n.272 del 07.12.2012 (Parte Seconda)

Localizzazione delle aree per la realizzazione delle chiese temporanee e provvisorie in sostituzione di quelle danneggiate e distrutte dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Integrazione ordinanze n. 28 del 24 agosto 2012 e n. 43 del 20 settembre 2012

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L.n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225; 

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

 Visto il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità”; 

Visto l’art. 3 del decreto-legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21;

Visto l’art. 8 della L. R. n.1 del 2005, recante “Norme in materia di protezione civile”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 Maggio 2012 recante la dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ai sensi dell’art. 3, comma 1, del decreto legge 4 novembre 2002 n. 245, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge 27 dicembre 2002, n. 286;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 Maggio 2012 con il quale è stato dichiarato fino al 21 Luglio 2012 lo stato d’emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Mantova il giorno 20 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico;

Visto il Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 1 agosto 2012 recante “interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012”;

Visto l’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, “misure urgenti per la crescita del paese”;

Visto in particolare il comma 1 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, che recita: “i Commissari delegati di cui all’art. 1 comma 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, provvedono, nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per i quali è stato adottato il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1 giugno 2012 di differimento dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonché di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi dell’articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, in termini di somma urgenza alla progettazione e realizzazione di moduli temporanei abitativi - destinati all’alloggiamento provvisorio delle persone la cui abitazione è stata distrutta o dichiarata inagibile con esito di rilevazione dei danni di tipo “E” o “F”, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 maggio 2011 - ovvero destinati ad attività scolastica ed uffici pubblici, nonché delle connesse opere di urbanizzazione e servizi, per consentire la più sollecita sistemazione delle persone fisiche ivi residenti o stabilmente dimoranti, ove non abbiamo avuto assicurata altra sistemazione nell’ambito degli stessi comuni o dei comuni limitrofi”;

Preso atto che il comma 2 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 7 agosto 2012, dispone che i “Commissari delegati provvedono, sentiti i sindaci dei comuni interessati, alla localizzazione delle aree destinate alla realizzazione dei moduli di cui al comma 1, anche in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, utilizzando prioritariamente le aree di ricovero individuate nei piani di emergenza. Il provvedimento di localizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere e costituisce decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate”;

Vista la comunicazione della Diocesi di Carpi, pervenuta presso il Commissario Delegato, con la quale viene richiesta la localizzazione, ai sensi dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, di tredici aree destinate alla realizzazione di chiese temporanee e provvisorie nei Comuni di Novi di Modena, Mirandola, Carpi, Concordia sulla Secchia, San Possidonio, Soliera;

Atteso che lalocalizzazione delle chiese temporanee e provvisorie si rende necessario, in sostituzione di quelle distrutte o gravemente danneggiate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, e comunque fino al loro recupero funzionale, con interventi che saranno a totale carico delle Parrocchie, delle Diocesi o della Conferenza Episcopale Emilia-Romagna, senza alcun onere a carico del Commissario Delegato;

Dato atto che i Comuni interessati dalle realizzazioni delle chiese temporanee e provvisorie hanno provveduto a fornire, al Commissario Delegato, i pareri favorevoli alla localizzazione delle chiese temporanee con le seguenti note: comune di S. Possidonio del 9 novembre 2012, comune di Mirandola del 20 novembre 2012, comune di Soliera del 22 novembre 2012, comune di Novi di Modena del 23 novembre 2012 (limitatamente a Rovereto), comune di Concordia del 26 novembre 2012, comune di Carpi del 20 e 30 novembre 2012;

Preso atto che il Comune di Novi di Modena con nota del 23/11/2012, acquisita al protocollo con il 7270, ha espresso parere negativo in ordine alla localizzazione di una chiesa temporanea e provvisoria ubicata in Sant’Antonio di Mercadello, in quanto posizionata su spazio ad uso pubblico, in parte transennato per l’inagibilità degli edifici prospicienti l’area;

Ravvisato che nel frattempo la riparazione della chiesa di Sant’Antonio di Mercadello è stata inserita nell’ordinanza n. 83 del 5 dicembre 2012 che prevede la concessione di finanziamenti per la riparazione o il ripristino delle chiese per assicurare l’attività di culto; e pertanto viene cancellata dall’elenco della localizzazione delle chiese temporanee;

