n.79 del 23.03.2016 periodico (Parte Seconda)

RISOLUZIONE - Oggetto n. 2276 - Risoluzione per impegnare la Giunta a valutare di agire nelle sedi governative competenti affinché si apportino modifiche al DPCM 159/13 e a valutare la rideterminazione di tutte le graduatorie di accesso ai contributi regionali basati sull'inserimento dell'ISEE. A firma dei Consiglieri: Piccinini, Sensoli, Bertani, Taruffi, Sassi, Gibertoni, Zoffoli, Cardinali, Campedelli, Zappaterra, Serri, Molinari, Caliandro, Marchetti Francesca, Prodi, Rontini, Bignami, Foti, Sabattini, Mumolo, Soncini

 L’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

l'Indicatore della situazione economica equivalente nasce nel 1998 per definire la situazione economica di un cittadino e del suo nucleo familiare. Viene utilizzato dalle Amministrazioni dello Stato ed altri Enti per riconoscere il diritto a godere di prestazioni sociali o assistenziali agevolate come gli assegni per la maternità, i bonus famiglia, il bonus bebè, la carta acquisti, l'erogazione di servizi sociali e tutte le agevolazioni legate allo studio, dalle tasse universitarie alle borse di studio, fino alle mense scolastiche o le agevolazioni per l'iscrizione al nido, nonché per la compartecipazione ai costi dei servizi sociosanitari. L’ISEE consente anche di accedere ai contributi per l'affitto o i bonus per il gas, l'energia elettrica, bollette telefoniche o dell'acqua oltre che alle tariffe agevolate definite dai comuni per la tariffa rifiuti, la tasi, i trasporti o i ticket sanitari. Si tratta quindi di uno strumento fondamentale per il riconoscimento dei diritti dei cittadini, in particolare delle fasce più deboli;

dal primo gennaio 2015 è operativo il nuovo modello ISEE introdotto con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013 n. 159, recante il “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell’Indicatore della Situazione economica equivalente (ISEE)”, da tutti conosciuto anche come “nuovo ISEE”, o impropriamente detto dagli organi di stampa come “riccometro”;

detto nuovo ISEE, introdotto dal citato DPCM, include e considera reddito qualsiasi supporto in denaro che lo Stato eroga, inclusi quelli per la rimozione degli “ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei cittadini impediscono il pieno sviluppo della persona umana” (art. 3 della Costituzione);

tra i supporti economici considerati reddito sono ora incluse anche tutte le somme finora fiscalmente esenti, come quelle di cui le persone beneficiano per finalità assistenziali o risarcitorie. Incluse pensioni di invalidità, indennità di accompagnamento, di frequenza, di comunicazione erogate ai ciechi civili e ai sordomuti, supporti in denaro per l’assistenza domiciliare erogati in forma indiretta alle persone con disabilità, assegni di cura erogati a persone non autosufficienti, supporti economici per il trasporto di persone con disabilità, pensioni sociali, pensioni di guerra, assegni percepiti per il mantenimento dei figli, borse di studio corrisposte a studenti universitari, rendite erogate dell’Inail per invalidità o per morte, buono casa erogato in denaro, ecc.

Considerato che

il nuovo ISEE introdotto dal DPCM 159/13 oltre a comportare una reale compromissione dei diritti fondamentali delle persone con disabilità, in violazione dei dettami costituzionali che garantiscono la dignità della persona, l’uguaglianza ed il fondamentale diritto alla salute, risulta essere discriminante e iniquo proprio nella misurazione dei redditi delle persone con disabilità e delle loro famiglie;

la modalità di calcolo del nuovo ISEE risulta inoltre essere in contrasto con i principi sanciti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006;

“è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana” secondo il dettato dell’art. 3 della Costituzione;

a seguito di ricorsi avanzati il “Nuovo ISEE” è stato annullato, in alcune parti, dal Tribunale Amministrativo del Lazio, con tre sentenze dell’11 febbraio 2015 (Sez. I, n. 2454/15, n. 2458/15 e n. 2459/15) in particolare sono state cassate alcune norme che modificavano la base di calcolo dell’ISEE per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria;

il TAR Lazio ha escluso che, per queste prestazioni, possano essere computati nel calcolo dell'ISEE i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche non imponibili ai fini IRPEF (fra cui indennità di accompagnamento, pensione sociale, pensione di invalidità, indennità e assegni riservati agli invalidi civili, ciechi, sordi ecc.) poiché non costituiscono reddito, incremento di ricchezza, ma sono emolumenti riconosciuti e corrisposti per aiutare l'utenza a far fronte economicamente a situazioni di disabilità e fragilità;

il Consiglio di Stato rigettando il ricorso presentato dal Governo e riconfermando le decisioni del Tar argomenta sostenendo che “Tali indennità o il risarcimento sono accordati a chi si trova già così com’è in uno svantaggio, al fine di pervenire in una posizione uguale rispetto a chi non soffre di quest’ultimo ed a ristabilire una parità morale e competitiva” - spiega oggi il Consiglio di Stato -. Essi non determinano infatti una “migliore” situazione economica del disabile rispetto al non disabile, al più mirando a colmare tal situazione di svantaggio subita da chi richiede la prestazione assistenziale, prima o anche in assenza di essa. Pertanto, “la «capacità selettiva» dell’ISEE, se deve scriminare correttamente le posizioni diverse e trattare egualmente quelle uguali, allora non può compiere l’artificio di definire reddito un’indennità o un risarcimento, ma deve considerarli per ciò che essi sono, perché posti a fronte di una condizione di disabilità grave e in sé non altrimenti rimediabile”.

Rilevato che

il Governo ha stabilito che gli enti devono disciplinare l’erogazione delle prestazioni agevolare in conformità del DPCM, determinando necessariamente nuove soglie di accesso per le prestazioni;

i parametri determinano un ampliamento della base reddituale e patrimoniale cagionando una significativa esclusione di soggetti che fino ad ora rientravano tra i beneficiari penalizzando oltremodo le famiglie con figli;

il “nuovo ISEE” determina un ampliamento della base reddituale e patrimoniale, e quindi è opportuno che i limiti dettati dagli enti erogatori debbano essere rivisti verso l’alto per non comportare un’ingiusta esclusione dall’erogazione, per chi fino ad ora ne ha avuto diritto;

esistono in Italia esempi di amministrazioni, che hanno previsto che le persone con disabilità gravi siano esentati dalla presentazione dell’ISEE per l’accesso alle prestazioni utili a compensare la disabilità.

Impegna la Giunta regionale e l’Assessore competente

alla luce della sentenza del Consiglio di Stato a valutare di agire nelle sedi di confronto Stato-Regioni e nelle sedi governative competenti affinché si apportino modifiche al DPCM 15/13 a tutela delle persone con disabilità e delle famiglie numerose;

a valutare la rideterminazione di tutte graduatorie di accesso a contributi regionali basati sull’inserimento dell’ISEE a valutare per le persone portatrici di disabilità grave l’introduzione dell’esenzione dalla presentazione della dichiarazione della situazione economica per l’accesso agli interventi sanitari e socio sanitari finalizzati ad alleviare/compensare la condizione di disabilità e l’esenzione dai relativi costi.

Approvata all’unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana del 2 marzo 2016

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