n.28 del 11.02.2015 periodico (Parte Seconda)

Procedura di Valutazione di impatto ambientale (VIA) provinciale relativa all'istanza di modifica della concessione di coltivazione di acque minerali e termali denominata “Valverde” in Comune di Cesenatico, presentata dalla Società Parco Levante Srl

L’Autorità competente: Provincia di Forlì-Cesena comunica la decisione in merito alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) provinciale relativa all'istanza di modifica della concessione di coltivazione di acque minerali e termali denominata “Valverde” in Comune di Cesenatico presentata dalla Soc. Parco Levante S.r.l., avente sede legale in Piazzale Gennaro Biguzzi n.20, int. 10 - 47023 Cesena.

Il progetto interessa il territorio del Comune di Cesenatico e della Provincia di Forlì-Cesena.

Il progetto, complessivamente inteso, appartiene alla categoria A.2.13 della L.R. 9/99 e s.m.i.: “Attività di coltivazione sulla terraferma di sostanze minerali di miniera" ed è soggetto a procedura di V.I.A. in virtù di quanto previsto al punto A.2.22) della medesima legge regionale: “Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato”.

Ai sensi del Titolo II della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., l’Autorità competente: Provincia di Forlì-Cesena, con decreto del Presidente prot. gen. 247/2015 del giorno 12 gennaio 2015. ha assunto la seguente decisione:

“IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

(omissis)

decreta:

A. la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, del progetto relativo all'istanza di modifica della concessione di coltivazione di acque minerali e termali denominata “Valverde” in Comune di Cesenatico, presentata dalla Società Parco Levante S.r.l.., poiché il progetto in esame, secondo gli esiti dell’apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 16 dicembre 2014, è nel complesso ambientalmente compatibile nei limiti e alle condizioni espresse nel paragrafo 1.B, 2.B e 3.B del “Rapporto sull'impatto ambientale” che costituisce Allegato, e come tale parte integrante e sostanziale del presente atto;

B. di ritenere, quindi, possibile la realizzazione del progetto in esame a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni precedentemente citate nel punto, 2.C. del rapporto ambientale allegato al presente atto e come tale parte integrante e sostanziale del medesimo.

  1. 1. in luogo del sistema di monitoraggio come previsto al punto n.8 del Rapporto ambientale di cui alla D.G.R. n. 345/2012 del 26/3/2012, al fine di regolare il monitoraggio in questione e prevedere eventuali azioni di controllo si prescrive quanto segue:
    1. l'istituzione di una stazione GPS permanente posizionata nelle immediate vicinanze del pozzo che dovrà entrare in funzione due anni prima dell’inizio dei lavori. in particolare la stazione GPS dovrà essere di classe geodetica e a doppia frequenza; la sua monumentazione e le modalità di acquisizione e di elaborazione dei dati dovranno essere concordati con Arpa Direzione Tecnica. Come è noto le misure di tale stazione potranno essere significative solo dopo 2-3 anni di funzionamento;
    2. la misura dei movimenti verticali del suolo tramite analisi interferometrica SAR relativamente ad un area di almeno 1 km 2 con cadenza quinquennale; la prima misura (T0), dovrà avvenire un anno prima dell’inizio dei lavori. Tale misura consentirà di avere per la zona in questione il valore di “bianco” della velocità di abbassamento del suolo, ovvero il valore della subsidenza prima dell’entrata in funzione del pozzo ad uso dello stabilimento termale;
    3. la redazione di rapporti con cadenza annuale contenenti i risultati delle misure GPS e, con cadenza quinquennale, i risultati delle misure interferometriche; i rapporti saranno inviati ad Arpa Direzione Tecnica, Regione Emilia-Romagna Servizio Geologico ed alla Provincia di Forlì-Cesena;
    4. la redazione dei rapporti tecnici relativi all’interpretazione dei risultati delle misure GPS e delle misure interferometriche dovrà essere effettuata da personale di comprovata esperienza in materia;
    5. qualora il sistema GPS dovesse evidenziare, a giudizio degli enti suddetti, velocità di abbassamento del suolo superiori a quelle risultanti dalla misura di “bianco” sopra menzionata, al netto dell’errore strumentale, dovrà essere effettuata una misura interferometrica, ancorché non programmata per tale anno. Se da tale misura dovesse emergere un abbassamento differenziale nell’intorno del pozzo rispetto al territorio circostante (area di 1 km 2 ), l'autorità competente, avvalendosi degli enti che hanno partecipato alla conferenza valuterà una eventuale rimodulazione delle portate emunte;
    6. gli eventuali abbassamenti che dovessero evidenziarsi con le prime misure GPS significative oppure con la seconda misura interferometrica (T0+5 anni), verranno valutati sulla base dei cedimenti da sovraccarico indotti dalle strutture relative al complesso termale, così come previsti dalla Relazione Geologica-Geotecnica allegata al progetto.

