n.149 del 30.05.2018 periodico (Parte Seconda)

Concessione di derivazione di acque pubbliche sotterranee con procedura ordinaria da falde sotterranee ad uso irrigazione agricola in Comune di Sant’Ilario d’Enza località Calerno - Pratica n. 8723 - Procedimento RE16A0030 - Concessionario SOCIETÀ AGRICOLA PEZZANI LUCIANO GILIOLI MIRIAM E FIGLIO S.S. (determinazione della Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Reggio Emilia, N. DET-AMB-2018-2090 del 2 maggio 2018)

La Dirigente (omissis) determina

a) di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta Società Agricola Pezzani Luciano Gilioli Miriam e Figlio S.S. C.F./P.IVA 00908600356 con sede in Montecchio Emilia (RE) la concessione a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee in Comune di Sant’Ilario d’Enza (RE) località Calerno da destinarsi ad uso irrigazione agricola;

b) di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 40,00 corrispondente ad un volume complessivo annuo di m3 35.000 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;

c) di stabilire che a norma della D.G.R. 787/2014 la durata della concessione sia valida fino al 31 dicembre 2027 (omissis)

Estratto del Disciplinare di concessione parte integrante della determinazione in data 2 maggio 2018 n. DET-AMB-2018-2090 (omissis)

7.1 Dispositivo di misurazione - entro il 31 gennaio di ogni anno il concessionario dovrà comunicare alle Amministrazione di seguito indicate, la quantità d’acqua prelevata desunta dalla lettura dello strumento di misurazione già installato al pozzo, nonché garantire il buon funzionamento della stessa strumentazione:

ARPAE - SAC di Reggio Emilia - Piazza Gioberti n.4 - 42121 Reggio Emilia;

Regione Emilia-Romagna - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici - Via della Fiera n.8 - 40127 Bologna;

Autorità di Bacino del Fiume Po - Via Garibaldi n.75 - 43121 Parma

Il mancato rispetto all’obbligo d’installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l’acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera b) dell’art. 32 del R.R. 41/2001. (omissis)

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