n.219 del 19.10.2012 (Parte Seconda)

Integrazioni all’Ordinanza n. 25 del 14 agosto 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di alloggi in locazione a favore dei nuclei familiari le cui abitazioni sono state interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi dell’art. 1 comma 2 del D.L. n. 74/2012

convertito con modificazioni dalla Legge n. 122/2012 

Richiamata l’Ordinanza n. 25 del 14 agosto 2012 “Criteri e modalità di assegnazione di alloggi in locazione a favore dei nuclei familiari le cui abitazioni sono state interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012”;

Ritenuto, a maggiore chiarimento e per una maggiore copertura delle casistiche riscontrate nell’attuazione della sopracitata Ordinanza, di dover apportare alcune parziali rettifiche e integrazioni al testo dell’Ordinanza n. 25 del 14 agosto 2012 ed allo “Schema di contratto tipo per la locazione di alloggi in favore dei nuclei familiari le cui abitazioni sono state interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012” ad essa allegato;

Visto l’art. 27 comma 1 della L. 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm. ed integrazioni ai sensi del quale i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 7 giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti, ma possono essere dichiarati con motivazione espressa dell’organo emanante, provvisoriamente efficaci;

Ritenuto che l’estrema urgenza di dare continuità all’avviato processo di attuazione dell’Ordinanza n. 25/2012, che con la presente si integra, sia tale da rendere necessaria la dichiarazione di provvisoria efficacia ai sensi della L. 24/11/2000 n. 340.

DISPONE

1. di inserire, al punto 10 dell’Ordinanza n. 25 del 14 agosto 2012, dopo le parole “perdita dei benefici fiscali”, la seguente frase “ed eventualmente decurtato delle spese connesse alla piena fruibilità dell’immobile qualora queste ultime dovessero rimanere in carico al Comune o ad ACER”.

2. di inserire il punto 10bis. “gli importi delle eventuali spese di cui al punto 10 non potranno superare le soglie previste per l’affidamento dei lavori in economia”

3. di inserire, al 5° punto elenco delle premesse nello “Schema di contratto tipo per la locazione di alloggi in favore dei nuclei familiari le cui abitazioni sono state interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012” allegato all’Ordinanza n.25 del 14/08/2012, dopo le parole “perdita dei benefici fiscali”, la seguente frase ed eventualmente decurtato delle spese connesse alla piena fruibilità dell’immobile qualora queste ultime dovessero rimanere in carico al Comune o ad ACER”.

4. di inserire, nello “Schema di contratto tipo per la locazione di alloggi in favore dei nuclei familiari le cui abitazioni sono state interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012” allegato all’Ordinanza n.25 del 14/08/2012, l’“Art. 2bis” con la seguente formulazione: “Il Comune/l’ACER ______________________________ si impegna, a sostenere le spese relative ai lavori necessari per rendere la piena fruibilità dell’immobile decurtando i relativi importi dai canoni di locazione”.

5. L’art. 2bis di cui al punto 3 dovrà essere inserito soltanto nelle casistiche in cui siano presenti le tipologie di spese citate.

6. di inserire, all’art. 4 dello “Schema di contratto tipo per la locazione di alloggi in favore dei nuclei familiari le cui abitazioni sono state interessate dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012” allegato all’Ordinanza n.25 del 14/08/2012, dopo le parole “con rate trimestrali”, la seguente frase “determinato con le modalità descritte al punto 10 dell’ordinanza n.25 del 14/08/2012 e ss.mm.”.

Le disposizioni contenute nella presente Ordinanza non comportano oneri aggiuntivi a carico del Fondo per la ricostruzione di cui all’art. 2, comma 3, della Legge 122 del 1° agosto 2012.

Tenuto conto della necessità di dare continuità all’avviato processo di attuazione dell’Ordinanza n. 25/2012, la presente Ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi della L. 24/11/2000 n. 340 e se ne dispone l’invio alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della legge n. 20 del 1994.

La presente Ordinanza è pubblicata altresì nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna, 19 ottobre 2012

Il Commissario Delegato 

Vasco Errani

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