2. in luogo di quanto prescritto al punto n.6 del Rapporto ambientale di cui alla D.G.R. n. 345/2012 del 26/3/2012, si stabilisce in 2 l/sec la portata massima emungibile e in 50.000 mc/annui il quantitativo di prelievo massimo della risorsa termale;

3. le prescrizioni relative alla D.G.R. n. 345/2012 del 26/3/2012, escluse le prescrizioni n. 6 e n. 8 qui modificate, sono da ritenersi a tutti gli effetti vigenti.

C. di dare atto che gli Enti convocati a partecipare alla Conferenza di Servizi hanno espresso i propri pareri di competenza richiamati nella parte narrativa del presente provvedimento;

D. di dare atto che, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, la presente Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) comprende e sostituisce i seguenti atti:

  • Concessione di coltivazione di acque minerali e termali (L.R. 17/8/1988, n. 32 e s.m.i.)
  • Parere del Comune sulla compatibilità ambientale del progetto
  • Parere igienico sanitario
  • Parere Arpa

E. di specificare inoltre che l'Ufficio Attività estrattive - Geologia con determina n. 3890 del 22/12/2014 ha rilasciato il rinnovo della concessione di coltivazione di acque minerali denominata “Valverde” alla ditta Parco Levante srl allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

F. di dare atto che le intese, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i pareri, i nulla osta, gli assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa, elencati in premessa narrativa della presente deliberazione, non espressamente formalizzati dagli Enti che costituiscono la Conferenza di Servizi, si intendono contenuti all’interno del sopraccitato "Rapporto sull'impatto ambientale del progetto di modifica alla concessione di coltivazione di acque minerali e termali denominata “Valverde” in comune di Cesenatico che costituisce Allegato del presente atto;

G. di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 10, della L.R. 9/99 e s.m.i., che il progetto in esame deve essere realizzato entro 5 (cinque) anni a partire dalla data di efficacia del presente atto;

H. di fare salvi i diritti di terzi;

I. di dare atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia, ai sensi del D.Lgs 159/2011;

J. di dare infine atto che le spese istruttorie della presente procedura di V.I.A, calcolate in misura dello 0,005% del valore dell'intervento e quantificate in € 1.000 che, ai sensi dell’art. 28 della L.R. 9/99 e s.m.i., sono a carico del proponente, sono state corrisposte in sede di attivazione della procedura, così come previsto dall'art. 13 della citata Legge regionale;

K. di trasmettere copia del presente atto al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza;

L. di trasmettere copia del presente atto alla Parco Levante s.r.l;

M. di pubblicare per estratto nel BURERT, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., il presente partito deliberativo;

N. di pubblicare integralmente sul sito web della Provincia di Forlì-Cesena, ai sensi dell’art. 10, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., il presente atto;

O. di inoltrare copia del presente atto a tutti gli enti partecipanti alla Conferenza dei Servizi.

Il presente decreto deliberativo, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione.

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