n.224 del 25.10.2012 (Parte Seconda)

Riordino degli ambiti territoriali delle Province ai sensi dell’art. 17, comma 3, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135. (Proposta della Giunta regionale in data 8 ottobre 2012, n. 1444)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale di proposta all’Assemblea legislativa, progr. n. 1444 dell’8 ottobre 2012, recante ad oggetto "Riordino degli ambiti territoriali delle Province ai sensi dell’art. 17 comma 3 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135";

Preso atto:

- del favorevole parere espresso dalla commissione referente "Bilancio, Affari generali ed istituzionali" di questa Assemblea legislativa, giusta nota prot. n. 40402 in data 16 ottobre 2012;

- e, inoltre, degli emendamenti presentati ed accolti nel corso della discussione assembleare;

Visti:

- l’articolo 23 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici” convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214”, che, nell’ambito di una serie di misure volte alla riduzione dei costi di funzionamento degli apparati pubblici, ha disposto, ai commi 14-21, una complessa operazione di riordino istituzionale volta a conseguire, tra l’altro, il contenimento dei costi delle amministrazioni provinciali ed in particolare:

- i commi da 14 a 17 del citato articolo che prevedono il superamento del sistema di elezione diretta per i Consigli provinciali nonché la soppressione delle relative giunte, demandando ad una successiva legge statale, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, la disciplina delle nuove modalità di elezione dei consigli da parte degli amministratori dei Comuni;

- i commi 18 e 19 che mantengono, in capo alle Province, le sole funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività comunali demandando, secondo le rispettive competenze, a leggi statali e regionali da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, il trasferimento ai Comuni di tutte le altre funzioni salvo quelle che, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, debbano essere esercitate a livello regionale;

- l’ultimo periodo del comma 18 che prevede, ai sensi dell’art. 8 della legge 5 giugno 2003 n. 131, l’intervento sostitutivo con legge statale in caso di mancato trasferimento delle funzioni, da parte delle regioni, entro il 31 dicembre 2012;

- gli articoli 17 e 18 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, i quali, modificando ed integrando la sopracitata disciplina, dispongono una generale revisione degli ambiti territoriali delle Province, una nuova definizione delle loro funzioni fondamentali nonché la costituzione e la regolazione dell’assetto istituzionale delle Città metropolitane con contestuale soppressione delle corrispondenti Province;

- in particolare, i commi da 2 a 4 del citato art. 17 che regolano il procedimento di revisione territoriale degli ambiti provinciali prevedendo:

- l’individuazione dei requisiti minimi demografici e territoriali per il riordino delle circoscrizioni provinciali attraverso una deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata il 20 luglio e pubblicata nella G.U. del 24 luglio2012;

- l’approvazione, entro il 2 ottobre, da parte del Consiglio delle Autonomie Locali, di una ipotesi di riordino delle Province ubicate nel rispettivo territorio regionale da trasmettere, entro il giorno successivo, alla Regione ai fini della formulazione da parte di quest’ultima di una propria proposta da trasmettere al Governo entro il 24 ottobre 2012;

- la presentazione, da parte del Governo, di un atto legislativo di iniziativa governativa per il riordino delle Province e contestuale ridefinizione delle città metropolitane da adottarsi sulla base delle proposte regionali, ove pervenute, o, in mancanza, previo parere della Conferenza Unificata;

- i commi da 6 a 11 del citato art. 17 che, nel confermare la titolarità in capo alle Province delle funzioni di indirizzo e coordinamento dei Comuni di cui all’art. 23 co. 14 del D.L. 201/2011, individuano ulteriori funzioni attribuite alle Province ai sensi dell’art. 117 comma 2 lettera p) della Costituzione, nei settori della pianificazione territoriale di coordinamento, tutela e valorizzazione dell’ambiente per quanto di competenza, viabilità e trasporto pubblico e programmazione ed edilizia scolastica;

- i commi 1 e 2 del citato art. 18 che, a garanzia dell’efficace ed efficiente svolgimento delle funzioni amministrative in ambito metropolitano, dispongono la soppressione, tra le altre, della Provincia di Bologna con contestuale istituzione della Città metropolitana entro il 1° gennaio 2014, salva restando la possibilità per i Comuni interessati di deliberare l’adesione alla Città metropolitana o ad una Provincia limitrofa;

- il comma 7 del medesimo art. 18 che attribuisce alle costituende Città metropolitane, oltre alle funzioni fondamentali delle Province, ulteriori funzioni fondamentali nei settori della pianificazione territoriale e delle reti infrastrutturali, della programmazione dei servizi pubblici, della mobilità, viabilità e sviluppo economico e sociale di ambito metropolitano;