Vista la nota del rappresentate della Diocesi di Carpi del 6 dicembre 2012, acquisita al protocollo il 7 dicembre 2012 con n. CR2012 0008337, con la quale si comunica la rinuncia alla realizzazione delle chiese temporanee per le Parrocchie di San Biagio in Gavello a Mirandola, S. Maria Bianca in Vallalta a Concordia sulla Secchia, San Martino in Spino a Mirandola e pertanto vengono cancellate dall’elenco della localizzazione delle chiese temporanee;

Rilevato che la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia-Romagna, insieme agli uffici di tutela del MIBAC hanno espresso, per le dieci chiese temporanee richieste dalla Diocesi di Carpi, nel caso di aree sottoposte a tutela ai sensi del D.Lsg. 42/2004, pareri favorevoli con le note del 7 novembre 2012 e 4 dicembre 2012;

Vista la propria ordinanza n. 28 del 24 agosto 2012, modificata con l’ordinanza n. 43 del 20 settembre 2012, con la quale sono state localizzate alcune aree per la realizzazione di chiese temporanee in alternativa a quelle danneggiate e distrutte dal sisma del maggio 2012;

Rilevato che è emersa la necessitò di ridefinire l’area localizzata con ordinanza n. 28 del 24 agosto 2012 nel Comune di San Felice sul Panaro, lotto B inserito nel foglio 41 mappale 325 parte e del lotto 4 degli EMT individuata nel foglio 41 mappali 342 parte, 325 parte;

Ritenuto di rettificare l’area localizzata con ordinanza n. 28 del 24 agosto 2012, modificata con l’ordinanza n. 43 del 20 settembre 2012, nel Comune di San Felice sul Panaro nel seguente modo: lotto B individuato nel foglio 41 mappale 325 e il lotto 4 individuato nel foglio 41 mappali 342 parte;

Vista l’ordinanza n. 43 del 20 settembre 2012 con la quale sono state localizzate otto aree per la realizzazione di chiese temporanee nella Arcidiocesi di Bologna, in alternativa a quelle danneggiate e distrutte dal sisma del maggio 2012;

Rilevato che nella localizzazione delle otto chiese temporanee richieste dall’Arcidiocesi di Bologna, effettuata con l’ordinanza n. 43 del 20 settembre 2012, non era stato acquisito il parere dei Sindaci e, nel caso di immobili soggetti al vincolo del D.Lgs. 42/2004, neppure il parere della Direzione Regionale Emilia-Romagna del MIBAC;

Viste le note del 13 novembre 2012, acquisite al protocollo con i n. 0006424, 0006425, 0006426, 0006428, con le quali sono stati richiesti i pareri, in ordine alla localizzazione delle otto chiese temporanee, ai sindaci ed alla Direzione Regionale Emilia-Romagna del MIBAC;

Preso atto che il comune di Mirabello con nota del 29 novembre 2012, acquisita al protocollo con n. CR 2012 0007656 ha rappresentato la necessità di spostare l’area della chiesa temporanea individuando la nuova localizzazione al foglio 8 mappali 303, 304 parte;

Preso atto che il comune di Sant’Agostino, a seguito del parere negativo espresso dalla Direzione Regionale Emilia-Romagna del MIBAC del 19 novembre 2012 protocollo CR 2012 0006815, ha ritenuto di spostare l’area della chiesa temporanea individuando la nuova localizzazione al foglio 41 mappale 880, 637;

Atteso che la Direzione Regionale Emilia-Romagna del MIBAC ha espresso parere favorevole sulle nuove localizzazione indicate dai comuni di Mirabello e Sant’Agostino con note del 19 e 23 novembre 2012;

Ritenuto quindi opportuno modificare le precedenti localizzazioni delle chiese temporanee nei comuni di Mirabello e Sant’Agostino, individuate con ordinanza n. 43 del 20 settembre 2012, individuando le nuove aree per le chiese temporanee e provvisorie rispettivamente per il lotto 1 in Comune di Mirabello al foglio 8 mappali 303, 304 parte e per il lotto 2 in Comune di Sant’Agostino al foglio 41 mappali 880, 637;

