n.12 del 22.01.2020 periodico (Parte Seconda)

AFV "Montimoraro" sita in comune di Mesola. Rinnovo dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 8/1994

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Richiamate:

- la Legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” in particolare l’art. 16 che disciplina le Aziende Faunistico Venatorie;

- la L.R. n. 8/1994, “Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l’esercizio dell’attività venatoria” ed in particolare l’art. 43, che disciplina i suddetti istituti;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 969/2002, contenente le Direttive per l'istituzione e la gestione tecnica delle Aziende Venatorie;

- la deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n.179 del 6/11/2018 con la quale è stato adottato il Piano Faunistico Venatorio Regionale, pubblicato su BURER n.361 del 14/11/2018, di seguito PFVR ER 2018-2023;

Richiamato, in particolare, il paragrafo 2) delle Direttive di cui alla DGR n. 969/2002 che stabilisce che nelle aziende faunistico-venatorie in ambiente asciutto devono risultare presenti elementi naturali e seminaturali permanenti nella percentuale minima pari ad almeno l’8% della superficie totale. Tale percentuale potrà comporsi per una quota non superiore al 3% di residui di coltivazione, colture intercalari o a perdere;

Richiamato, inoltre, il citato PFVR 2018-2023 ER che:

- al paragrafo 1.4.3.1. contiene un’analisi delle Aziende faunistico-venatorie presenti sul territorio regionale per numero, estensione e distribuzione;

- al paragrafo 3.3 detta gli indirizzi per la gestione di tali istituti faunistici con finalità privata, specificando che la superficie da destinare ad essi, per ogni ambito provinciale, non potrà superare l’11% della SASP;

Premesso che:

- con atto della Provincia di Ferrara P.G. n.93648 del 21/11/2012, era stata rinnovata la concessione dell'AFV “Montimoraro”, con riduzione della superficie da 886 Ha a circa 576,50 Ha, sita in comune di Mesola, con scadenza al 31/12/2019;

- con atto della Provincia di Ferrara P.G. n. 4130 del 25/02/2013 è stato autorizzato il cambio di titolarità del concessionario dell’AFV “Montimoraro” dal signor Zanzi Carlo al signor Agnelli Giuseppe;

- con successivo atto n.3544 del 06/06/2014, la Provincia di Ferrara disponeva l’ampliamento dell’azienda fino al raggiungimento di Ha 680;

Vista l’istanza del concessionario dell'AFV "Montimoraro”, signor Agnelli Giuseppe, assunta agli atti con PG.2019.0566605 del 27/06/2019, per il rinnovo dell’autorizzazione dell’Azienda stessa per Ha 649, con inclusione coatta dei terreni del Consorzio Uomini di Massenzatica, di seguito CUM, per Ha 39,052;

Dato atto che, con nota assunta agli atti con PG.2019.0598470 del 16/07/2019, il CUM ha espresso dissenso ed opposizione all’inclusione coatta dei terreni di proprietà all’interno dell’AFV “Montimoraro”;

Visto il verbale di sopralluogo del 17/7/2019, NP/2019/21485 del 31/7/2019, da cui si evince quanto segue:

- le superfici indicate in domanda con caratteristiche ambientali accertate, sono pari a Ha 9,259, corrispondenti al 1,43% della superficie totale aziendale;

- è stata rilevata la presenza di ulteriori elementi naturali, non indicati in domanda e, nello specifico, Ha 4,655 di elementi vegetali ed Ha 1,008 di zone umide, che, sommati ai precedenti danno una superficie complessiva di Ha 14,132, pari al 2,18% della superficie geografica aziendale;

Evidenziato che, per mero errore materiale, fermi restando i valori di Ha 9,259, Ha 4,655 ed Ha 1,008 di elementi ambientali accertati, il totale risulta pari a Ha 14,922 e non a Ha 14,132, come erroneamente indicato in verbale NP/2019/21485, e la percentuale di ambiente, conseguentemente, corrisponde al 2,30% e non al 2,18% della superficie totale aziendale di Ha 649;

