previsti agli articoli 8 e 9 del bando di concorso;

11) di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione esaminatrice;

12) di pubblicare il presente atto in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e nel portale web del Servizio Sanitario regionale dell’Emilia-Romagna: www.saluter.it/ssr/aree/assistenza-farmaceutica/concorso-farmacie;

13) di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR Emilia-Romagna o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data della sua notifica.

Il Direttore generale

Tiziano Carradori

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