n.24 del 07.02.2018 periodico (Parte Seconda)

PSR 2014-2020 - Deliberazione n. 2042/2017: modifiche al bando del Tipo di operazione 10.1.05 della misura 10 e del responsabile di procedimento del Servizio Territoriale Agricoltura, Caccia e Pesca di Modena; disposizioni in ordine al subentro nei Tipi di operazione 10.1.01 della Misura 10 e 11.1.01 e 11.2.01 della Misura 11

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 1303 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

- il Regolamento (UE) n. 1306 del 17 dicembre 2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

- il Regolamento delegato (UE) n. 640 dell’11 marzo 2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” e s.m.i;

- il Regolamento delegato (UE) n. 807 dell’11 marzo 2014 della Commissione che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1242 del 10 luglio 2017 della Commissione che modifica il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visti:

- il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato come PSR 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305 del 17 dicembre 2013, adottato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa numero 978 del 30 giugno 2014, nell’attuale formulazione (versione 6.2) approvata dalla Commissione europea con la Decisione di esecuzione C (2017) 7314 final del 10 novembre 2017 di cui si è preso atto con deliberazione di Giunta regionale n. 1851 del 17 novembre 2017;

- la propria deliberazione n. 1787 del 12 novembre 2015 recante “Reg. (UE) n. 1305/2013 – P.S.R. 2014-2020 - Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole, Misura 10 Pagamenti agro-climatico-ambientali - Tipi di operazione 10.1.01, 10.1.03, 10.1.04, 10.1.05, 10.1.07, 10.1.09 e 10.1.10 e Misura 11 Agricoltura biologica - Tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01 - Approvazione bandi condizionati 2016;

- la propria deliberazione n. 2042 del 13 dicembre 2017 recante “Reg. (UE) n. 1305/2013 – P.S.R. 2014-2020 - Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole, Misura 10 Pagamenti agroclimatico-ambientali - Tipi di operazione 10.1.02, 10.1.03, 10.1.04,10.1.05, 10.1.06, 10.1.07, 10.1.09 e 10.1.10 e Misura 11 Agricoltura biologica - Tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01 – Approvazione bandi con decorrenza impegni dal 1° gennaio 2018”;

Atteso:

- che i Bandi per il Tipo di operazione 10.1.05 – Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica, della Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” Sottomisura 10.1 “Pagamento per impegni agro-climatico-ambientali”, il P.S.R. 2014-2020 prevede delle “Misure di attenuazione” che dispongono precondizioni all’attuazione dei bandi attraverso la definizione di procedure e competenze per l’accertamento della ammissibilità al sostegno delle razze elencate nel bando medesimo;

- che per la definizione delle suddette procedure e competenze, con nota del Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile del 29 settembre 2017 prot. n. PG.2017.0635765 è stato richiesto agli Organismi di tutela e gestori delle razze, riconosciuti in applicazione della Legge n. 30 del 15 gennaio 91 “Disciplina della riproduzione animale”, detentori dei libri genealogici o registri anagrafici delle diverse razze, di confermare le precondizioni di ammissibilità delle razze e dei referenti ai quali inviare richieste e avere riscontro relativamente all’iscrizione dei capi ai registri anagrafici;

Vista la risposta tardiva dell’Associazione Regionale Allevatori dell’Emilia-Romagna - Organismo di tutela e gestore delle razze avicole, comunicata con nota del 10 gennaio 2018, acquisita agli atti con prot. n. PG.2018.0015082 dell’11 gennaio 2018, con cui è stato dato riscontro alla soprarichiamata nota del Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile, tra l’altro, integrando le razze avicole ammissibili al bando del Tipo di operazione 10.1.05;

Ritenuto pertanto di integrare la Tabella 1 “Razze minacciate di abbandono: elenco, fattrici/soggetti riproduttori, zona di allevamento e organismo di tutela e gestione della razza”, limitatamente alle razze “Volatili”, di cui al bando del Tipo di operazione 10.1.05, approvato con la deliberazione n. 2042/2017, inserendo tre specie indicate dall’Associazione Regionale Allevatori dell’Emilia-Romagna e riportate nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Atteso altresì che la citata deliberazione della Giunta regionale n. 2042/2017, nell’Allegato 12 quale parte integrante e sostanziale del medesimo atto, individua i Responsabili del procedimento delle fasi procedurali affidate ai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca e le strutture e le strutture preposte all’istruttoria e a ogni altro adempimento procedurale;