Vista la nota assunta agli atti con PG.2019.0710875 del 19/09/2019, con la quale il concessionario dell’AFV “Montimoraro” ha presentato integrazione alla domanda di rinnovo, comunicando la modifica dei confini a seguito di rinuncia delle superfici identificate catastalmente con Foglio 29, Mappali 52 e 53, al fine di contenere l’entità della superficie soggetta ad inclusione coatta a carico del CUM;

Rilevato che, a seguito della richiesta di riduzione della superficie aziendale di cui al PG.2019.0710875, la stessa si attesta su Ha 630,68, e, risultando mancanti alcuni elementi essenziali, con nota PG.2019.0757371 del 11/10/2019, sono stati richiesti chiarimenti e integrazioni riguardo:

- alla mancata produzione di assensi relativi alle superfici di cui ai seguenti estremi catastali:

  • Foglio 13 mappali: 138, 205;
  • Foglio 14 mappale 105;
  • Foglio 26 mappale 82;
  • Foglio 27 mappale 583;
  • Foglio 28 mappale 212;
  • Foglio 29 mappali: 79, 82, 149, 224;
  • Foglio 30 mappali: 65, 135;
  • Foglio 31 mappali: 17, 88;
  • Foglio 33 mappale 248 (tale fondo viene meno a seguito della domanda di riduzione);

- all’incongruenza tra la cartografia presentata e alcuni mappali di cui viene chiesta la sottrazione, nello specifico i mappali 52 e 53 del Foglio 29, che, non riportando la specifica “parte”, si intendono sottratti integralmente, rilevando che l’eliminazione del mappale 52, in particolare, determinerebbe un’interruzione dell’azienda in due parti non collegate tra di loro;

- all’incongruenza tra la cartografia presentata e l’elenco delle superfici oggetto di riduzione mancante del mappale 246 “parte” del Foglio 33, del mappale 248 del Foglio 33 e del mappale 160 del Foglio 31 che pure risultano ricadenti nell’area da sottrarre;

Dato atto che con il citato PG.2019.0757371 veniva rilevato, inoltre, che, a seguito della domanda di riduzione a Ha 630,68, risulta stralciata una superfice occupata da elementi ambientali pari a Ha 0,49 che, sottratta a quanto accertato con verbale NP/2019/21485, e in considerazione della correzione sopra riportata, dà un valore di superficie ambientale pari a Ha 14,43 corrispondenti al 2,29% della superficie totale aziendale;

Vista la nota acquisita agli atti con PG.2019.0761020 del 14/10/2019, con cui il CUM trasmette le lettere di ritiro di parte degli assensi, prodotti insieme alla domanda di rinnovo dell’AFV “Montimoraro” di cui al PG.2019.0566605;

Vista, inoltre, la nota assunta agli atti con PG.2019.0802579 del 30/10/2019 con la quale il concessionario dell’azienda riscontra alla richiesta di integrazioni e chiarimenti di cui al PG.2019.0757371, come segue:

- specificando che i mappali 52 e 53 del Foglio 29 devono considerarsi parte;

- chiarendo che la riduzione include il mappale 246 “parte” del Foglio 33, il mappale 248 del Foglio 33 e il mappale 160 del Foglio 31;

- producendo alcuni degli assensi richiesti con nota PG.2019.0757371 e dichiarando il vincolo coatto per il Foglio 13 mappali 138 e 205, Foglio 29 mappali 82 e 149, Foglio 30 mappale 135, Foglio 31 mappali 17 e 88, pur senza allegare copia della comunicazione di costituzione di tale vincolo ai rispettivi proprietari/conduttori ex art.43, comma 4, L.R. n.8/1994;

Dato atto che, a seguito della trasmissione della nota del CUM di cui al PG.2019.0761020, si è proceduto al conteggio delle superfici per le quali risultano ritirati gli assensi da parte di proprietari e conduttori con regolare contratto, che, sommate al vincolo coatto sulla superficie di proprietà del CUM e ai coatti di cui al PG.2019.0802579, di cui risultano mancare le relative comunicazioni, corrispondono a Ha 150,33 pari al 23,83% della superficie aziendale totale di Ha 630,68;

Dato atto che con nota PG.2019.0868332 del 26/11/2019 è stato trasmesso all’AFV “Montimoraro” preavviso di non ammissibilità dell’istanza di rinnovo di che trattasi, ai sensi dell’art. 10bis della L. 241/1990, a seguito del conteggio di vincolo coatto superiore al limite del 10% stabilito dall’art. 43, comma 4, della L.R. 8/1994;