Preso atto che l’Arcidiocesi di Bologna ha rinunciato alla individuazione di due aree destinate alla realizzazione di chiese temporanee e provvisorie nei Comuni di Galliera e Concordia sulla Secchia (Parrocchia di Vallalta), già localizzazione con l’ordinanza n. 43 del 20 settembre 2012;

Ritenuto pertanto opportuno cancellare la localizzazione delle aree per le Chiese nei Comuni di Galliera, Concordia sulla Secchia contenuta nell’ordinanza n. 43 del 20 settembre 2012;

Visti i pareri favorevoli espressi sia dal comune di Cento che dalla Direzione Regionale Emilia-Romagna del MIBAC in ordine alla localizzazione delle chiese temporanee effettuata con l’ordinanza n. 43 del 20 settembre 2012 per i lotti: n. 4 foglio 49, mappali 1534 parte, 421 parte, 1956 parte, e n. 5 foglio 34 mappali 1537 parte, 434 parte, 748 parte, ravvisando pertanto l’esigenza di confermare tali localizzazioni;

Preso atto che a tutt’oggi non risultano espressi i pareri favorevoli da parte dei comuni di Cento e Pieve di Cento mentre laDirezione Regionale Emilia-Romagna del MIBAC ha espresso parere negativo in ordine alla localizzazione delle chiese temporanee, effettuata con l’ordinanza n. 43 del 20 settembre 2012, per i lotti: n. 3 di Cento e n. 6 di Pieve di Cento e pertanto si procede alla cancellazione delle suddette localizzazioni; 

Ravvisata, quindi,l’opportunità di annullare la precedente localizzazione dei lotti 3, 6, 7, 8 relativi alle chiese temporanee, approvata con l’ordinanza 43 del 20 settembre 2012;

Preso atto che con l'art. 16, comma 8, DPR 380/2001 (TU Edilizia) le "chiese e altri edifici religiosi" rientrano espressamente tra le opere di urbanizzazione secondaria e che secondo l'art. A-24, comma 2, LR 20/2000 le "attrezzature e gli spazi collettivi di carattere comunale", omologhe alle opere di urbanizzazione secondaria, ricomprendono quelle riguardanti il culto;

Ravvisata l’opportunità di localizzare, ai fini della conformità urbanistica con le procedure previste dall’articolo 10 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, le nuove dieci aree in cui saranno realizzate le chiese temporanee sopracitate nella Diocesi di Carpi, come indicato nell’Allegato “A”, parte integrante della presente ordinanza;

Preso atto che ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art. 10 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012, in deroga alle vigenti previsioni urbanistiche, la localizzazione delle aree costituisce variante delle stesse e produce l’effetto dell’imposizione del vincolo preordinato all’espropriazione;

Ritenuto di procedere all’occupazione d’urgenza delle sole aree non di proprietà delle Diocesi, delle Parrocchie o di altri Enti Religiosi, mentre per quelle in proprietà la localizzazione costituisce solo variante agli strumenti urbanistici;

Rilevato che la realizzazione delle chiese temporanee e provvisorie è comunque subordinata al rilascio del titolo abilitativo da parte del comune e deve rispettare le prescrizioni impartite dalla Direzione Regionale Emilia-Romagna del MIBAC;

Sentiti i Sindaci dei comuni interessati;

Visto l’art. 27 comma 1, della L. 24 novembre 2000, n.340 e successive modifiche ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci;

Ritenuto che l’estrema urgenza di avviare la procedura oggetto della presente ordinanza, dovuta alla necessità di garantire la realizzazione delle chiese temporanee per assicurare la continuità del culto, è tale da non consentire la dilazione della sua efficacia sino al compimento del prescritto termine di 7 giorni, e che ricorrano quindi gli estremi per dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

1. di approvare la localizzazione dellearee destinate alla realizzazione delle chiese Temporanee e Provvisorie, ai sensi del comma 1 dell’art. 10 del D.L. 83/2012, richieste dalla Diocesi di Carpi e comprese neiComuni di Novi di Modena, Mirandola, Carpi, Concordia sulla Secchia, San Possidonio, Soliera in corrispondenza delle particelle catastali di cui all’Allegato “A”, che costituisce parte integrante della presente ordinanza;

