n.263 del 13.08.2014 periodico (Parte Seconda)

Indicazioni generali sulla semplificazione del monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) ed in particolare degli impianti ceramici

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali;

- il Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152 “norme in materia ambientale”;

- Il Dlgs. 4 marzo 2014, n.46 “attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;

- la L.R. 21 del 2004 “disciplina della prevenzione riduzione integrate dell’inquinamento”;

- il DLgs. 195 del 2005 sull’accessibilità dell’informazione ambientale;

- la delibera di Giunta Regionale n 1113/2011 “Attuazione della normativa IPPC - indicazioni per i gestori degli impianti e le amministrazioni provinciali per i rinnovi delle autorizzazioni integrate ambientali(AIA)”.

- la delibera di Giunta regionale n. 152 del 2008 “Attuazione della normativa ippc - approvazione linee guida per comunicazione dei dati di monitoraggio e controllo da parte dei gestori impianti di produzione di piastrelle di ceramica. Indirizzi alle autorità competenti”;

- la delibera di Giunta regionale n. 1959 del 2012 “approvazione dell’accordo con Confindustria Ceramica per l’elaborazione di dati di rilevanza ambientale”, e il conseguente Accordo di Collaborazione tra Regione Emilia-Romagna e Confindustria Ceramica per l’elaborazione di dati di rilevanza ambientale, RPI 2012.0000243 del 21/12/2012;

- le determinazioni n. 106 del 2011 e n. 5249 del 2012 del Direttore generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa contenenti indicazioni per i gestori degli impianti e gli enti competenti per l’ utilizzo del portale IPPC-AIA;

Considerato che:

- in Emilia-Romagna sono presenti oltre 850 impianti che hanno l’obbligo di essere dotati di autorizzazione integrata ambientale (AIA) per esercitare la propria attività, al netto degli impianti che entrano nel nuovo campo di applicazione definito dal Dlgs 46/2014 in recepimento della direttiva sulle emissioni industriali (cosiddetta direttiva IED) n. 2010/75/UE;

- l’AIA contiene tra l’altro i requisiti di monitoraggio e controllo degli impianti che specificano la metodologia e la frequenza di misurazione dei parametri, le procedure di valutazione e gli obblighi di comunicazione, le modalità e le frequenze dei controlli programmati;

- la Regione già nella DGR 1113/2011, nel declinare le indicazioni per la presentazione della domanda di rinnovo, ha inteso dare concreta attuazione ai principi di semplificazione, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa e valorizzare le informazioni raccolte attraverso il piano di monitoraggio e controllo (PMC) a cui l’impianto è stato sottoposto nel corso di validità dell’AIA. In particolare ha inteso dare un ruolo rilevante, in tal senso, alla comunicazione annuale (“report”), che viene inviata a norma di autorizzazione generalmente entro il 30 aprile di ogni anno agli enti competenti.

- si ritiene che l’approccio da adottare per determinare le condizioni dell’AIA sia da parte dei gestori sia da parte delle autorità competenti non può prescindere da elementi quali:

- l’esame delle informazioni contenute nelle istanze AIA e dei dati del monitoraggio e controllo con riferimento alla specificità del sito e ai documenti di riferimento per l’individuazione delle migliori tecniche disponibili;

- l’andamento delle prestazioni ambientali dell’impianto nel tempo tenendo presenti i precedenti monitoraggi, il loro livello di conformità all’autorizzazione e il loro posizionamento rispetto alle prestazioni del settore;

Considerato inoltre che:

- la Regione Emilia-Romagna ha adottato con DGR n. 152 del 2008 uno strumento tecnico per il reporting dei dati di monitoraggio e controllo dell’industria ceramica strutturato in moduli in formato xls;

- a partire dai report relativi al 2010 i dati sono inviati alla P.A. direttamente in formato elettronico dalle aziende tramite il portale AIA regionale con le modalità stabilite dalle determine n. 1063 del 2011 e n. 5249 del 2012 e la P.A dispone quindi di una mole rilevante di informazioni ambientali sul comparto;

- la Regione Emilia-Romagna è interessata alla realizzazione di un rapporto ambientale settoriale, aggiornato annualmente relativo alle aziende produttrici di piastrelle ceramiche, con gli obiettivi di valorizzare i dati gestiti ed archiviati annualmente nell’ambito delle Autorizzazioni Integrate Ambientali e di disporre di strumenti di supporto al miglioramento della conoscenza delle performance ambientali di settore e della programmazione dei piani ambientali, e a tal fine ha sottoscritto l’Accordo di Collaborazione tra Regione Emilia-Romagna e Confindustria Ceramica per l’elaborazione di dati di rilevanza ambientale, RPI 2012.0000243 del 21/12/2012;

- le possibilità di conoscenza che derivano dall’adozione del report specialistico ceramico e dalla indicazione regionale di utilizzo del portale IPPC-AIA per l’invio dei report in modalità telematica pongono le basi per la creazione di un quadro di valutazione omogeneo delle prestazioni oltre al singolo impianto, anche a livello di comparto;

- sulla base delle prime valutazioni emerse nell’ambito dell’accordo di cui al punto precedente e delle prime valutazioni effettuate dalle Province maggiormente interessate e da ARPA, si sono svolti incontri tecnici di un gruppo di lavoro con la partecipazione di rappresentanti della Regione, Direzione Ambiente, delle Province di Modena e Reggio Emilia, di ARPA, di Confindustria Ceramica, per l’elaborazione di criteri di riferimento e indicazioni per la semplificazione del piano di monitoraggio e controllo per il settore ceramico;

Ritenuto che:

 - per favorire l’adozione di un criterio comune di valutazione da parte delle autorità competenti e di ARPA sul territorio regionale sia opportuno, per le motivazioni richiamate in premessa, fornire indicazioni generali su monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), e indicazioni specifiche per la semplificazione del monitoraggio e controllo per il settore della produzione di piastrelle ceramiche, elaborate sulla base delle valutazioni svolte durante le riunioni dell’apposito gruppo di lavoro;

- l’applicazione delle indicazioni di cui al punto precedente nelle autorizzazioni possa avvenire con atti generali da parte delle Autorità competenti e/o, ove sia richiesta una attività istruttoria sull’installazione, con aggiornamenti per modifica non sostanziale delle autorizzazioni, su richiesta del gestore;

Richiamate:

 - la Legge regionale 26 novembre 2001, n. 43 “Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e s.m.;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 concernente "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e s.m.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore alle Attività Produttive, Piano Energetico, Economia Verde, Autorizzazione Unica Integrata;

A voti unanimi e palesi

delibera:

Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare le indicazioni generali su monitoraggio e controllo degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA), e le indicazioni specifiche per la semplificazione del monitoraggio e controllo per il settore della produzione di piastrelle ceramiche, riportate in allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (All. 1);

2) di stabilire che l’applicazione delle indicazioni di cui al punto precedente nelle autorizzazioni possa avvenire con atti generali da parte delle Autorità competenti e/o, ove sia richiesta una attività istruttoria sull’installazione, con aggiornamenti per modifica non sostanziale delle autorizzazioni, su richiesta del gestore;

3) di pubblicare integralmente la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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