Vista la nota acquisita agli atti con PG.2019.0896461 del 09/12/2019, con cui il concessionario dell’AFV di che trattasi ha trasmesso, per il tramite dello studio legale VIS, riscontro al preavviso di rigetto di cui al citato PG.2019.0868332, formulando, in sintesi, le seguenti osservazioni:

- l’assenso è atto irrevocabile e tale irrevocabilità perdura per la durata dell’atto di concessione della Regione;

- lo stesso è riconducibile alla fattispecie di cui all’art.1173 c.c., cui viene ricollegato il sorgere di obbligazione e valutabile alla stregua di una proposta diretta di conclusione di contratto con obbligazioni a carico del solo proponente che sorgono quando detta proposta giunge a conoscenza della parte alla quale è destinata (art.1333 c.c.);

Ritenuto che le osservazioni di cui al precedente capoverso, formulate dal concessionario, possano essere accolte;

Dato atto che:

- con nota acquisita agli atti con PG.2019.0918828 del 18/12/2019, il concessionario dell’AFV “Montimoraro” ha trasmesso integrazioni mancanti e, nello specifico, quanto segue:

  • le comunicazioni a proprietari/conduttori per l’inclusione coatta dei terreni di cui al Foglio 13 mappali 138 e 205, al Foglio 29 mappali 82 e 149, al Foglio 30 mappale 135 e al Foglio 31 mappali 17 e 88;
  • la comunicazione per l’inclusione coatta dei terreni del CUM, indicante unicamente la superficie totale in Ha 37,81;
  • la richiesta di nulla osta all’inclusione delle pertinenze dei canali di competenza del Consorzio Bonifica Pianura di Ferrara, datata 18 dicembre 2019;
  • la disponibilità ad effettuare gli interventi conservativi dell’ambiente (pioppeto e laghetti) in misura superiore ai limiti richiesti, fermo restando il riconoscimento delle estensioni dei canali e delle relative pertinenze come ambiente;

- con nota acquisita agli atti con PG.2019.0933885 del 27/12/2019, il concessionario dell’AFV Montimoraro ha trasmesso ulteriore integrazione producendo, tra l’altro:

  • il nulla-osta del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara per il canale Bentivoglio/parte, il condotto Dosso/parte, il condotto Dosso del Malea, lo scolo Seminiato/parte, il condotto Contarino, lo scolo Malimpiera, il condotto Valpunta/parte, il condotto Monticelli/parte, lo scolo Buda, il condotto Vallona Est, il condotto Suez e relative pertinenze;

- integrazione al piano pluriennale, con impegno a realizzare un pioppeto per Ha 0,80 su Foglio 14 mappale 327, e zone umide su Foglio 85 mappale 61;

- la comunicazione per l’inclusione coatta dei terreni del CUM, indicante la superficie totale in Ha 36,94, con allegato elenco delle superfici catastali oggetto di tale vincolo;

Accertato che:

- la superficie oggetto di vincolo coatto su proprietà CUM risulta pari a Ha 36,908, corrispondenti al 5,85% del totale aziendale, anziché 36,94 come dichiarato dal concessionario, in quanto inserito erroneamente il mappale 409 del Foglio 28, pari a Ha 0,0322, come da integrazione PG.2019.0933885;

- le altre superfici oggetto di vincolo coatto di cui al Foglio 13 mappali 138 e 205, Foglio 29 mappali 82 e 149, Foglio 30 mappale 135, Foglio 31 mappali 17 e 88, risultano pari a Ha 6,6425, anziché Ha 6,751, corrispondenti al 1,05% del totale aziendale;

- la superficie complessiva soggetta a vincolo coatto ammonta a Ha 43,55, corrispondenti al 6,905% della superficie totale aziendale;

Dato atto che:

