n.186 del 29.07.2015 (Parte Prima)

NOTE

NOTE

Nota all’art. 13

Comma 1

1) il testo dell’articolo 8 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 11, che concerne Testo unico sul funzionamento e l'organizzazione dell'Assemblea legislativa: stato giuridico ed economico dei consiglieri regionali e dei gruppi assembleari e norme per la semplificazione burocratica e la riduzione dei costi dell'Assemblea, ora sostituito, era il seguente:

«Art. 1 – Rimborso delle spese per l'esercizio del mandato

1. Per tutte le spese derivanti da attività connesse all'esercizio del mandato ai consiglieri regionali è corrisposto per dodici mensilità annuali un rimborso forfettario mensile pari a 2.258, 65 euro.

2. L'importo di cui al comma 1 è maggiorato di una quota variabile rapportata al percorso dal luogo di residenza anagrafica - o di domicilio se più vicino alla sede dell'Assemblea - dei consiglieri, corrisposta secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza.

3. La quota variabile di cui al comma 2 non spetta ai consiglieri che, in ragione della particolare funzione svolta, fruiscono in via permanente di un'autovettura di servizio secondo i criteri e le modalità stabiliti con atto dell'Ufficio di Presidenza.

4. Nel caso in cui le riunioni dell'Assemblea legislativa regionale, della Giunta regionale, dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, della Conferenza dei Capigruppo, della Giunta per il regolamento, nonché degli altri organismi istituzionali identificati in apposita deliberazione dell'Ufficio di Presidenza dell' Assemblea legislativa, si tengano in luogo diverso dal capoluogo regionale, a tutti i consiglieri non residenti nel comune in cui ha luogo la riunione compete il rimborso di cui all'articolo 9, comma 3, oppure, in caso di uso del mezzo pubblico, il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

5. Per ogni presenza del consigliere presso la sede dell'Assemblea legislativa inferiore alle dodici presenze mensili, la maggiorazione del rimborso di cui al comma 2 è ridotta nella misura di un dodicesimo dell'importo liquidato a norma del comma 2.

6. Al consigliere che in un mese risulti assente, anche giustificato, ad oltre dieci delle riunioni di cui all'articolo 5, comma 4, non è corrisposto il rimborso di cui al comma 1.

7. La disposizione di cui al comma 6 non è operata nei casi di cui all'articolo 5, comma 5, lettere a), b), c), d) ed e).».

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