2. di integrare e modificare i riferimenti catastali dei mappali del lotto B della Chiesa e del lotto 8 degli EMT in Comune di San Felice sul Panaro contenuto nell’allegato “A” all’ordinanza n. 43 del 20 settembre 2012, nel modo seguente:

LOTTO

COMUNE

FOGLIO

PARTICELLE

B

SAN FELICE SUL PANARO

41

325

8

SAN FELICE SUL PANARO

41

342 parte

3. di modificare i riferimenti catastali dei mappali dei lotti 1 e 2 delle chiese temporanee nei comuni di Mirabello e Sant’Agostino contenuti nell’allegato “A” all’ordinanza n. 43 del 20 settembre 2012, nel modo seguente:

LOTTO

COMUNE

FOGLIO

PARTICELLE

1

MIRABELLO

8

303, 304 parte

2

SANT’AGOSTINO

41

880, 637

4. di cancellare i riferimenti catastali sotto indicati dei lotti 3, 6, 7, 8 delle Chiese in Comune Cento, Pieve di Cento, Galliera, Concordia sulla Secchia contenuti nell’allegato “A” all’ordinanza n. 43 del 20 settembre 2012:

LOTTO

COMUNE

FOGLIO

PARTICELLE

3

CENTO

62

331 parte

6

PIEVE DI CENTO

18

415 parte

7

GALLIERA

40

105 parte

8

CONCORDIA SULLA SECCHIA

7

291, 290 parte

5. di confermare i riferimenti catastali dei lotti 4 e 5 delle chiese temporanee nel Comune di Cento, contenuti nell’allegato “A” all’ordinanza n. 43 del 20 settembre 2012:

6. di dare atto chel’approvazione della localizzazione, secondo quanto disposto dai commi 2 e 3 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, costituisce variante agli strumenti urbanistici, produce l’effetto dell’imposizione del vincolo preordinato all’espropriazione, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere di cui al punto 1, 2, 3, 4, 5 e costituisce altresì decreto di occupazione d’urgenza delle aree individuate;

7. di stabilire che si procederà all’occupazione d’urgenza delle sole aree non di proprietà delle Diocesi, delle Parrocchie o di altri Enti Religiosi, mentre per quelle in proprietà la localizzazione costituisce solo variante agli strumenti urbanistici;

8. di dare atto che la realizzazione delle chiese temporanee e provvisorie è subordinata al rilascio del titolo abilitativo da parte del comune, deve rispettare le prescrizioni impartite dalla Direzione Regionale Emilia-Romagna del MIBAC, con interventi che saranno a totale carico delle Parrocchie, delle Diocesi o della Conferenza Episcopale Emilia-Romagna, senza alcun onere a carico del Commissario Delegato;

9. ai fini della redazione dello stato di consistenza e dell’immissione nel possesso l’accesso alle aree di cui all’elenco allegato sarà effettuato da tecnici dell’Agenzia delle Entrate designati dal Commissario Delegato a partire dal giorno 17 dicembre 2012, dalle ore 8.00;

10. di disporre la pubblicazione della presente ordinanza su due giornali, di cui uno a diffusione nazionale ed uno a diffusione regionale, nonché la trasmissione ai Sindaci dei Comuni elencati in parte premessa del presente atto per la pubblicazione del medesimo nei rispettivi Albi comunali, oltre che sul portale dell’Agenzia Intercent-ER;

11. di dare atto che, ai fini della sola localizzazione, l’efficacia del presente provvedimento decorre dal momento della pubblicazione all’Albo pretorio dei Comuni interessati dagli interventi, ai sensi dell’art. 10, comma 3 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012;

12. avverso il presente provvedimento ed il verbale di immissione in possesso è ammesso esclusivamente ricorso giurisdizionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato come disposto dal comma 5 dell’articolo 10 del D.L. 83/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012;

13. di dichiarare la presente ordinanza provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000 n. 340 e di disporre l’invio della stessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi della legge n. 20 del 1994.

La presente ordinanza è, altresì, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 7 dicembre 2012

Il Commissario Delegato

Vasco Errani

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