- l’istanza di rinnovo dell’autorizzazione risulta integrata dalle comunicazioni di inclusione coattiva trasmesse al CUM e accertate per Ha 36,908, ai proprietari/conduttori del Foglio 13 mappali 138 e 205 e Foglio 29 mappali 82 e 149 per Ha 3,6075, del Foglio 30 mappale 135 per Ha 0,427, del Foglio 31 mappali 17 e 88 per Ha 2,608, per i quali viene disposta l'istituzione del vincolo coatto, in quanto si tratta di terreni necessari per far assumere confini tecnici validi all'AFV medesima, ai sensi dell’art.43, comma 4, della L.R. 8/1994;

- l’istituzione di detto vincolo coatto comporta un indennizzo pari a € 12,91 per ettaro da liquidarsi in favore degli aventi diritto entro l’anno in cui entra in vigore il presente rinnovo, secondo lo schema seguente: 

Proprietari/Mappali

Ettari

Importo totale

CUM

36,908

Euro 476,48

Foglio 13 mappali 138 e 205 e Foglio 29 mappali 82 e 149

3,6075

Euro 46,57

Foglio 30 mappale 135

0,427

Euro 5,51

Foglio 31 mappali 17 e 88

2,608

Euro 33,67

TOTALE

43,55

Euro 562,23

Dato atto che:

- che la SASP occupata da Aziende venatorie nella provincia di Ferrara risulta, con il rilascio della presente autorizzazione, pari al 6,85% della SASP, ed è, pertanto, inferiore al limite massimo dell’11% stabilito dal PFVR ER 2018-2023 per ciascuna provincia;

- su una superfice geografica aziendale accertata di Ha 630,68, utile al calcolo del tributo regionale, la SASP presente in AFV “Montimoraro” è pari ad Ha 625,68;

Rilevato che la documentazione allegata risulta conforme a quanto previsto dalle Direttive regionali di cui alla DGR n.969/2002 e che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per l’autorizzazione al rinnovo dell’AFV “Montimoraro”, come sopra dettagliato, ai sensi dell’art.43 della L.R. n.8/1994;

Attestato che la documentazione a supporto del presente provvedimento è conservata agli atti presso il Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Ferrara della Regione Emilia-Romagna, che ha curato la presente istruttoria;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";

- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

  • n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente ad oggetto: “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modificazioni, per quanto applicabile;
  • n. 56 del 25 gennaio 2016, recante “Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell’art. 43 della L.R. 43/2001”;
  • n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna;
  • n. 14 del 7 gennaio 2019 recante “Approvazione incarico dirigenziale nell'ambito della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca”;

- la determinazione n. 10576 del 28/06/2017 recante “Conferimento incarichi di Posizioni Organizzative presso la Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca” del Direttore Generale con la quale è stato individuato il Responsabile della P.O. Attività Faunistico-venatorie, Pesca e Tartufi”;

Richiamate, inoltre, le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della deliberazione n. 468/2017;

Richiamato il D.Lgs. n.33/2013 e gli indirizzi interpretativi ed adempimenti contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n.122/2019;

Dato atto che per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa;

Vista la presente proposta di determinazione formulata ex art. 6 L. 241/1990 e presentata dal Responsabile della PO Attività Faunistico - Venatorie, Pesca e Tartufi del Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Ferrara, alla luce degli esiti istruttori curati dallo stesso in qualità di Responsabile del Procedimento;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Attestata, ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 2416/2008 e ss.mm.ii., la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di autorizzare il concessionario, signor Agnelli Giuseppe, al rinnovo per anni 7 (sette), ai sensi dell’art.43 L.R. n.8/1994, dell'AFV “Montimoraro” sita in comune di Mesola, classificata come "azienda in ambiente asciutto”, meglio identificata dalla planimetria di cui all’allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, delimitata dai confini come segue:

- NORD: canale Bentivoglio, caseggiato Massenzatica, caseggiato Monticelli;

- EST: condotto Vallona Est, via San Pastore, confini di proprietà;

- SUD: S.P. Gran Linea;

- OVEST: confini di proprietà, scolo Malimpiera, scolo Seminiato;

3) di individuare quale direttore lo stesso concessionario e, in caso di assenza o impedimento, il signor Agnelli Daniele;

4) di approvare il Piano tecnico pluriennale di Conservazione e Ripristino Ambientale presentato dall’AFV “Montimoraro”, così come integrato con gli impegni di cui al PG.2019.0933885;