- l’articolo 19 del citato D.L. 95/2012 che, in coincidenza con il riordino istituzionale e funzionale delle Province e delle Città metropolitane, detta una nuova elencazione delle funzioni fondamentali dei Comuni e ridisciplina l’obbligo del loro esercizio associato da parte dei Comuni di minore dimensione demografica entro ambiti territoriali ottimali ed omogenei per area geografica che dovranno essere stabiliti dalla Regione, prevedendo altresì la decorrenza dell’obbligo a partire dal 1° gennaio 2013, a pena di intervento sostitutivo del prefetto in caso di inadempienza;

Rilevato che, come emerge dal descritto contesto normativo, la Regione è chiamata, nell’esercizio dei propri poteri legislativi e di indirizzo politico amministrativo, a svolgere un ruolo decisivo nella definizione di un complessivo ed equilibrato riordino degli assetti istituzionali e funzionali del proprio sistema delle autonomie locali;

Ritenuto necessario che la Regione eserciti tali poteri, non solo tenendo conto della finalità di riduzione della spesa pubblica sottesa alle norme citate, ma anche in coerenza con le linee di riordino e di rifunzionalizzazione dell’amministrazione regionale e locale da tempo intraprese volte a garantire, mediante un’opera di semplificazione ed eliminazione delle sovrapposizioni di ruoli e funzioni, l’innalzamento del livello qualitativo delle prestazioni rese ai cittadini;

Vista la deliberazione approvata ad amplissima maggioranza dal Consiglio delle Autonomie Locali (col voto favorevole di 34 membri su 40 presenti) in data 1 ottobre 2012, trasmessa al Presidente della Giunta regionale e pervenuta con nota prot. n. PG/2012/0230495 del 2 ottobre 2012, con la quale è stata formulata la seguente ipotesi di riordino delle Province:

- per l’ambito territoriale che comprende le attuali Province di Ravenna, Forlì Cesena e Rimini: accorpamento delle attuali Province in una unica nuova provincia denominata “Provincia di Romagna”;

- per l’ambito territoriale che fa riferimento all’attuale Provincia di Ferrara, permanenza dell’attuale Provincia con la medesima denominazione;

- per l’ambito territoriale che comprende le attuali Province di Modena e Reggio Emilia: accorpamento delle attuali Province in una unica nuova provincia denominata “Provincia di Reggio Emilia e Modena”;

- per l’ambito territoriale che comprende le attuali Province di Parma e Piacenza: accorpamento delle attuali Province in una unica nuova provincia denominata “Provincia di Piacenza e Parma”;

Rilevato che l’ipotesi di riordino delle Province è stata recepita dalla Giunta regionale con l’atto n. 1444 dell’8 ottobre 2012 e proposta all’Assemblea legislativa;

Dato atto che il dimensionamento demografico e territoriale delle nuove aggregazioni provinciali risultanti dalle ipotesi di riordino è il seguente:

 

Km2


Popolazione residente

Provincia di Romagna

5.096,69

1.097.250

Provincia di Ferrara

2.631,82

353.725

Provincia di Reggio Emilia e Modena

4.975,75

1.205.248

Provincia di Piacenza e Parma

6.038,79

713.363

Città metropolitana di Bologna

3.702,41

981.807

Constatato che l’ipotesi di riordino così formulata appare rispettosa dei parametri dimensionali stabiliti dalla citata deliberazione del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2012, ai sensi della quale le Province risultanti dalla procedura di riordino devono possedere una dimensione territoriale non inferiore a 2.500 chilometri quadrati e una popolazione residente non inferiore a 350.000 abitanti;

Dato atto che nessun Comune ha esercitato iniziative volte a modificare le attuali circoscrizioni provinciali, ai sensi dell’art. 133 della Costituzione o di quanto previsto all’art. 17 comma 3 del citato d.l. n.95/2012, né iniziative volte a modificare l’ambito territoriale della Città metropolitana di Bologna come definito dall’art. 18 comma 2 del citato decreto in coincidenza con l’ambito attuale della Provincia di Bologna;

Visto l’ordine del giorno approvato dal CAL quale parte integrante e sostanziale della deliberazione sopracitata, che esprime la condivisibile esigenza di far divenire la doverosa proposta di riordino delle circoscrizioni territoriali provinciali occasione per un efficace rilancio del sistema istituzionale regionale e locale, coniugando efficacia, efficienza e coesione sociale;

Ritenuto pienamente condivisibile l’indirizzo espresso nel citato ordine del giorno approvato dal CAL, per cui il riordino deve fondarsi, in primo luogo, sull’individuazione e il rafforzamento dei livelli di governo più adeguati rispetto alle diverse funzioni da riorganizzare secondo principi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà, non escludendo, in prospettiva, l’opportunità di conseguire livelli ancor più avanzati di efficacia ed efficienza nell’esercizio di tali funzioni attraverso ulteriori ridefinizioni territoriali, nella logica della cosiddetta area vasta;

