SUPPLEMENTO SPECIALE N.119 DEL 03.08.2016

Relazione

Il presente progetto di legge “Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito” istituisce il reddito di solidarietà (RES), che consiste in un sostegno economico, erogato nell’ambito di un progetto di attivazione sociale e di inserimento lavorativo, alla stregua di quanto già previsto dalla legge regionale 30 luglio 2015, n. 14 (Disciplina a sostegno dell’inserimento lavorativo e dell’inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l’integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari), e finalizzato a superare le difficoltà economiche del richiedente e del suo nucleo familiare.

Tale strumento regionale si affiancherà e si integrerà con il Sostegno per l'Inclusione Attiva (SIA), una misura attiva di contrasto alla povertà, che ha avuto una prima sperimentazione nel 2013 in 12 grandi città italiane, tra cui Bologna, sulla base delle previsioni di cui all’art. 60 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito in l. n. 35 del 2012, emanato dal governo Monti e che la legge di Stabilità 2016, all’art. 1, comma 387, ha ora esteso a tutto il territorio nazionale.

L’estensione avverrà con criteri e requisiti specifici, definiti con l'emanazione del decreto 26 maggio 2016 da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, “Avvio del sostegno per l’inclusione attiva (SIA) su tutto il territorio nazionale” (pubblicato in G.U. n. 166 del 18/7/2016).

I requisiti di base per accedere al Res regionale sono gli stessi del Sia nazionale, ma con il progetto di legge si vuole realizzare un ampliamento della platea dei potenziali fruitori. Nel Sia, infatti, si richiede la presenza all’interno del nucleo familiare di un minore, o di un figlio disabile, o di una donna in stato di gravidanza, condizioni non richieste nella presente proposta, dove si parla indifferentemente di qualsiasi tipo di nucleo familiare, anche unipersonale, in ossequio al principio universalistico.

L’accesso al reddito dovrà essere accompagnato da un progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo, concordato e sottoscritto dai componenti maggiorenni del nucleo familiare, dal referente del Servizio sociale territoriale del Comune competente e, in caso di proposte per l’inserimento lavorativo, dal Centro per l’impiego. La misura non dà luogo dunque ad un mero intervento economico/assistenziale, ma si prevede un vero e proprio patto tra erogatori e beneficiari: a fronte della corresponsione del contributo economico, ci deve essere uno specifico impegno del nucleo familiare a perseguire progetti di inclusione sociale e lavorativa.

Descrizione dell’articolato della proposta di legge

L’articolo 1 illustra l’oggetto e le finalità della legge, con lo scopo di dare attuazione ai principi della Costituzione e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

L’articolo 2 definisce l’istituzione del reddito di solidarietà quale sostegno economico riconosciuto dai Comuni o dalle loro Unioni, nell’ambito di un progetto concordato di attivazione sociale e inserimento lavorativo, in collaborazione con i Centri per l’impiego, nonché con altri soggetti pubblici e privati del territorio.

L’articolo 3 stabilisce i beneficiari e i requisiti di accesso al reddito regionale di solidarietà. Possono accedere al reddito di solidarietà i nuclei familiari, anche unipersonali, di cui almeno un componente sia residente in Regione da almeno 24 mesi, con Isee corrente inferiore o uguale a 3000 euro. Nel caso di godimento da parte di componenti il nucleo familiare di altri trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale (pensione, accompagnamento, ecc.), concessi a componenti il nucleo familiare, il valore complessivo per il nucleo familiare dei medesimi trattamenti percepiti nel mese antecedente la richiesta deve essere inferiore a 600 euro mensili. L’accesso al reddito di solidarietà è incompatibile con la fruizione da parte di ciascun membro del nucleo familiare della Naspi (nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego) o dell’assegno di disoccupazione (Asdi), o di altro ammortizzatore sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione involontaria.

L’articolo 4 determina l'ammontare e la durata del reddito di solidarietà. L’ammontare massimo mensile è pari a 400 euro per nucleo familiare. L’intervento sarà concesso per un periodo pari a quanto stabilito nel regolamento di attuazione e comunque per non più di 12 mesi, superati i quali il sostegno potrà essere richiesto solo trascorsi almeno altri 6 mesi.

Gli articoli 5, 6 e 7 stabiliscono le modalità di accesso, le caratteristiche del progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo, gli obblighi dei beneficiari e le cause di decadenza del reddito di solidarietà. La domanda è presentata da uno dei componenti il nucleo familiare presso il Comune territorialmente competente, tramite apposito modello corredato da tutte le dichiarazioni individuate nel regolamento attuativo. Di norma, pur nel rispetto delle facoltà organizzative dei Comuni, il cittadino dovrà presentare domanda ai servizi sociali competenti. L’accesso al reddito deve essere accompagnato da un progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo, concordato e sottoscritto dai componenti maggiorenni del nucleo familiare, dal referente del Servizio sociale territoriale competente e in caso di inserimento lavorativo dal Centro per l’impiego, i quali collaborano per garantire le misure previste dal progetto. Il progetto in questione ha come obiettivo il superamento delle della condizione di povertà e l’inclusione sociale del nucleo. All’interno delle misure del progetto di attivazione sociale assumono rilievo: incontri con il servizio sociale; frequenza scolastica; progetti di ricerca attiva del lavoro e di accettazione di offerte di lavoro; iniziative di prevenzione e cura della salute; sostegno dei minori; cura del proprio alloggio. Nel caso di mancata sottoscrizione del patto, di mancato rispetto degli obblighi previsti dal progetto di attivazione sociale ed inserimento lavorativo, o comunque di comportamenti, da parte dei componenti il nucleo familiare, incompatibili con il progetto, si incorre in decadenza dal beneficio.

L’articolo 8 definisce l’emanazione di un regolamento di attuazione della legge da parte della Giunta regionale, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, sentita la Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali di cui alla legge reg. n. 13 del 2015 e previo parere del Consiglio delle autonomie locali. Il regolamento in particolare definirà: l’ammontare mensile della misura economica di integrazione al reddito; il periodo massimo della misura economica; eventuali altri obblighi dei beneficiari; le modalità di erogazione; le dichiarazioni da allegare; le modalità di coordinamento con le misure nazionali; le modalità di verifica degli obblighi assunti; le modalità di rideterminazione eventuale dell’ammontare; eventuali ipotesi di sospensione.

L’articolo 9 stabilisce la governance della programmazione e della gestione delle attività di erogazione del reddito di solidarietà attraverso il coordinamento garantito dalla Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali, in composizione allargata all’Assessore alla scuola, formazione professionale, università e ricerca, lavoro.

L’articolo 10 contiene le procedure di monitoraggio e la clausola valutativa sull’attuazione della legge. L’Assemblea legislativa regionale eserciterà il controllo sulla attuazione della legge e ne valuterà i risultati. A tale fine la Giunta, dopo un anno dall’approvazione del regolamento di attuazione, presenterà alla Commissione assembleare competente un rapporto sullo stato di attuazione della legge.

L’articolo 11 abroga il comma 1 dell’art. 13 della legge regionale 12 marzo 2003, n. 2.

L’articolo 12 illustra le disposizioni finanziarie derivanti dalla presente legge.

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