5) di fissare la data di scadenza della presente autorizzazione al 31 dicembre 2026, in conformità a quanto riportato all’art. 43, comma 2, della L.R. n. 8/1994, subordinando detta scadenza alla realizzazione di incrementi di ulteriori elementi naturali e seminaturali permanenti, rispetto a quanto accertato con verbale NP/2019/21485, per Ha 36,05 pari al 5,71% della superficie totale aziendale, fino al raggiungimento di almeno il 8% della superficie totale aziendale;

6) di stabilire che gli incrementi di elementi ambientali dovranno essere realizzati secondo la seguente tempistica:

- elementi naturali e seminaturali permanenti, almeno un 50% entro il primo anno ed il restante 50% entro il secondo anno;

- residui di coltivazione, semina di colture intercalari e a perdere, entro il primo anno, per una percentuale massima del 3% della superficie totale dell’azienda. Tale percentuale potrà essere diminuita in ragione dell’incremento di elementi naturali e seminaturali permanenti effettivamente realizzato entro il secondo anno, nel rispetto delle disposizioni di cui alle Direttive ex DGR n.969/2020;

- il mancato rispetto di uno solo dei suddetti termini, tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento, comporterà la decadenza immediata della presente autorizzazione;

7) di dare atto che gli impegni sopra specificati saranno oggetto di accertamento alle scadenze indicate e le percentuali di superficie aziendale destinate a spazi naturali e seminaturali permanenti, così come indicati in DGR n.969/2002, potranno essere accertate in qualsiasi momento da personale del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Ferrara e dovranno essere mantenute per la durata del presente rinnovo, anche a fronte di modifiche degli elementi attualmente presenti, pena la decadenza della presente autorizzazione;

8) di vincolare il titolare della presente autorizzazione all’adempimento degli obblighi di cui alla L.R. n. 8/1994 e della DGR n. 969/2002, ed in particolare:

- al pagamento della tassa annuale di concessione entro il 31 gennaio di ogni anno, da calcolarsi sulla superficie geografica pari a Ha 630,68, pena la decadenza della presente autorizzazione ai sensi del paragrafo 7, lettera b) della DGR n.969/2002;

- al pagamento, ai sensi ai sensi dell'art. 43, comma 4, della L.R. n.8/1994, dell’indennità di € 12,91 per ettaro, da liquidarsi in favore dei sotto indicati aventi diritto entro l’anno in cui entra in vigore il presente rinnovo, secondo lo schema seguente:

Proprietari/Mappali

Ettari

Importo totale

CUM

36,908

Euro 476,48

Foglio 13 mappali 138 e 205 e Foglio 29 mappali 82 e 149

3,6075

Euro 46,57

Foglio 30 mappale 135

0,427

Euro 5,51

Foglio 31 mappali 17 e 88

2,608

Euro 33,67

TOTALE

43,55

Euro 562,23

- alla presentazione del piano annuale di assestamento e prelievo allo STACP di Ferrara, entro il mese di febbraio di ogni anno;

- alla tabellazione dei confini dell’Azienda venatoria, così come definiti dalla presente determinazione, e alla vigilanza sull’attività venatoria, secondo le disposizioni di legge;

- all’indennizzo dei danni causati alle colture agricole da fauna selvatica cacciabile all'interno dell'AFV;

9) di stabilire, in conformità a quanto previsto dalla citata DGR n. 969/2002 e dall’articolo 27 della Legge n. 157/1992, che le irregolarità riscontrate comportano l’adozione dei provvedimenti di diffida e sospensione, fino alla revoca della presente autorizzazione;

10) di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa e che il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico-BURERT;

11) di dare, infine, atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale ovvero amministrativo avanti il TAR di Bologna o il Capo dello Stato entro il termine, rispettivamente, di 60 o 120 giorni decorrenti dalla suddetta pubblicazione;

12) di consegnare il presente atto, in bollo, al concessionario dell’Azienda faunistico-venatoria “Montimoraro” o suo delegato, e di trasmetterne copia, tramite PEC, alla Polizia Provinciale e al Centro Servizi degli ATC di Ferrara.

Il Responsabile del Servizio

Renzo Armuzzi

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