n.354 del 17.12.2014 periodico (Parte Seconda)

D.G.R. 2318/2005 - integrazione elenco regionale degli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio con impianto di produzione di conbustibile solido secondario ubicato nel comune di Chieti (PE), località Casoni, gestito da DECO S.p.A.

 IL RESPONSABILE

Richiamate:

- la legge 28 dicembre 1995 n. 549, recante “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, ed in particolare l'art.3, commi da 24 a 40, che ha istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi;

- la legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 recante “Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi” ed in particolare l’articolo 13, commi 6 bis e 6 ter;

- la legge regionale 26 novembre 2001 n. 43, recante “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2318 del 29 dicembre 2005 recante “L.R. 31/96 - Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - prime disposizioni”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 509 del 10 aprile 2006 recante “DGR 2318/05 - Specificazioni in merito ai criteri di calcolo della percentuale di recupero per gli impianti che producono compost di qualità e combustibile derivato da rifiuti”;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2008, n. 2416 avente per oggetto “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche;

Premesso che il 19 dicembre 2011 la ditta DECO S.P.A. ha presentato, ai sensi del punto 6. della sopra richiamata deliberazione n. 2318/2005, istanza di riduzione del tributo speciale (Prot. PG.2011.0307328 del 20 dicembre 2011) per l’impianto ubicato nel Comune di Chieti (PE) - Località Casoni, dalla stessa gestito;

Dato atto che con nota regionale del 24 gennaio 2012 (Prot. PG.2012.0019262) si è proceduto a richiedere alla ditta DECO S.P.A., dando un termine di 60 giorni, di integrare l’istanza presentata il 19 dicembre 2011 con:

- una richiesta di inserimento dell’impianto di Chieti (PE) - Località Casoni nell’elenco regionale degli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio;

- una relazione tecnica che contenesse le informazioni tecnico-gestionali descritte ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della medesima nota;

Preso atto che la ditta DECO S.P.A., nei termini sopra indicati, ha inviato il 6 marzo 2012 (Prot. PG.2012.0088865 del 6 aprile 2012), per l’impianto di Chieti (PE) - Località Casoni, la seguente documentazione:

- una richiesta di inserimento dell’impianto di “trattamento meccanico-biologico dei rifiuti con produzione di CDR” ubicato nel Comune di Chieti (PE) - Località Casoni nell’elenco regionale degli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio;

- una relazione tecnica denominata “Impianto di trattamento meccanico-biologico con produzione di CDR in località Casoni di Chieti”;

- copia dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 145/146 del 22/10/2009 rilasciata dalla Regione Abruzzo;

- un elenco dei rifiuti ammessi all’impianto (allegato 36 dell’AIA);

- una planimetria generale dell’impianto con macchine;

- una planimetria generale delle aree di stoccaggio delle materie prime e dei rifiuti prodotti;

Dato atto che con nota regionale del 30 maggio 2012 (Prot. PG.2012.0133644):

- è stato chiesto alla ditta DECO S.p.a. di integrare l’istanza presenta il 19 dicembre 2011 con un documento attestante l’avvenuta presentazione, all’Amministrazione competente, di una richiesta di adeguamento dell’AIA sopra richiamata, riguardante l’impianto di trattamento meccanico-biologico con produzione di CDR, con le seguenti ulteriori prescizioni:

1. definizione esplicita delle caratteristiche tecniche del Combustibile Solidi Secondario (CSS) prodotto;

2. definizione del numero e delle modalità di verifica delle caratteristiche qualitative del CSS prodotto da effetuare nell’arco di un anno;

3. definizione del sistema di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dell’impianto di produzione di CSS necessario a garantire un puntuale controllo, da parte della Provincia di Pescara (in qualità di Ente delegato ai controlli in materia di tributo speciale), di quanto previsto dalla D.G.R. n. 2318/2005 nonché la D.G.R. n. 509/2006;

4. definizione della procedura di invio annuale, alla Regione Abruzzo e alla Provincia di Pescara, di una relazione che riporti l'indicazione delle quantità di rifiuti in ingresso ed in uscita dell’impianto di produzione di CSS e le loro destinazioni;

comunicando, inoltre, che la procedura di iscrizione sarebbe stata sospesa fino alla data di adozione dell’atto integrativo sopra richiamato;

- in relazione alla richiesta di chiarimenti della ditta DECO S.p.a. del 23 aprile 2012 (Prot. PG.2012.0104091 del 26 aprile 2012), sono stati forniti:

  • il metodo di calcolo da utilizzare per la determinazione della percentuale minima di recupero dei rifiuti nell’impianto di Chieti;
  • i criteri per l’individuazione degli scarti e sovvalli a cui poter applicare il tributo in misura ridotta;

Preso atto che:

- la ditta DECO S.p.a. il 18 luglio 2012 ha presentato alla Regione Abruzzo una richiesta di adeguamento dell’AIA n. 145/146 del 22 ottobre 2009, con le prescrizioni di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 sopra richiamati;

- la Regione Abruzzo, con nota della del 5 maggio 2014 (Prot. n. RA/119730), ha comunicato alla ditta DECO S.P.A. il Nulla Osta per l’attivazione delle varianti sopra richiamate nel rispetto delle prescrizioni aventi per oggetto la:

  • “Definizione esplicita delle caratteristiche tecniche del CSS prodotto”;
  • “Definizione del numero e delle modalità di verifica delle caratteristiche qualitative del CSS prodotto da effettuare nell’arco dell’anno”;
  • “Definizione del sistema di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso ed in uscita dell’impianto di produzione CSS”;
  • “Definizione della procedura di invio annuale, alla Regione Abruzzo ed alla Provincia di Chieti di una relazione che riporti l’indicazione delle quantità di rifiuto in ingresso ed in uscita dall’impianto di produzione di CSS e le loro destinazioni”;

Valutato che:

- l’impianto di Chieti (PE) - Località Casoni risulta iscrivibile nell’elenco degli impianti di cui al punto 7. della deliberazione della Giunta regionale n. 2318/2005 rispettivamento come impianto di produzione di Combustibili Solidi Secondari;

- l’applicazione del tributo speciale in misura ridotta decorre, ai sensi dei punti 8. e 9. della sopracitata DGR n. 2318/2005, dal 19 dicembre 2011;

Ritenuto di poter procedere all’iscrizione dell’impianto sopra richiamato nell’elenco regionale di cui al punto 7. della DGR n. 2318/2005;

Richiamate le deliberazioni della giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1957 del 16 dicembre 2013;

Vista la determinazione del Direttore Generale “Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa” n. 16951 del 19 dicembre 2013 relativa alla “Parziale riorganizzazione interna di strutture della direzione generale ambiente e difesa del suolo e della costa e conferimento dell'incarico di responsabile del Servizio Rifiuti e bonifica siti, servizi pubblici ambientali e sistemi informativi”;

Attestata la regolarità amministrativa;

determina:

1) di integrare l’elenco - di cui alla determinazione n. 17737 del 13 dicembre 2006 del Responsabile del Servizio Rifiuti e Bonifica Siti e successive modifiche e integrazioni - degli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, costituito ai sensi del punto 7. della deliberazione di Giunta regionale n. 2318 del 29 dicembre 2005, che possono usufruire del pagamento del tributo in misura ridotta, con il seguente impianto:

Impianto di produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS): Chieti (PE) - Località Casoni;

Gestore: DECO S.P.A.;

Decorrenza iscrizione: 19 dicembre 2011;

2) di notificare il presente provvedimento alla ditta DECO S.P.A. avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario nel Capo dello Stato al termine di 120 giorni;

3) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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