Rilevato che per mero errore materiale per il Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Modena era stato inserito quale Responsabile un collaboratore diverso da quello individuato con la determinazione n. 19294 del 29/11/2017 del Responsabile del Servizio Territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Modena;

Ritenuto pertanto di provvedere a rettificare il suddetto allegato inserendo quale collaboratore Responsabile del Procedimento Carlo Castagnoli in sostituzione di Alessandra Quartieri;

Rilevato inoltre che nell’ultimo periodo del paragrafo 3.1 “Specifiche per le condizioni di ammissibilità” del bando del Tipo di operazione 10.1.10 è stato erroneamente inserita quale data di decorrenza iniziale di impegno il 1° gennaio 2017 anziché 1° gennaio 2018 e che pertanto occorre provvedere alla necessaria modifica;

Considerato infine:

  • che per i Tipi di operazione 10.1.01, 11.1.01 e 11.2.01 in occasione dei subentri possono verificarsi situazioni di incertezza in merito alla assegnazione del primo anno di adesione e la conseguente assegnazione dei livelli di premio fra Introduzione e Mantenimento (nel caso del Tipo di operazione 10.1.01) e fra Conversione e Mantenimento (nel caso dei Tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01) con riferimento a tutti i bandi attivati nella presente programmazione 2014-2020;
  • che è necessario definire le modalità di gestione delle domande oggetto di subentro per i Tipi di Operazione 11.1.01 e 11.2.01, prevedendo la possibilità della riallocazione delle domande stesse dal livello di aiuto previsto per la fase di conversione al livello di aiuto previsto per la fase di mantenimento in occasione della acquisizione parziale o totale di superfici in relazione alla conseguente caratteristica aziendale di “Primo anno di adesione prevalente”;
  • che la suddetta possibilità della riallocazione delle domande non è ammissibile per le domande già allocate nel Tipo di operazione 11.2.01(Mantenimento);
  • che le soprarichiamate considerazioni sono applicabili anche per la definizione del livello di aiuto del Tipo di operazione 10.1.01;

Ritenuto pertanto di disporre che nella gestione dei subentri si applichino le seguenti disposizioni:

  • Per le domande di sostegno e di pagamento del Tipo di operazione 11.1.01 che sono state soggette a modifiche a seguito di subentro, verrà eseguita la valutazione del “Primo anno di adesione prevalente” per la definizione dell’eventuale passaggio da tipologia di aiuto da “Conversione” a “Mantenimento” e non quella inversa che non è in ogni caso ammissibile. Tale valutazione viene rinviata alla fase di istruttoria delle domande di pagamento, prevedendo tuttavia che l’eventuale modifica dell’importo ammissibile a pagamento, collegato a tale condizione, non determini l’applicazione di sanzioni ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014;
  • Per le domande di sostegno e di pagamento del Tipo di operazione 11.2.01 che sono state soggette a modifiche a seguito di subentro, non è ammissibile in nessun caso il passaggio da tipologia di aiuto da “Mantenimento” a “Conversione”;
  • Per le domande di pagamento del Tipo di operazione 10.1.01 con Impegno “Introduzione” che sono state soggette a modifiche a seguito di subentro, verrà eseguita la valutazione del “Primo anno di adesione prevalente” per la definizione dell’eventuale passaggio da tipologia di aiuto da “Introduzione” a “Mantenimento” e non quella inversa, che non è in ogni caso ammissibile. Tale valutazione viene rinviata alla fase di istruttoria delle domande di pagamento, prevedendo tuttavia che l’eventuale modifica dell’importo ammissibile a pagamento, collegato a tale condizione, non determini l’applicazione di sanzioni ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014;
  • Per le domande di pagamento del Tipo di operazione 10.1.01 con Impegno “Mantenimento” che sono state soggette a modifiche a seguito di subentro, non è ammissibile in nessun caso il passaggio da tipologia di aiuto “Mantenimento” a “Introduzione”;

Richiamate:

- la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche recante norme per l’esercizio delle funzioni in materia di agricoltura;

- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna, formalmente riconosciuta quale Organismo pagatore regionale per le Misure dei Programmi di Sviluppo Rurale con Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13 novembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni;

- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni” e ss.mm.ii.;

Richiamate altresì:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm.ii.;

- la propria deliberazione n. 89 del 30 gennaio 2017 recante “Approvazione Piano triennale di Prevenzione della corruzione 2017-2019”;

- la propria deliberazione n. 486 del 10 aprile 2017 recante “Direttiva di indirizzi interpretativi per l’applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile;

- la propria deliberazione n. 56 del 25 gennaio 2016 recante “Affidamento degli incarichi di direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. 43/2001”;

- la propria deliberazione n. 468 del 10 aprile 2017 recante “Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna”;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi,

delibera

1) di richiamare le considerazioni formulate in premessa che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;

2) di integrare la Tabella 1 “Razze minacciate di abbandono: elenco, fattrici/soggetti riproduttori, zona di allevamento e organismo di tutela e gestione della razza”, limitatamente alle razze “Volatili”, di cui al bando del Tipo di operazione 10.1.05, approvato con la propria deliberazione n. 2042 del 13 dicembre 2017, inserendo tre specie riportate nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3) di rettificare l’Allegato 12 parte integrante e sostanziale della propria deliberazione n. 2042/2017, che individua i Responsabili del procedimento delle fasi procedurali affidate ai Servizi Territoriali Agricoltura, caccia e pesca e le strutture preposte all’istruttoria e a ogni altro adempimento procedurale, inserendo per il Servizio Territoriale Agricoltura Caccia e Pesca di Modena quale Responsabile il collaboratore Carlo Castagnoli in sostituzione di Alessandra Quartieri;

4) di rettificare l’ultimo periodo del paragrafo 3.1 “Specifiche per le condizioni di ammissibilità” del bando del Tipo di operazione 10.1.10 sostituendo la data di decorrenza iniziale di impegno 1° gennaio 2017 con 1 gennaio 2018;

5) di disporre che nella gestione dei subentri per i Tipi di operazione 10.1.01, 11.1.01 e 11.2.01 con riferimento a tutti i bandi attivati nella presente programmazione 2014-2020, si applichino le seguenti disposizioni:

  • Per le domande di sostegno e di pagamento del Tipo di operazione 11.1.01 che sono state soggette a modifiche a seguito di subentro, verrà eseguita la valutazione del “Primo anno di adesione prevalente” per la definizione dell’eventuale passaggio da tipologia di aiuto da “Conversione” a “Mantenimento” e non quella inversa che non è in ogni caso ammissibile. Tale valutazione viene rinviata alla fase di istruttoria delle domande di pagamento, prevedendo tuttavia che l’eventuale modifica dell’importo ammissibile a pagamento, collegato a tale condizione, non determini l’applicazione di sanzioni ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014;
  • Per le domande di sostegno e di pagamento del Tipo di operazione 11.2.01 che sono state soggette a modifiche a seguito di subentro, non è ammissibile in nessun caso il passaggio da tipologia di aiuto da “Mantenimento” a “Conversione”;
  • Per le domande di pagamento del Tipo di operazione 10.1.01 con Impegno “Introduzione” che sono state soggette a modifiche a seguito di subentro, verrà eseguita la valutazione del “Primo anno di adesione prevalente” per la definizione dell’eventuale passaggio da tipologia di aiuto da “Introduzione” a “Mantenimento” e non quella inversa, che non è in ogni caso ammissibile. Tale valutazione viene rinviata alla fase di istruttoria delle domande di pagamento, prevedendo tuttavia che l’eventuale modifica dell’importo ammissibile a pagamento, collegato a tale condizione, non determini l’applicazione di sanzioni ai sensi del Reg. (UE) n. 809/2014;
  • Per le domande di pagamento del Tipo di operazione 10.1.01 con Impegno “Mantenimento” che sono state soggette a modifiche a seguito di subentro, non è ammissibile in nessun caso il passaggio da tipologia di aiuto “Mantenimento” a “Introduzione”;

6) di dare atto altresì che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte in narrativa;

7) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, dando atto che il Servizio Agricoltura sostenibile provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura e Pesca.

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