n. 206 del 10.10.2012 periodico (Parte Seconda)

Rinnovo dell'accreditamento istituzionale della struttura per persone dipendenti da sostanze d'abuso Comunità terapeutica San Luigi, Longiano, gestita dall'ente Cooperativa sociale a.r.l. Comunità Papa Giovanni XXIII onlus, Rimini

IL DIRETTORE

Richiamati:

- l’art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli ulteriori indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

- il comma 3 dell'art. 2 della L.R. 29/04 e successive modifiche, l’art. 2 della L.R. 34/98 e successive modifiche, i quali stabiliscono che le strutture sanitarie pubbliche e private, in possesso di autorizzazione, che intendono erogare prestazioni nell’ambito o per conto del Servizio Sanitario regionale debbano ottenere preventivamente l’accreditamento, secondo le modalità stabilite dalla medesima legge 34/98;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004 con la quale la Giunta regionale ha approvato i requisiti generali per l’accreditamento delle strutture sanitarie dell’Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

- la deliberazione n. 894 del 10 maggio 2004 con la quale la Giunta regionale ha dettato ulteriori precisazioni relative all’applicazione della citata deliberazione 327/04, con specifico riferimento alle strutture residenziali e semiresidenziali per tossicodipendenti;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 26 del 17 gennaio 2005, che, a parziale modifica della citata deliberazione n. 327/04, approva i requisiti specifici per l’autorizzazione al funzionamento e l’accreditamento istituzionale dei Sert e delle strutture di trattamento residenziali e semiresidenziali per persone dipendenti da sostanze d’abuso; 

Richiamata la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultime L.R. 4/08, che all’art. 10: 

  • pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere al rinnovo dell’accreditamento con propria determinazione;
  • stabilisce che l’accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l’autorizzazione, su richiesta dell’interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna almeno sei mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale; 

Visto il decreto dell’Assessore alle Politiche per la Salute n. 20 del 4 marzo 2008 con il quale è stato concesso l’accreditamento della struttura a tipologia terapeutico-riabilitativa per persone dipendenti da sostanze d’abuso denominata “Comunità terapeutica San Luigi”, ubicata in Via Balignano n. 1040, Longiano (FC), gestita dall’ente “Cooperativa sociale a.r.l. Comunità Papa Giovanni XXIII onlus”, con sede legale in Rimini (RN), Via Valverde 10 B, per una ricettività complessiva di 17 posti residenziali;

Vista la nota trasmessa a questa Amministrazione in data 11 agosto 2011, e protocollata con n. PG/2011/0209001 del 30 agosto 2011, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri, con la quale il Legale rappresentante di “Cooperativa sociale a.r.l. Comunità Papa Giovanni XXIII onlus” chiede il rinnovo dell’accreditamento istituzionale concesso con il citato decreto 20/08 della struttura “Comunità terapeutica San Luigi”;

Preso atto che la struttura citata risulta in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato dal Comune competente;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

Considerato che la struttura di cui trattasi rientra nel fabbisogno regionale di strutture finalizzate all’assistenza sanitaria dei soggetti dipendenti da sostanze d’abuso;

Tenuto conto delle risultanze della verifica documentale effettuata dall’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale circa i requisiti generali e specifici previsti in relazione alle attività di cui alla domanda;

Vista la relazione motivata in ordine al rinnovo dell’accreditamento della struttura formulata dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, inviata con protocollo n. NP/2012/1166 del 2 febbraio 2012, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;

Richiamato il DPR 252/98;

Su proposta del Responsabile del Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri;

Dato atto del parere allegato 

determina:

1. di concedere, per quanto in premessa esposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del DLgs 502/92 e successive modificazioni, il rinnovo dell'accreditamento per anni quattro della struttura a tipologia terapeutico-riabilitativa per persone dipendenti da sostanze d’abuso denominata “Comunità terapeutica San Luigi”, ubicata in Via Balignano n. 1040 e n. 980, Longiano (FC), gestita dall’ente “Cooperativa sociale a.r.l. Comunità Papa Giovanni XXIII onlus”, con sede legale in Rimini (RN), Via Valverde 10 B, per una ricettività complessiva di 17 posti residenziali;

2. di dare mandato all’Agenzia sanitaria e sociale regionale di effettuare entro i prossimi 24 mesi una visita di verifica della struttura, ai sensi del comma 4 dell’art.10 della L.R. 34/98 e successive modifiche, al fine di verificare la permanenza dei requisiti generali e specifici di accreditamento per l’attività di cui sopra;

3. di dare atto che l’accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa e che, ai sensi del comma 5 art. 10 della L.R. 34/98 e successive modifiche, l’eventuale verifica negativa di cui al precedente punto 2) comporta la revoca, previa diffida, dell'accreditamento;

4. di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5. l’accreditamento concesso decorre dalla data di scadenza dell’accreditamento già concesso con precedente provvedimento, ovvero 4 marzo 2012 e ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/98, e successive modificazioni, ha validità quadriennale, salvo quanto previsto al precedente punto 3);

6. è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all’assetto proprietario, a quello strutturale, nonché alla tipologia di attività;

7. la presente determinazione sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

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