Ritenuto di aderire all’ipotesi di riordino delle circoscrizioni provinciali formulata dal CAL in quanto, oltre alle ragioni sopra esposte, essa appare coerente con l’esigenza di addivenire a un riordino della ripartizione delle funzioni amministrative sul territorio regionale improntata ai principi di unicità, responsabilità, semplificazione ed imperniata su aree vaste omogenee e sulla riorganizzazione territoriale degli enti locali;

Ritenuto altresì che una siffatta perimetrazione di area vasta favorisca altresì l’emergere, dal basso, di ambiti associativi intercomunali che, travalicando i preesistenti confini delle Province tradizionali, consentano l’ampliamento territoriale ed il rafforzamento delle Unioni di comuni già esistenti in ambiti più ampi ed adeguati sia all’esercizio associato obbligatorio delle funzioni fondamentali dei comuni, sia all’eventuale esercizio di taluni funzioni già intestate alle Province ed ora da riorganizzare in base ai citati principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione;

Valutato che la prospettata riorganizzazione degli ambiti territoriali delle Province e delle Unioni potrebbe determinare una governance territoriale idonea a favorire il riordino dei livelli e delle funzioni amministrative che la Regione deve intraprendere, consentendo altresì di mettere al centro dell’azione di riordino gli interessi delle comunità, la semplificazione e l’efficacia dell’azione amministrativa, la valorizzazione e la tutela del personale attualmente impegnato negli Enti provinciali, la razionalizzazione e l’ottimizzazione delle risorse pubbliche e la partecipazione attiva delle forze economiche e sociali e dei cittadini;

Ribadita pertanto l’opportunità di aderire alla ipotesi deliberata dal CAL ed approvata a larghissima maggioranza, fermo restando che la denominazione definitiva dei nuovi Enti è opportuno sia demandata, dalla legge istitutiva, ai rispettivi statuti di autonomia;

Richiamati:

- l’art. 28, comma 4 lettera e) dello Statuto regionale ai sensi del quale l’Assemblea legislativa è competente ad esprimere i pareri previsti dall’art. 133 della Costituzione, in materia di revisione delle circoscrizioni provinciali;

- l’art. 46 comma 5 dello Statuto ai sensi del quale la Giunta ha facoltà di proporre all'Assemblea, salvo casi esclusi dalle leggi regionali, provvedimenti di sua competenza dell'Assemblea;

- l’art. 54 del Regolamento interno dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna che prevede: “Il parere richiesto dall'articolo 133, primo comma, della Costituzione è espresso dall'Assemblea con propria deliberazione, su proposta della Giunta.”;

Dato atto del parere di regolarità amministrativa sulla proposta della Giunta regionale all'Assemblea legislativa, n. 1444 dell’8 ottobre 2012 (allegato n. 2);

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

delibera:

a) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, così come proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1444/2012, la seguente ipotesi di ridelimitazione delle circoscrizioni territoriali delle Province ubicate sul territorio della Regione Emilia-Romagna approvata dal Consiglio delle Autonomie Locali nella seduta del 1° ottobre 2012, ai fini della successiva trasmissione al Governo ai sensi dell’art. 17 comma 3 del D.L. n. 95/2012 convertito con legge 7 agosto 2012 n. 135, (deliberazione n. 1/2012 del CAL allegata parte integrante al presente provvedimento):

  • per l’ambito territoriale che comprende le attuali Province di Ravenna, Forlì Cesena e Rimini: accorpamento delle attuali Province in una unica nuova provincia denominata “Provincia di Romagna”;
  • per l’ambito territoriale che fa riferimento all’attuale Provincia di Ferrara, permanenza dell’attuale Provincia con la medesima denominazione;
  • per l’ambito territoriale che comprende le attuali Province di Modena e Reggio Emilia: accorpamento delle attuali Province in una unica nuova provincia denominata “Provincia di Reggio Emilia e Modena”;
  • per l’ambito territoriale che comprende le attuali Province di Parma e Piacenza: accorpamento delle attuali Province in una unica nuova provincia denominata “Provincia di Piacenza e Parma”;

b) di prendere atto che, sulla base della nuova delimitazione delle circoscrizioni provinciali, si procederà, in coerenza a quanto deliberato dal Consiglio delle Autonomie Locali, su proposta della Giunta regionale, nel rispetto dei termini stabiliti dall’art. 23 del D.L. 201/11, a definire proposte di riordino degli assetti istituzionali e funzionali del sistema delle autonomie locali improntate ai principi di adeguatezza, sussidiarietà e differenziazione, valorizzando parametri di proporzionalità ed efficacia con riguardo alla necessità di valorizzare e tutelare il personale attualmente in carico agli Enti provinciali;

c) di prendere altresì atto che la denominazione definitiva degli Enti sarà stabilita dai rispettivi statuti di autonomia sulla base della legge statale istitutiva a norma dell’art. 17 comma 4 del D.L. 95/12;

d) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

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