n.366 del 31.12.2014 periodico (Parte Seconda)

Progetto definitivo della 2° perizia tecnica di variante relativamente ai lavori di realizzazione del nuovo assetto dei trasporti ferroviari nel comune di Ferrara e collegamento diretto delle linee ferroviarie Rimini – Ferrara e Suzzara – Ferrara. Ente promotore - F.E.R. Ferrovia Emilia-Romagna Autorità espropriante – Comune di Ferrara – Ufficio Espropri - Deposito e comunicazione, ai sensi dell’art. 18 L.R. n. 37 del 19 dicembre 2002 dell’atto che comporta dichiarazione di pubblica utilità

Il promotore, F.E.R., con nota del 22 aprile 2014, PG n. 35264 ha chiesto all’Ufficio Espropri del Comune, Autorità espropriante, di avviare il deposito del progetto definitivo della variante dell’opera in questione, ai sensi dell’art. 16 della L.R. del 19 dicembre 2002 ed ai sensi del succitato articolo, l’Autorità espropriante ha provveduto al deposito del progetto definitivo ed a tutti gli adempimenti necessari, compresa comunicazione a tutti gli interessati dell’intervento (lettera PG. 59058/14).

Con deliberazione di Giunta comunale P.G. n. 695 in data 11 novembre 2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo della 2° perizia tecnica di variante relativo all’intervento di cui in oggetto, dichiarata la pubblica utilità e controdedotto alle osservazioni pervenute.

La delibera di approvazione del progetto definitivo – recante altresì la decisione sulle osservazioni pervenute – nonché i documenti ed elaborati connessi sono depositati presso l’Ufficio per le Espropriazioni a Ferrara, in Via Marconi n. 37 (CAP 44122) e della predetta documentazione è possibile prendere visione ovvero estrarne copia.

I proprietari delle aree interessate hanno facoltà di fornire ogni elemento utile alla determinazione del valore da attribuire all’area ai fini della determinazione dell’indennità di esproprio, inviando osservazioni ovvero documentazione presso l’Ufficio suindicato, come previsto dall’articolo 18 della Legge regionale 19 dicembre 2002, n. 37.

Ai sensi dell’articolo 3 del DPR n. 327/2001, l’intestatario del bene interessato da lavori dichiarati di pubblica utilità, che abbia ceduto il medesimo, è tenuto entro trenta giorni a darne notizia all’Amministrazione, indicando il nuovo titolare dell’immobile o, comunque, fornendo la documentazione utile a ricostruire le vicende dello stesso immobile.

In applicazione del disposto dell’articolo 3 – comma 4 – della Legge n. 241/1990, si comunica che avverso gli atti del presente procedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e termini di cui agli articoli 2 e seguenti della Legge n. 1034/1971 (entro 60 giorni dalla comunicazione), o al Presidente della Repubblica nei modi e termini di cui agli articoli 8 e seguenti del DPR n. 1199/1971 (entro 120 giorni dalla comunicazione).

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